AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.5
Data decisione, Autorità:
06.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00005
Lugano
6 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 gennaio 1998 di
Contro
la
decisione 9 dicembre 1997, no. 6332, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la licenza edilizia 20
agosto 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la
realizzazione di 7 posteggi scoperti sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
-
21 gennaio 1998 del Consiglio di
Stato;
-
26 gennaio 1998 del municipio di
__________;
-
2 febbraio 1998 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18 aprile 1997 __________
ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire 7 posteggi
scoperti sul terreno antistante gli stabili di cui è proprietario nella zona
del centro storico cittadino (part. no. __________ RFD; zona CS settore risanamento
conservativo C tratteggiato). L’opera, consistente in un piazzale di m 16,8 x
9, ricavato dall’escavazione del giardino sopraelevato posto sul lato E del
fondo, è volta a coprire il fabbisogno di posteggi della sua ditta di insegne,
dei due appartamenti e delle due ditte che hanno sede nello stabile affacciato
sull’antistante via __________.
Alla domanda si sono opposte le vicine __________ e
__________, proprietarie della part. no. __________ RFD, sollevando una serie
di contestazioni riferite all’applicazione delle norme di attuazione del piano
particolareggiato del centro storico (NAPPCS).
Raccolto il preavviso favorevole dell’apposita commissione
del centro storico e quello dell'autorità cantonale, il 20 agosto 1997 il
municipio di __________ ha respinto l'opposizione delle vicine ed ha rilasciato
la licenza richiesta alla condizione che i posteggi venissero destinati allo
scopo indicato dalla domanda di costruzione.
B. Con giudizio 9 dicembre 1997
il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, rigettando a sua volta
l'impugnativa contro di essa inoltrata dalle opponenti.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che le NAPPCS non vietassero
la costruzione di posteggi nel settore di risanamento conservativo. Ne farebbe
fede l'art. 63 NAPPCS, che dichiara applicabile alla zona del centro storico le
disposizioni del PR generale che sanciscono l’obbligo di provvedere alla
formazione di posteggi su area privata in caso di costruzione, ricostruzione e
riattamento con cambiamento di destinazione (art. 32 NAPR).
Considerate le finalità dell'opera, il Consiglio di Stato ha
poi ritenuto giustificata la concessione di una deroga all'obbligo di conservare
l'attuale stato fisico dei fondi sancito dall'art. 9 NAPPCS.
Accertata la conformità dell'intervento con le prescrizioni
della LPAmb, dell'OIF e dell'OIAt, l'Esecutivo cantonale ha infine escluso
qualsiasi violazione delle prescrizioni di natura estetica del diritto
cantonale.
C. Contro il predetto giudizio
governativo le soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza in
contestazione.
Le ricorrenti sollevano anzitutto una serie di obiezioni
riferite a precedenti interventi ed alla regolarità della domanda in esame,
considerata in parte inveritiera ed in parte carente.
Negano poi al posteggio il carattere di costruzione. A loro
avviso, non si tratterebbe di una costruzione, ma di qualcosa di diverso che
tuttavia omettono di meglio specificare.
Comunque, proseguono le ricorrenti, non sarebbero minimamente
date le premesse per concedere una deroga all'obbligo di conservare l'attuale
situazione dei fondi. L'art. 65 cpv. 2 NAPPCS escluderebbe qualsiasi
possibilità di concedere deroghe all'art. 9. L'intervento non risponderebbe
peraltro alle esigenze di riqualificare gli spazi esterni poste in risalto
dalle NAPPCS.
Già attualmente, concludono, il fondo del resistente
disporrebbe infine di adeguate possibilità di posteggio.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che
rinunciano a formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il resistente __________,
che contesta partitamente le tesi delle ricorrenti con argomenti di cui si dirà
semmai più avanti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE.
Pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva delle ricorrenti, proprietarie
confinanti e quindi direttamente toccate dalla licenza in contestazione.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo
Tribunale. Il sopralluogo chiesto dalle ricorrenti non appare quindi idoneo a
procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- Oggetto del ricorso in
esame è unicamente la licenza edilizia 20 agosto 1997 rilasciata dal municipio
di __________ al resistente __________ per la costruzione di 7 posteggi
scoperti su un fondo di sua proprietà situato nel centro storico di __________.
Le contestazioni che le ricorrenti sollevano con riferimento
alla regolarità di altri interventi edilizi effettuati in passato sullo stesso
fondo non vengono pertanto esaminate, poiché travalicano manifestamente i
limiti del presente giudizio.
- Le ricorrenti sollevano poi
ancora una serie di censure riferite alla regolarità della domanda di
costruzione e della procedura che ne è seguita. Non occorre tuttavia esaminarle
in dettaglio, poiché nessuna delle irregolarità denunciate è tale da comportare
necessariamente l'annullamento della licenza.
La chiarezza della domanda di costruzione e l'accurato esame
al quale è stata sottoposta permettono invero di escludere che le pretese
irregolarità abbiano in qualche modo menomato le ricorrenti nell'esercizio dei
loro diritti di difesa.
- 4.1. L'attività edilizia
del settore di risanamento conservativo (C) del centro storico è disciplinata
dagli art. 9-38 NAPPCS, che nel complesso ammettono unicamente gli interventi
volti a mantenere od a recuperare la sostanza edilizia esistente.
Maggiore libertà è invece data nel comparto tratteggiato
dello stesso settore, ove è ammessa anche la possibilità di realizzare nuove
costruzioni (cfr. art. 5 cpv. 2 e 39-45 NAPPCS).
4.2. Per quanto riguarda in particolare i posteggi va
segnalato l'art. 63 NAPPCS, che dichiara applicabile a tutta la zona del centro
storico l'obbligo di dotare le costruzioni dei posteggi prescritti dall'art. 32
NAPR in combinazione con le norme VSS. Principio, questo, che risulta
confermato dall’art. 65 cpv. 2 NAPPCS, ove viene espressamente ribadito che le
NAPPCS non derogano ad una serie di disposizioni delle NAPR, fra cui l’art. 32.
4.3. Ai fini del giudizio va infine ricordato l’art. 61
NAPPCS, che disciplina la concessione di deroghe, ammettendole, per principio,
solo nei casi in cui sono espressamente previste dalle NAPPCS (cpv. 1) e solo
in casi del tutto eccezionali anche al di fuori di tale ipotesi “per esigenze
architettoniche irrinunciabili connesse alle caratteristiche storiche ed
estetiche di singoli edifici o ambienti” (cpv. 2).
4.4. Secondo l'art. 9 NAPPCS, applicabile anche al settore di
risanamento conservativo indicato a tratteggio:
"1. Salvo
nei casi di ripristino della situazione antica e nella zona di risanamento
conservativo indicata a tratteggio nel piano particolareggiato, dove sono possibili
nuove costruzioni, le modifiche altimetriche dei terreni tramite ripiena, muri
di sostegno o altri manufatti, devono rispettare le caratteristiche dei luoghi adiacenti.
- Lo stato
fisico attuale dei fondi deve essere nel limite del possibile conservato, a
meno che si intendano ricuperare i valori d'origine degli spazi esterni agli edifici
o proporne una loro riqualificazione."
La norma persegue due finalità: quella di conservare lo stato
fisico dei fondi (cpv. 2) e quella di sottoporre gli interventi ammissibili
all’obbligo di rispettare le caratteristiche dei luoghi adiacenti (cpv. 1).
Obbligo, quest’ultimo, che a rigor di logica, dovrebbe essere subordinato a
quello sancito dal secondo capoverso.
L’obbligo di conservazione dello stato fisico attuale dei
fondi non è comunque assoluto, ma viene relativizzato da un duplice ordine di
riserve. Esso vale anzitutto soltanto “nel limite del possibile”; concetto
giuridico, questo, che riserva al municipio una certa latitudine di giudizio ai
fini dell’individuazione del suo contenuto precettivo.
L’obbligo in questione non vale inoltre nel caso di
interventi volti a “ricuperare i valori i valori d’origine degli spazi esterni
agli edifici” od a “proporne una loro riqualificazione”. Riserva, questa, che
al pari della precedente conferisce all’autorità comunale un ulteriore margine
d’apprezzamento.
Oltre a queste riserve, volte a limitare l’obbligo di
conservazione dello stato fisico attuale dei fondi sancito dal cpv. 2 dell’art.
9 NAPPCS, va infine menzionato l’ulteriore limite discendente dalla possibilità
di autorizzare nuove costruzioni nella zona di risanamento conservativo
indicata a tratteggio (art. 39 segg. NAPPCS). Possibilità, questa, che va
intesa alla stregua di una concretizzazione del “limite del possibile”, di cui
si è detto sopra.
- Nel caso in esame, il
resistente intende realizzare un posteggio per 7 veicoli, escavando, su un
fronte di m 16.80 per un'altezza di circa m 1.50 e su una lunghezza di 9 m, il
terreno incolto che sovrasta verso E il cortile posto tra le costruzioni di cui
è proprietario.
5.1. Contrariamente a quanto assumono le ricorrenti,
l'intervento va configurato come una costruzione, ovvero come un'opera edilizia
stabilmente legata al suolo, soggetta a licenza edilizia. Non è un edificio, ma
un impianto; concetto, questo, che nella terminologia corrente di tutti gli
ordinamenti edilizi è subalterno a quello di "costruzione" (cfr DFGP,
Commento alla LPT, ad art. 22 N. 2). Del tutto infondate sono quindi le censure
che le ricorrenti sollevano negando all'opera la suddetta qualifica.
5.2. Parimenti da respingere sono le contestazioni che le
stesse ricorrenti sollevano con riferimento all'art. 9 NAPPCS.
Stando alle sue motivazioni, la licenza edilizia
discenderebbe da una deroga accordata dal municipio alla norma succitata.
Se il rilascio della licenza dipendesse effettivamente dalla
concessione di una deroga, il provvedimento andrebbe annullato, sia perché
l’art. 9 NAPPCS non prevede la possibilità di concedere deroghe, sia perché non
sono nemmeno date le premesse per la concessione di una deroga straordinaria
fondata sull’art. 61 cpv. 2 NAPPCS. La costruzione del posteggio non risponde
di certo ad esigenze architettoniche irrinunciabili connesse alle
caratteristiche storiche ed estetiche degli edifici o dell’ambiente circostanti.
La licenza in contestazione non presuppone tuttavia alcuna deroga,
poiché può benissimo essere rilasciata già in base all’art. 9 NAPPCS. La
costruzione di un piccolo posteggio in un comparto territoriale come quello in
esame, ove sono per principio ammesse nuove costruzioni, può in effetti essere
considerata alla stregua di un intervento compatibile con un vincolo di conservazione
dello stato fisico attuale dei fondi che come detto sussiste soltanto “nei
limiti del possibile”.
Tenuto conto che le due autorimesse doppie esistenti sul
fondo coprono soltanto il fabbisogno di posteggi prescritto dall’art. 32 NAPR
per rapporto ai due grandi appartamenti dell’edificio che si affaccia su via
__________, non appare invero lesivo dell’art. 9 NAPPCS autorizzare un’opera
destinata a dotare le altre attività imprenditoriali insediate sullo stesso
fondo dei posteggi occorrenti. E’ ben vero che il controverso posteggio non
costituisce un intervento volto a ricuperare i valori d’origine degli spazi
esterni agli edifici. Nè si tratta di un manufatto inteso a riqualificare tali
spazi. L’art. 9 NAPPCS non esime tuttavia soltanto questo tipo di interventi
dall’obbligo di conservazione dello stato fisico attuale dei fondi, ma ammette
anche altri interventi, poiché tale obbligo, sussistendo soltanto “nel limite
del possibile”, non può svuotare di qualsiasi portata pratica le possibilità
edificatorie concesse all’interno della zona indicata a tratteggio del settore
di risanamento conservativo che qui ne occupa. Tanto meno quando si tratta di
un’opera volta a dotare le costruzioni esistenti dei posteggi imposti dall’art.
32 NAPR.
A torto, pretendono le ricorrenti che i posteggi siano
troppi: 2 autorimesse doppie e 7 posteggi scoperti per due appartamenti di
oltre 100 mq di SUL, 2 negozi con una SUL complessiva di oltre 160 mq ed
un'azienda con diversi dipendenti sono appena sufficienti per far fronte
all’obbligo sancito dall'art. 32 NAPR e dalle norme VSS 640 601. Disposizioni,
queste, che peraltro non stabiliscono un limite massimo dei posteggi ammissibili.
- Sulla scorta di quanto
precede, non sollevando le ricorrenti contestazioni particolari riferite alla
legislazione ambientale e non sussistendo d'altro canto motivo per dubitare
della conformità dell'opera per rapporto alle norme della LPAmb, dell'OIF e dell'OIAt,
il ricorso va quindi senz'altro respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 32 NAPR di __________; 5, 9, 61, 63 NAPPCS di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di
fr. 800.- è a carico delle ricorrenti in solido, che rifonderanno la somma di
fr. 1’000.- al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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