Public procurement tender program upheld against appeal

52.1999.168Altro tribunale8 lug 1999Dismissed

Sintesi

The Ticino cantonal administrative court dismissed two appeals against a public competition program issued by the Department of Territory for noise-protection structures along the A2. The appellants argued that the program was too restrictive and sought restoration of the appeal deadline or, alternatively, a broader formulation of the competition. The court held that it had jurisdiction under the public procurement rules, that the appellants had standing and filed timely appeals, and that the tender program was admissible because it did not violate any legal rule and still left sufficient design freedom. The appeals were dismissed and the court fee of CHF 400 was split equally between the appellants.

Regest

Art. 15, 16 CIAP; Art. 4 DLCIAP; admissibility of an appeal against a public tender programme and limits of judicial review of procurement specifications. The cantonal administrative court has jurisdiction over appeals concerning public procurement when the threshold is exceeded and the appellants are potentially eligible bidders. Review is limited to violations of law and incorrect or incomplete findings of fact; inadequacy is excluded. A tender programme is lawful if it is sufficiently clear and does not infringe mandatory legal norms; the contracting authority retains latitude to define the technical and design parameters needed to achieve its objectives, including working hypotheses that do not amount to impermissible constraints.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1999.168

Data decisione, Autorità: 08.07.1999, TRAM

Incarto n. 52.99.00167-168

Lugano 8 luglio 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 10 e 14 giugno 1999 di

a)


b)


contro

il programma del concorso 1. giugno 1999 indetto dal Dipartimento del territorio per la progettazione di strutture destinate al risanamento fonico dell'autostrada A2 nella zona di __________;

viste le risposte 25 giugno 1999 del Dipartimento del territorio;

preso atto della replica 6 luglio 1999 del ricorrente __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con risoluzione __________, pubblicata sul FUC n. __________ del 4 successivo, il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso “per la progettazione di strutture per la protezione dall'inquinamento fonico provocato dall'autostrada e dalla ferrovia nella zona di __________ ”;

che la predetta risoluzione specificava che si trattava di:

"...un concorso anonimo a due fasi. Nella prima fase viene richiesta la proposta di un concetto per la soluzione del problema. Sulla base delle sue valutazioni la giuria sceglierà almeno 8 e al massimo 15 progetti i cui autori hanno diritto di partecipare alla seconda fase nella quale si richiede un ulteriore elaborazione del concetto."

che contro questa risoluzione sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti menzionati in epigrafe chiedendo, con atti distinti, di identico contenuto:

"di ristabilire il termine per l'inoltro di ricorso contro il programma di concorso affinché sia data la facoltà di ricorrere una volta presa conoscenza del programma da parte degli interessati”,

rispettivamente, in subordine:

“di invitare l'Autorità competente a riformulare il programma di concorso in modo più ampio e aperto”.

che, fondandosi su informazioni desunte da articoli di stampa, i ricorrenti contestano le condizioni di base del programma del concorso, ritenendole talmente limitative, da non lasciare ai partecipanti sufficiente spazio per lo sviluppo di nuove idee;

che, a loro avviso, il bando prescriverebbe una copertura parziale limitata ad un terzo dello spazio occupato da autostrada e ferrovia, imponendo inoltre l'erezione, sul lato verso il lago, di una parete fonica alta 3 metri;

che i ricorsi sono avversati dal Dipartimento del territorio, che nega che il programma di concorso sia atto ad inibire le potenzialità creative dei partecipanti: l’unico limite, obietta, sarebbe costituito dall’obbligo di rientrare, con le protezioni, nei valori limite d’immissione (VLI) stabiliti dall'OIF;

che con replica del 6 luglio 1999 il ricorrente __________ ha ulteriormente sviluppato le censure addotte in sede di ricorso;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 15 cpv. 1 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) in relazione all’art. 4 del decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al CIAP del 6 febbraio 1995 (DLCIAP; RL 7.1.4.1.4); il valore soglia fissato dall’art. 7 cpv. 1 CIAP è sicuramente superato;

che ai ricorrenti, l'uno ingegnere, l'altro architetto, entrambi diplomati della SPF e quindi potenzialmente interessati a partecipare al concorso, può essere riconosciuta la legittimazione attiva;

che i ricorsi sono tempestivi (art. 15 cpv. 2 CIAP);

che oggetto dei ricorsi è in sostanza il bando di concorso: anche da questo profilo sono pertanto proponibili (§ 33 delle direttive d’esecuzione del CIAP);

che le impugnative, ricevibili in ordine, possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l’art. 16 cpv. 1 CIAP, il ricorso è proponibile contro:

a) le violazioni del diritto, compreso l’abuso e l’eccesso del potere d’apprezzamento;

b) l’accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

Non può invece essere addotto il motivo dell’inadeguatezza (cpv. 2);

che il programma del concorso di progettazione indetto dal Dipartimento del territorio non viola alcuna norma di legge: nemmeno i ricorrenti indicano peraltro quale disposizione legale verrebbe disattesa;

che il bando di concorso è sufficientemente chiaro ed esaustivo; nulla giustifica l’accoglimento della richiesta dei ricorrenti di ripristinare il termine di ricorso, affinché possano nuovamente insorgere contro di esso una volta presa conoscenza del programma;

che, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il programma censurato lascia ai partecipanti la massima libertà di scelta nell’individuazione delle soluzioni più idonee a ricondurre le immissioni foniche nei limiti fissati dall’OIF;

che la copertura parziale dell’autostrada menzionata al punto 3 della descrizione del compito costituisce una semplice ipotesi di lavoro; non è da intendersi come una limitazione delle soluzioni che i partecipanti sono chiamati a concepire;

che quand’anche questa ipotesi di lavoro costituisse un vincolo di progettazione, il programma di concorso reggerebbe comunque alla critica dei ricorrenti; in una simile limitazione non sarebbero invero riscontrabili gli estremi di una violazione del diritto; al committente deve in ogni caso essere lasciata la facoltà di decidere quale tipo di intervento risponda meglio agli obbiettivi che intende raggiungere;

che, stando così le cose i ricorsi vanno senz’altro respinti, siccome palesemente infondati;

che la tassa di giustizia è suddivisa fra i ricorrenti in parti uguali;

visti gli art. 7, 15 CIAP; 4 DLCIAP; 3, 18, 28, 51, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. I ricorsi sono respinti.

  2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico dei ricorrenti in parti uguali.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

public procurementtender programstandingappeal deadlinedesign freedomnoise protectioncosts