Appeal struck as moot after identical case resolved

52.1998.93Altro tribunale5 nov 1999Dismissed

Sintesi

The Ticino Administrative Court heard an appeal against an UIL decision authorizing the employment of women and young workers in shops granted special Sunday and holiday opening rights in 1998. While the appeal was pending, the court had already decided an identical case, later confirmed by the Federal Supreme Court. The court held that the appellant no longer had a current and immediate interest, and that the exception for decisions capable of being repeated did not apply. The appeal was therefore struck from the docket as moot, with no court fee and no compensation awarded.

Regest

Art. 26 cpv. 2 LCL; standing in administrative appeal requires a present, personal and immediate interest that also exists at the time of judgment. If the challenged measure has lost practical effect, the appeal becomes inadmissible or moot unless the dispute concerns a measure likely to be repeated and to evade review. Where analogous proceedings have already clarified the contested legal questions, the exception does not apply; the case is struck from the roll. In such circumstances, the court may waive judicial fees and party compensation (consid. on interest and mootness).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1998.93

Data decisione, Autorità: 05.11.1999, TRAM

Incarto n. 52.1998.00093

Lugano 5 novembre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 aprile 1998 di


contro

la decisione 3 aprile 1998 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) che autorizza l’impiego di personale femminile e di giovani in occasione delle aperture domenicali e festive straordinarie dei negozi autorizzate durante il 1998;

viste le risposte:

  • 24 aprile 1998 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL), Bellinzona

  • 24 aprile 1998 della Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianto e della Federcommercio, Federazione Ticinese del Commercio, Lugano

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 8 aprile 1998 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) ha autorizzato l’impiego di manodopera maschile e femminile e di giovani nei negozi per i quali era stata concessa l’apertura domenicale e festiva;

che il __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;

che all’accoglimento del ricorso si sono opposte la Camera di commercio dell’industria e dell’artigianato e la Federcommercio;

che il procedimento ricorsuale è rimasto sospeso in attesa che venissero definite analoghe vertenze riguardanti la medesima tematica;

che con giudizio 1. luglio 1999, confermato dal Tribunale federale con sentenza 15 ottobre 1999, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato un’identica risoluzione adottata dall’UIL per disciplinare l’impiego di manodopera nei negozi per i quali è stata autorizzata l’apertura domenicale e festiva durante l’anno in corso;

considerato in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 26 cpv. 2 LCL;

che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone fra l’altro che l’insorgente sia portatore di un interesse personale, attuale ed immediato a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca;

che tale interesse deve sussistere anche al momento in cui l'autorità di ricorso statuisce sull’impugnativa (DTF 111 Ib 359 consid. 1a);

che da tale esigenza si può prescindere quando il ricorso ha per oggetto una decisione che pur avendo perso d’attualità potrebbe in futuro essere nuovamente adottata (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm N. 2);

che tale ipotesi in concreto non si verifica; i giudizi di cui si è detto in narrativa hanno in effetti chiarito le questioni poste in discussione dall’insorgente con il ricorso in esame;

che, stando così le cose, il ricorso va stralciato dai ruoli siccome diventato privo d’oggetto;

che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall’assegnazione di ripetibili;

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 18, 19, 27, 29 cpv. 1, 31 cpv. 4, 34 cpv. 3, 58 LL; 65, 71 OLL 1; 41, 42, 43, 44 OLL 2; 22, 23, 26 LCL; 1 cpv. 1, 7, 9 RLCL; 3, 18, 28, 65, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

  2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

  3. Non si assegnano ripetibili.

  4. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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