Expert fee upheld as proportionate in driving licence case

52.1999.173Altro tribunale19 ott 1999Dismissed

Sintesi

The appellant challenged only the expert costs imposed after the State Council upheld the revocation of his driving licence. He argued that CHF 1,950 for the psychological report was disproportionate compared with ordinary traffic-expert fees. The Administrative Court held that the report was unusually detailed, involved substantial work, and was not shown to be excessive. It considered the fee reasonable under the authority’s discretion and rejected the appeal. Court costs of CHF 400 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 28, 29 and 33 PAmm; judicial review of expert fees and scope of discretion. The assessment of experts’ remuneration is determined according to the nature and difficulty of the work and lies within a broad margin of appreciation of the administrative authority. The reviewing court intervenes only where this discretion is exercised abusively or in a manner contrary to equivalence and proportionality (consid. 2-3). A complaint that the fee is excessive must be substantiated; unproven criticism is insufficient to establish arbitrariness. A detailed report involving considerable drafting and working time may justify a fee far above standard tariff amounts for routine reports.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1999.173

Data decisione, Autorità: 19.10.1999, TRAM

Incarto n. 52.99.00173

Lugano 19 ottobre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 giugno 1999 di

__________, patr. da: avv. __________,

contro

la decisione 26 maggio 1999, no. 2257, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 19 novembre 1998, no. 2365, della Sezione della circolazione che gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, limitatamente al dispositivo no. 2 concernente le spese peritali;

visti:

  • la risposta 17 giugno 1999 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

  • gli scritti 15 luglio e 10 agosto 1999 del perito lic. psic. __________;

  • le osservazioni 20 agosto 1999 del ricorrente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 5 agosto 1998 __________ è stato sorpreso alla guida della propria vettura in stato di ebrietà (alcolemia: 0.97-1.40 g ‰) e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.

Preso atto dei contenuti della perizia psicotecnica 3 novembre 1998 allestita dal Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA), con risoluzione 19 novembre 1998 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato. L'autorità di revoca ha inoltre precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di maggio 2000. La riammissione alla guida è stata subordinata al superamento di un esame psicotecnico, nonché alla presentazione di un certificato medico internistico attestante l'assenza di sintomatologie riferibili ad uso/abuso di bevande alcoliche e di un certificato medico d'idoneità comprovante la mantenuta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti. L'autorità dipartimentale ha pure negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

B. a) Il 2 dicembre 1998 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, postulandone in via principale la riforma nel senso di pronunciare una revoca ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr (revoca per malattia psichica) senza subordinare un possibile riesame ad un periodo di prova. In via subordinata ha chiesto che un riesame della situazione sia concesso già a partire dal mese di luglio 1999. Egli ha inoltre sollecitato l'allestimento di una perizia psichiatrica in merito alla sua idoneità caratteriale a condurre veicoli a motore.

b) Il Consiglio di Stato ha dato mandato al lic. psic. __________ di allestire una perizia psichica, il quale il 5 marzo 1999 ha presentato il proprio referto. In sostanza il perito ha ritenuto che __________ non era idoneo alla guida di veicoli a motore.

c) Con decisione 26 maggio 1999 il Governo ha respinto il gravame, ponendo a carico dell'insorgente il pagamento delle spese peritali ammontanti a fr. 1'950.-- e fr. 200.-- per tassa di giustizia.

C. Il 15 giugno 1999 il ricorrente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando una riduzione a fr. 200.--delle spese peritali poste a suo carico. Ciò corrisponderebbe all'importo usualmente fatturato dalla Sezione della circolazione per l'allestimento di una perizia da parte dello psicologo del traffico lic. psic. __________ (fr. 350.--), ridotto proporzionalmente in ragione del parziale accoglimento del gravame. Andrebbe inoltre considerato che il colloquio è durato poco meno di due ore e le valutazioni, a cui è giunto il perito, sono in netto contrasto con la diagnosi del dott. med. psic. __________, che segue da tempo il ricorrente. Considerato infine che egli aveva postulato di essere sottoposto ad una perizia psichiatrica e non psichica, i costi addebitatigli sarebbero sproporzionati e lesivi dell'art. 4 Cost.

D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata.

E. a) Su richiesta di questo tribunale il perito lic. psic. __________ ha precisato di aver fatturato fr. 150.-- per pagina (fr. 150.-- x 13 pagine = fr. 1950.--) e che l'adempimento del mandato ha comportato un dispendio lavorativo di circa 25 ore.

b) Dal canto suo il ricorrente si è riconfermato nelle sue precedenti allegazioni, contestando il numero delle ore fatturate, a suo dire esorbitante per rapporto al referto steso.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  2. Giusta l'art. 28 PAmm l'autorità amministrativa può condannare la parte soccombente al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Le indennità (…) ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria (art. 29 PAmm), la quale all'art. 33 stabilisce che l'indennizzo (…) è deciso inappellabilmente dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro (cfr. DTF 114 Ia 463).

In tale ambito, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone di un ampio potere di apprezzamento che va esercitato nei limiti posti dal principio dell'equivalenza e della proporzionalità. L'istanza di ricorso chiamata a verificare la legittimità di decisioni rese in materia di spese peritali, deve limitarsi a verificare che l'autorità di prime cure non l'abbia esercitato in modo scorretto sotto il profilo dell'abuso di potere (GAT, no. 381).

  1. Nella fattispecie __________ contesta l'ammontare delle spese peritali poste a suo carico.

Come ha giustamente asserito il ricorrente, le perizie solitamente allestite per la Sezione della circolazione, vengono fatturate a fr. 350.-- cadauna. Le stesse si differenziano tuttavia in modo evidente dalla perizia in questione e ciò per completezza ed impegno lavorativo. Nel primo caso il referto, di poche pagine, si basa su di un colloquio di circa un'ora. Nel caso in esame l'onere lavorativo e l'impegno profuso dal perito sono stati, invece, di molto maggiori. Il lic. psic. __________ ha stimato in circa venticinque ore, arrotondate per difetto, il tempo che gli è necessitato per stendere il referto.

L'insorgente contesta tale valutazione, definendola esorbitante. La critica, né motivata né corroborata da alcuna prova, va disattesa. Se si tien conto che il perito ha necessitato di circa un'ora per prendere visione dell'incarto e di due ore per il colloquio con il ricorrente, una nota d'onorario di fr. 1'950.-- appare tutto sommato ragionevole. Si deve infatti considerare che il referto peritale conta di 13 pagine, scritte con carattere minuto e fitte. Ora, per la loro stesura appare quantomeno verosimile che il perito abbia necessitato 10 ore circa. Fatturando un onorario di fr. 150.-- all'ora, per un totale di circa 13 ore, la nota emessa per l'allestimento della contestata perizia risulta pertanto essere proporzionata all'impegno profuso. Ciò vale a maggior ragione se si dà credito al perito, il quale ha affermato di aver impiegato circa venticinque ore.

Sulla scorta di tali considerazioni, questo tribunale ritiene che la fattura emessa dal perito lic. psic. __________ sia congruamente proporzionata al lavoro svolto.

Il ricorso va pertanto respinto con seguito di tasse e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 10 cpv. 2 LALCStr; 1 segg. PAmm; in particolare 18 cpv. 1, 28, 43 e 46 cpv. 1 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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