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Numero d'incarto:
52.1998.96
Data decisione, Autorità:
03.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00096
Lugano
3 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 9 aprile 1998 di
rappr.
dalla __________
contro
la
risoluzione 1° aprile 1998 (n. 1355) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente e dalla sua datrice di lavoro
avverso la decisione 6 novembre 1997 con la quale il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha negato il rilascio del permesso
di domicilio/rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________, cittadino
italiano nato il __________ a __________ (provincia di __________), lavora in
Svizzera dal 1970.
La moglie __________ e la figlia __________ vivono in
__________, a __________ in una casa bifamigliare di proprietà del ricorrente.
Inizialmente autorizzato a
esercitare la propria attività lucrativa tramite un permesso di lavoro per
confinanti regolarmente rinnovato, dal 1° novembre 1992 è al beneficio di un
permesso di dimora annuale in ragione delle difficoltà di rientro serale a
__________ a causa delle sue mansioni lavorative.
Dal 1° gennaio 1989, è alle dipendenze della __________ a
__________ in qualità di meccanico qualificato.
b) Il 7 dicembre 1993 l'interessato è stato interrogato dalla
Polizia cantonale in merito alla sua presenza nel Ticino. In tale occasione
egli ha dichiarato di fermarvisi a dormire il lunedì-martedì e giovedì, mentre
gli altri giorni della settimana li trascorreva presso la famiglia in Italia.
L'autorità ha nondimeno rinnovato il suo permesso per un altro anno. Il 3
giugno 1994 lo straniero ha dichiarato all'autorità competente che la famiglia
lo avrebbe raggiunto nel corso dell'estate 1995. A seguito di tali assicurazioni,
il permesso di dimora è stato rinnovato fino al 31 ottobre 1995. In seguito,
senza ulteriori indagini, ha beneficiato regolarmente del relativo rinnovo,
l'ultima volta il 18 ottobre 1996 con scadenza fissata al 31 ottobre 1997.
B. Con decisione 6 novembre
1997, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata il 6 ottobre
1997 da __________ volta ad ottenere un permesso di domicilio per vivere a
__________ e per lavorare presso la __________.
Il dipartimento ha in sostanza ritenuto che l'interessato ha
di fatto il centro della propria vita a __________, dove vive la famiglia. Ha
pure dato rilevanza al fatto che egli avrebbe tentato di fuorviare l'autorità,
facendole credere di avere l'intenzione di trasferirsi con tutta la famiglia in
Ticino.
La decisione è stata presa in virtù degli art. 4, 9, 12, 16
LDDS e 8 ODDS.
C. Adìto da __________ e dalla
__________, il Consiglio di Stato ne ha respinto i rispettivi gravami dopo
averli congiunti.
Ha in sostanza ritenuto la mancanza dei presupposti per il
rilascio del permesso di domicilio, lo straniero avendo il centro effettivo dei
suoi interessi all'estero. Anche il diniego di rinnovo del permesso di dimora
sarebbe giustificato, lo scopo del suo rilascio (lavorare risiedendo nel nostro
cantone in attesa del ricongiungimento della famiglia) non essendo più
adempiuto dal momento che pernotterebbe in Ticino unicamente il minimo necessario.
Ha infine considerato che gli interessi dello straniero sarebbero comunque
salvaguardati, il dipartimento avendo già confermato in sede di osservazioni
che gli sarebbe rilasciato un nuovo permesso di confinanti eventualmente
coniugandolo con un permesso L (120 giorni).
Preso atto della risoluzione governativa, la Sezione degli
stranieri ha fissato all'interessato un termine scadente il 15 maggio 1998 per
lasciare il territorio cantonale, salvo presentazione da parte della datrice di
lavoro una domanda intesa ad ottenere il rilascio di un permesso di lavoro per
confinanti (G).
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ rappresentato dalla __________ insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il
rinnovo del suo permesso di dimora.
Adduce in sostanza la necessità del permesso in ragione del
grado di responsabilità assunto nella ditta. Ciononostante riconosce di non
aver spostato il centro della propria vita in Ticino, ma sottolinea che il
permesso era stato nondimeno rilasciato dall'autorità competente con piena cognizione
di tali fatti. Informa infine sulle difficoltà attuali che non permettono in
tempi brevi un ricongiungimento famigliare in Svizzera, la figlia essendo ora,
tra l'altro, maggiorenne.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri proponendone l'irricevibilità e adducendo
per il resto altre argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del 12 marzo 1997).
1.2. L'art. 101 lett. d OG dispone che il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale è ammissibile contro decisioni concernenti
la revoca del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che
vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo
straniero già beneficia.
Contrariamente a quanto affermato dal Consiglio di Stato, la
decisione dell'autorità di prime cure non può essere considerata quale revoca
per avere lo straniero ottenuto il permesso di dimora dando indicazioni false o
tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale (art. 9 cpv. 2 lett. a
LDDS). Difatti, la risoluzione della Sezione degli stranieri è del 6 novembre
1997, quando il permesso di dimora era già scaduto il 31 ottobre precedente.
Con tale decisione il dipartimento rifiuta il rilascio di un permesso di
domicilio, negando altresì implicitamente pure il rinnovo del permesso di
dimora. Di conseguenza, la decisione impugnata non si configura quale revoca e
un ricorso in proposito è inammissibile.
1.3. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
L'insorgente, il quale non richiede più in questa sede il
rilascio di un permesso di domicilio ma solo il rinnovo del suo permesso di
dimora, sembrerebbe potersi richiamare a prima vista unicamente all'Accordo tra
la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in
Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). L'art. 11 n. 1 lett. a del
citato trattato dispone che i lavoratori italiani che hanno risieduto in
Svizzera in modo regolare e ininterrotto per almeno cinque anni otterranno il
rinnovo del permesso di dimora per il posto di lavoro che già occupano; il
permesso sarà rinnovato successivamente per due periodi di due anni ciascuno e,
poi, una terza volta, fino al rilascio del permesso di domicilio, sempreché la
validità del loro passaporto lo consenta. A tale proposito, il Protocollo
finale (pto III) precisa che i termini "regolare ed ininterrotto" non
escludono la possibilità, per i lavoratori italiani, di recarsi fuori del
territorio svizzero per brevi soggiorni di carattere temporaneo che non
superino i due mesi.
Nel caso in esame il ricorrente ha ottenuto il permesso di
dimora a seguito del suo grado di responsabilità nella ditta che lo vuole
spesso disponibile oltre il normale orario di lavoro, dato che il permesso di
lavoro per confinanti non gli permetteva di pernottare in territorio svizzero.
Il 16 febbraio 1995 gli era stato d'altronde rinnovato il permesso di dimora
malgrado pernottasse ancora in Ticino unicamente 2/3 volte la settimana a
seguito della sua dichiarazione 3 giugno 1994 con cui confermava che "la
mia famiglia mi raggiungerà durante l'estate del 1995, momento in cui mia figlia
terminerà la sua formazione scolastica". A seguito di tali assicurazioni
gli è conseguentemente stato rinnovato il permesso. Dal rapporto informativo di
polizia degli stranieri 6 ottobre 1997, risulta che l'insorgente ha dichiarato
e sottoscritto "che la mia presenza a __________ nel mio appartamento
non superano 1 o 2 notti la settimana. Da questo momento in poi saranno 3 notti
la settimana. Il resto lo passo in casa mia a __________ con la mia
famiglia". Tali dichiarazioni non sono state ritrattate dal
ricorrente, tanto che nel presente gravame ribadisce di non aver spostato il
centro della propria vita in Ticino.
Stante quanto precede ben si può ritenere che il soggiorno
del ricorrente in Svizzera non è da sempre regolare e ininterrotto.
Con il che il ricorso va dichiarato irricevibile e non
necessita ulteriore disamina.
A titolo abbondanziale va comunque rilevato che anche se
fosse ricevibile, il ricorso andrebbe in tutti i casi respinto a causa del
mancato adempimento delle condizioni cui il permesso sottostava. Va nondimeno
tenuto presente che l'autorità di prime cure gli ha già confermato il rilascio
di un nuovo permesso di confinanti, eventualmente coniugandolo con un permesso
L (120 giorni).
- Spese e tassa di giustizia
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 11 Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei
lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 e il relativo Protocollo; 1,
4, 5, 6, 9, 16 LDDS; 8, 10 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 1
della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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