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Numero d'incarto:
52.1999.108
Data decisione, Autorità:
08.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00108
Lugano
8 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 21 aprile 1999 di
__________,
patrocinati
da: avv. __________,
Contro
la
decisione 31 marzo 1999, no. 1430, del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la decisione 6 ottobre 1998,
con la quale il Dipartimento delle opere sociali, Ufficio di sanità, ha
fissato la partecipazione finanziaria a loro carico per il collocamento della
figlia in una comunità per il recupero di tossicodipendenti;
viste le risposte:
-
27 aprile 1999 del Dipartimento
delle opere sociali, Ufficio di sanità;
-
4 maggio 1999 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, nata il 17
agosto 1970, è da anni tossicodipendente. Dal 1. dicembre 1997 essa è in cura
presso la comunità __________, __________, per disintossicarsi. Il termine
della terapia è previsto per il 12 luglio 1999. La retta ammonta a fr. 230.--
al giorno.
B. Con decisione 25 settembre
1998 l'Ufficio di sanità ha prestato garanzia per il pagamento delle spese di
collocamento.
Considerato che i genitori __________ e __________ si erano
rifiutati di assumere a proprio carico la partecipazione finanziaria per il
collocamento e che malgrado le richieste rivolte loro, non avevano fornito
alcun elemento per determinare tale prestazione, il 6 ottobre 1998 l'Ufficio di
sanità ha imposto loro il pagamento di fr. 830.-- mensili per tutta la durata
del collocamento. Sulla base dell'ultimo reddito imponibile l'Ufficio ha determinato
una partecipazione di fr. 1'090.--, importo dal quale ha dedotto fr. 260.-- per
spese di spillatico e vestiario.
C. Il 27 novembre 1998 i
ricorrenti hanno impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione
dipartimentale, chiedendo la riduzione dell'importo a loro carico a fr. 300.--
mensili e in via subordinata di rivedere la partecipazione finanziaria, dopo
nuovo esame della loro capacità finanziaria. Essendo stato pensionato
anticipatamente, il reddito lordo di __________ è infatti diminuito da fr.
8'500.-- a fr. 7'200.-- mensili. Considerate inoltre le ingenti spese
fisse mensili a cui devono fare fronte, si imporrebbe la riduzione postulata.
D. Il 31 marzo 1999 il
Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame, riducendo la partecipazione
finanziaria a carico degli insorgenti a fr. 445.-- mensili in considerazione
del nuovo reddito dell'obbligato.
E. Contro tale decisione
__________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando di essere mandati esenti dal pagamento di ogni
contributo per il collocamento di __________. A mente dei ricorrenti il Consiglio
di Stato non avrebbe tenuto conto che l'assistenza tra parenti, retta dagli
art. 328 segg. CC, può essere imposta solo se compatibile con le condizioni
finanziarie dell'obbligato, presupposto che nella fattispecie non sarebbe dato.
Malgrado le loro entrate ammontino a fr. 7'256.-- mensili, il loro
fabbisogno sarebbe di fr. 7'584.--, per cui risulterebbe uno scoperto di
fr. 328.--. Sostengono inoltre che giusta l'art. 329 cpv. 2 CC
sarebbe iniquo imporre loro un onere finanziario, considerati gli sforzi finanziari
che essi hanno intrapreso in passato in favore della figlia, ed in quanto quest'ultima
non si cura ormai più della loro opinione.
F. L'Ufficio di sanità ha
postulato la reiezione del gravame, richiamando le osservazioni 9 novembre 1998
inoltrate davanti al Consiglio di Stato. Ad identica conclusione è giunto il
Consiglio di Stato, che si è riconfermato nella allegazioni poste a fondamento
della propria decisione.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 37 LALStup. La legittimazione
attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dalla decisione
impugnata, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine e può essere reso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.Lo Stato presta
garanzia di pagamento dei costi di degenza, cura e trattamento volontari di
tossicomani (art. 24 cpv. 1 LALStup). Esso può assumere a proprio carico, a
titolo sussidiario, parzialmente o totalmente, le spese di degenza, cura e
trattamento volontari di tossicomani non coperte dalle prestazioni delle casse
malati e di altre assicurazioni sociali e private, con appositi crediti
stanziati a bilancio (art. 24 cpv. 2 LALStup). L'ammontare del sussidio è
deciso, tenuto conto delle esigenze educative e delle possibilità di rimborso
del richiedente e di regresso verso i famigliari, nel limite degli obblighi di
assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC (art. 24 cpv. 3 2. periodo LALStup).
In tale ambito il Dipartimento delle opere sociali ha emanato delle direttive
concernenti le richieste di sussidio per collocamenti terapeutici volontari.
All'allegato B di tali direttive figura una tabella che fissa la partecipazione
finanziaria a carico delle famiglie in base al reddito imponibile. In ogni caso
essa non può superare l'80% del costo effettivo del collocamento
3..
- I ricorrenti contestano
l'applicazione di tale tabella. A torto.
Le ordinanze amministrative, qual è la direttiva in
questione, legano le autorità subordinate a quella che le ha rilasciate, al
fine di regolarne il comportamento interno. Esse non stabiliscono alcun diritto
od obbligo per i cittadini. Le direttive sono perciò vincolanti per
l'amministrazione, ma non per il giudice. Tuttavia quest'ultimo può scostarsene,
soltanto nella misura in cui esse non sono conformi alle disposizioni legali
applicabili (DTF 122 V 25; cfr. pure U. Häfelin/G. Müller, Grundriss des
Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo, 1998, n. 100; A. Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, __________ /__________ 1988, n. 50).
Ora, nella fattispecie non vi è motivo per non applicare le
direttive summenzionate, ed in particolare la tabella, per determinare la
partecipazione finanziaria a carico degli insorgenti. Spetterà poi a questo
tribunale valutare se nel caso concreto la loro applicazione conduce a
risultati insostenibili, non auspicati dalla legge, ed eventualmente adottare i
correttivi necessari.
-
Secondo la tassazione
intermedia per il biennio 1997-1998 il reddito imponibile dei coniugi
__________ ammonta a fr. 65'224.--. Applicando la scala summenzionata, la
partecipazione finanziaria a loro carico risulta essere di fr. 740.--
mensili. Da tale importo devono essere dedotti fr. 260.-- per spese di vestiario
e spillatico e fr. 33,15, versati dagli insorgenti a copertura dei
contributi AVS/AI/IPG in favore della figlia __________. Risulta pertanto un
importo di fr. 446.85, arrotondato in fr. 445.-- mensili quale partecipazione
finanziaria a carico dei ricorrenti; importo che corrisponde a quello
determinato dal Consiglio di Stato.
-
Gli insorgenti sostengono
che le condizioni finanziarie, in cui versano, non permetterebbero loro di far
fronte a tale onere. Malgrado le loro entrare mensili ammontano a
fr. 7'256.--, essi fanno valere un fabbisogno di fr. 7'584.-- (doc.
C). La tesi non può essere condivisa. Nel determinare il loro fabbisogno mensile,
i ricorrenti hanno, a torto, conteggiato i seguenti importi:
·
interessi di ritardo imposte fr. 116.00
·
elettricità fr. 65.00
·
abbigliamento fr. 150.00
·
imprevisti fr. 67.00
·
rateazione imposte arretrate fr. 1'000.00
·
TOTALE fr. 1'398.00
Le spese di abbigliamento e biancheria, come pure gli oneri domestici
(elettricità, gas, …) sono già compresi nel minimo vitale, ammontante a
fr. 1'370.-- per i coniugi (importo già considerato dai ricorrenti nel
loro conteggio). Neppure possono essere tenuti in considerazione gli importi
relativi al ritardato pagamento delle imposte: non vi è alcun motivo per
favorire i cittadini inadempienti nel saldare le imposte, rispetto a chi vi fa
fronte puntualmente. Pure la voce "imprevisti" dev'essere stralciata,
non essendo ammissibile conteggiare spese indefinite e non effettive.
Anche senza analizzare le ulteriori spese dichiarate dai
coniugi __________, appare evidente che essi godono, almeno, di un'eccedenza di
fr. 1'398.--. Ne discende che la partecipazione finanziaria posta a loro carico
è certamente commisurata alle loro capacità economiche.
- A mente dei ricorrenti
sarebbe iniquo imporre loro un qualsiasi onere finanziario, considerati gli
sforzi finanziari che essi hanno intrapreso in passato in favore della figlia
ed in quanto quest'ultima non si cura ormai più della loro opinione. Essi non
sono mai stati interpellati in merito al suo collocamento, né hanno mai dato il
loro assenso.
Tali circostanze sono irrilevanti al fine del presente
giudizio. L'obbligo assistenziale sussiste anche in difetto di ogni consenso al
collocamento ed in presenza di problemi relazionali tra il creditore ed il
debitore della prestazione. L'imposizione di una partecipazione finanziaria di
fr. 445.-- mensili non viola l'art. 329 cpv. 2 CC.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la decisione del
Consiglio di Stato confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 328 segg. CC; 24 e 37 LALStup, 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
a:
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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