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Numero d'incarto:
52.1999.232
Data decisione, Autorità:
11.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00232
Lugano
11 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 13 settembre 1999 di
__________,
patr.
da: studio legale __________,
Contro
la
decisione 25 agosto 1999, no. 3354, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa della ricorrente avverso la risoluzione 1. aprile 1999, no. E
163, con la quale la Sezione degli stranieri ha pronunciato la decadenza del
permesso di domicilio di cui beneficia la figlia __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29 giugno 1993 la
cittadina jugoslava __________ (1983) ha raggiunto in Svizzera i propri
genitori, che già erano titolari di un permesso di domicilio dal 31 marzo 1993.
Essa è dunque stata posta al beneficio di un permesso di domicilio, regolarmente
rinnovato ed avente quale ultimo termine di controllo il 31 marzo 1999.
B. Il 14 giugno 1996 la madre
__________ ha dichiarato davanti alla polizia cantonale di Lugano che la figlia
durante circa otto mesi all'anno risiede in Serbia, dove frequenta la scuola e
che fa ritorno in Svizzera solo durante le vacanze scolastiche.
C. a) In considerazione di
quanto emerso durante l'interrogatorio di polizia summenzionato, i cui fatti
sono poi stati riconfermati dalla madre nel proprio scritto 29 marzo 1999, con
decisione 1. aprile 1999 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il
permesso di domicilio a suo tempo rilasciato ad __________, aggiungendo che "il
fatto di rientrare in Ticino durante la vacanze scolastiche non è motivo
sufficiente per mantenere il postulato permesso".
b) Il 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il
ricorso inoltrato da __________ a nome della figlia __________.
In sostanza il Governo ha confermato la decadenza del permesso
di domicilio giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, non avendo la straniera mai
risieduto effettivamente nel nostro paese, bensì all'estero, dove ha mantenuto
il centro dei suoi interessi.
F. Contro la predetta pronuncia
governativa, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando che venga ripristinato il permesso di
domicilio in favore della figlia __________.
Asserisce che la figlia non si è mai assentata dalla Svizzera
per oltre sei mesi, facendovi ritorno ogni qual volta vi erano le vacanze
scolastiche. Tale situazione non sarebbe mai stata celata alle autorità, che
nel 1993 hanno rilasciato il permesso di domicilio senza nulla eccepire.
Ritenuto dunque che la situazione non è mutata rispetto al passato, il
ripristino del permesso di domicilio s'imporrebbe. Essa non sarebbe inoltre mai
stata informata che per mantenere il permesso di domicilio, la figlia doveva frequentare
le scuole in Svizzera. La ricorrente non ha quindi mai richiesto per la figlia
un permesso di assenza dal nostro paese, in quanto era certa della legalità
della situazione, considerato che la figlia non sarebbe mai assente dalla Svizzera
per più di sei mesi continuati.
G. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché,
indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un
permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto
amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del
permesso di domicilio o di dimora (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re __________,
consid. 1b con riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da Miroslava Blagojevic è
pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza procedere ad ulteriori
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Per
residenza effettiva ai sensi della precitata disposizione, s'intende la
permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo
criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato.
In effetti, per facilitare l'applicazione dell'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS, il legislatore ha evitato di far capo al principio del trasferimento
di domicilio e del centro d'interessi, viste le difficoltà d'interpretazione
che questi concetti comportano (DTF 112 Ib 1 consid. 2a, 120 Ib 372 consid.
2c). Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero
risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, anche senza aver
trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne
consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di
mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri
brevi periodi, non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio e
questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia
determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese
(DTF 120 Ib 369 segg., consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv.
3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione degli interessi, in quanto
determinante è solamente sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per
oltre sei mesi, senza domandare una proroga di tale termine.
- Dalle dichiarazioni
rilasciate dalla ricorrente (cfr. verbale d'interrogatorio 14 giugno 1996 e
scritto 29 marzo 1999) risulta, che dalla sua entrata in Svizzera __________
non ha mai risieduto stabilmente nel nostro paese. Essa vi ha soggiornato unicamente
durante le vacanze scolastiche, per un totale massimo di quattro mesi all'anno.
Questi brevi soggiorni sono comunque irrilevanti, in quanto non sono atti ad
interrompere il termine semestrale di cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS (DTF
112 Ib 3 segg.).
3.1. Non giova all'insorgente asserire di non essere stata a
conoscenza delle conseguenze che un prolungato soggiorno all'estero ha sul
permesso di domicilio. L'ignoranza della legge non è scusabile. __________
poteva comunque attendersi una simile conseguenza, in quanto una prolungata
assenza dal paese ospitante è contraria allo scopo per cui è rilasciato il
permesso di domicilio. Titolare di un permesso di domicilio è infatti lo straniero
che vanta una relazione particolarmente stretta ed un'integrazione profonda con
il nostro paese. Colui che invece si allontana per un periodo superiore a sei
mesi, dimostra con il proprio comportamento una mancanza di legami con la
nazione ospitante. Ciò vale a maggior ragione nel caso di __________, la quale
non ha mai risieduto stabilmente in Svizzera.
3.2. La ricorrente sostiene che il ripristino del permesso di
domicilio s'imporrebbe, considerato il difficile clima creatosi a seguito della
guerra e che i nonni che ospitavano __________ non sono più in grado di
occuparsene.
La censura appare in netto contrasto con quanto dichiarato in
precedenza. Nel corso dell'interrogatorio di polizia del 20 aprile 1999 essa ha
infatti sostenuto che la figlia "risiedeva ad __________ per
frequentare la scuola, viveva presso la scuola, vitto e alloggio." Non
vi è alcun motivo di dubitare della veridicità di tali affermazioni, che sono
state rilasciate dall'insorgente spontaneamente ed in piena libertà. Solo dopo
aver preso conoscenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione
qui impugnata, l'insorgente ha portato una nuova versione, senza peraltro
confutare quanto affermato in precedenza. In siffatte evenienze la versione ora
addotta denota meri fini processuali e pertanto non può essere tenuta in
considerazione.
Inoltre il clima politico e sociale che regna oggi in
Iugoslavia non preclude un rientro di __________ nella sua nazione d'origine.
3.3. Resta infine da valutare, se il fatto che tale
situazione sia sussistita per lungo tempo, può ora conferire alla ricorrente un
diritto al ripristino del permesso di domicilio.
Secondo dottrina e giurisprudenza la circostanza che
l'autorità ha lasciato trascorrere un periodo di tempo relativamente lungo
senza intervenire, non permette all'interessato di appellarsi al principio
della buona fede per mantenere una situazione illegale. Affinché ci si possa eccezionalmente
avvalere del principio della buona fede, occorre che l'autorità sia stata messa
al corrente della situazione e che l'abbia poi lasciata sussistere con piena
cognizione di causa (DTF 107 Ia 122 segg.; Moor; Droit administratif; vol. 1,
Berna 1994, 5.3.2.2.).
Nell'istanza 14 maggio 1993 con la quale l'insorgente ha postulato
la concessione dell'autorizzazione per farsi raggiungere in Svizzera dai propri
figli, essa aveva precisato che era sua intenzione ricongiungersi "definitivamente"
con la propria prole.
L'autorità poteva dunque presumere che __________ avrebbe
risieduto effettivamente nel nostro paese. Pure in occasione della scadenza del
termine di controllo nel marzo 1996, nulla è emerso al proposito. Solo nel
giugno 1996 la situazione è stata scoperta dalla polizia e portata a conoscenza
dell'autorità amministrativa. Omettendo d'intervenire, la Sezione degli
stranieri ha unicamente favorito la figlia della ricorrente, concedendole un'ulteriore
possibilità per porre rimedio alla situazione. Tuttavia neppure dopo aver
terminato le scuole dell'obbligo, __________ ha deciso di continuare la propria
formazione professionale in Svizzera, preferendo iscriversi ad una scuola
commerciale di __________. Ciò denota una mancanza d'interesse e di volontà ad
integrarsi nel nostro tessuto sociale.
Diverso sarebbe stato, se nel frattempo (ossia dopo il 16
giugno 1996) la straniera si fosse stabilita definitivamente nel nostro paese,
compiendo passi concreti volti al suo inserimento nella nostra società. Tuttavia
nella fattispecie né la ricorrente, né sua figlia hanno preso delle
disposizioni irreversibili a causa dell'inoperosità dell'autorità
amministrativa. La famiglia __________ ha continuato a vivere separata, una
parte in Svizzera ed una in Iugoslavia. L'insorgente non può dunque vantare
alcun diritto al mantenimento di una situazione illegale.
3.4. Giova infine osservare che il centro degli interessi di
__________ si trova in Iugoslavia e non in Svizzera, dove essa ha soggiornato
soltanto per brevi periodi. Un suo rientro nella sua nazione d'origine appare
dunque perfettamente attuabile, considerato che in tale paese vivono pure altri
parenti della famiglia __________.
- Stante quanto procede, si
deve pertanto concludere che la sentenza impugnata non presta il fianco a
critiche ed è rispettosa sia del principio della proporzionalità sia della
parità di trattamento. Dovendo essere confermata la decadenza del permesso di
domicilio rilasciato a __________, il ricorso va respinto, con seguito di tassa
di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1
segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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