Forced land exchange under LRPT requires no individual damage

52.1998.375Altro tribunale18 ott 1999Granted

Sintesi

The appellant challenged a district expert’s order that had essentially granted a compulsory land exchange requested by the neighboring owner. The court held that a forced exchange under Art. 83 LRPT is permissible only if it serves a rational use of land in the public interest and does not cause individual damage to the owner of the requested parcel. Because the proposed exchange would deprive the appellant of direct road access and create a clear economic prejudice, while the compensatory measures were insufficient, the appeal was upheld and the lower decision annulled. Costs and party compensation were charged to the respondent.

Regest

Art. 83 LRPT; compulsory land exchange requires a rational use of land in the public interest and may not inflict individual damage on the owner of the requested parcel. The public-interest criterion is construed broadly in light of land-improvement policy, but the exchange remains subject to expropriation-like safeguards: the requested owner must not receive a net detriment and should receive equivalent land or monetary equalization under Art. 86 LRPT. A loss of direct access and a material reduction in the utility or market value of the retained land constitute decisive prejudice where the compensatory arrangement does not fully restore the status quo ante (consid. 2-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1998.375

Data decisione, Autorità: 18.10.1999, TRAM

Incarto n. 52.1998.00375

Lugano 18 ottobre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 dicembre 1998 di

__________ patrocinato da: avv. __________

contro

la decisione 9 dicembre 1998 del Perito distrettuale di Bellinzona, che ha sostanzialmente accolto la domanda 27 giugno 1997 di __________ volta ad ottenere una permuta di terreno tra i mapp. no. __________, __________ e __________ RFD di __________;

viste le risposte:

  • 06 gennaio 1999 di __________;

  • 14 gennaio 1999 del Perito distrettuale di Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. __________ è proprietario del mapp. __________ di __________, un fondo parzialmente edificato di forma rettangolare ed allungata che confina con due particelle di __________.

Verso N-E con la 1143, una lunga striscia verde in parte coltivata a vigna dotata di uno sbocco su via __________ al pari del parallelo mapp. __________.

Verso S-O con la 1136, un terreno di conformazione irregolare che si affaccia su via __________ e sul quale insiste una casa d'abitazione.

B. Con istanza 27 giugno 1997 fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha chiesto al Perito distrettuale di Bellinzona di trasferirgli la proprietà della parte del mapp. __________ attigua a via __________, offrendo in permuta a __________ la porzione orientale del proprio mapp. __________ in vista di una sua integrazione nel mapp. __________. A mente del richiedente, lo scambio dei due scorpori di pari ampiezza (168.90 mq) avrebbe permesso di conseguire un uso del suolo più razionale, ma soprattutto di migliorare l'edificabilità del mapp. __________, pregiudicata dalla sfavorevole geometria della sua superficie.

In sede di risposta __________ si è opposto alla permuta siccome ingiustificata dal profilo dell'interesse pubblico, ribadendo tale posizione all'udienza di conciliazione tenutasi il 27 ottobre 1997. La parte richiesta ha peraltro postulato che in caso di accoglimento della domanda la permuta venisse subordinata a precise condizioni volte a tutelare adeguatamente i suoi interessi.

C. Dopo vicissitudini che qui non occorre evocare nel dettaglio, con decisione 9 dicembre 1998 il Perito distrettuale di __________ ha essenzialmente accolto l'istanza, imponendo tuttavia al richiedente alcuni oneri, segnatamente la cessione a __________ di una superficie maggiore per compensare la perdita dello sfogo su via __________.

Il Perito ha ritenuto in sostanza che l'operazione avrebbe consentito un uso più razionale dei fondi coinvolti senza creare pregiudizi, atteso che il mapp. __________ resterebbe raggiungibile da via __________ transitando attraverso la part. ____________________

D. Avverso il predetto giudizio __________ è insorto mediante ricorso 30 dicembre 1998 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento.

Con dovizia di motivazione il ricorrente ha contestato fermamente la legittimità della permuta, che sarebbe volta a soddisfare gli interessi di mera natura privata del vicino e non servirebbe a conseguire un uso più razionale del suolo ai sensi della LRPT.

E. Il Perito distrettuale di __________ e __________ hanno proposto la reiezione del gravame, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti e puntualizzazioni che saranno illustrati, ove occorresse, nei considerandi che seguono.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito alle impugnative contro le decisioni di permuta dei Periti distrettuali si fonda sui combinati art. 94 LRPT e 60 PAmm.

La legittimazione a ricorrere di __________, proprietario coinvolto nell'operazione di permuta, è pacificamente data dall'art. 43 PAmm, grazie al rinvio di cui all'art. 111 LRPT.

Il gravame in oggetto, tempestivo per effetto delle ferie giudiziarie e correttamente formulato (art. 13 e 46 PAmm, applicabili ex art. 111 LRPT), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  1. Giusta l'art. 83 LRPT, allo scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario di un fondo può domandare la cessione in permuta di un fondo confinante o di parte di esso, purché non ne risulti un danno al proprietario di questo.

Esprimendosi sulla portata di questa disposizione, in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di spiegare più volte che il primo presupposto va inteso in senso lato, ovvero secondo l'interesse generale volto alla sistemazione agronomica del cantone attraverso quella fondiaria (RDAT I-1993 N. 55); l'interesse pubblico si concretizza insomma nel dichiarato obbiettivo di "conseguire un uso del suolo più razionale".

La permuta del diritto pubblico ticinese si fonda d'altra parte sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità e ne riprende i principi essenziali. Anche in materia di permuta vige pertanto la regola secondo cui il proprietario del terreno richiesto non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi dall'operazione. Chi domanda un fondo in permuta è infatti tenuto ad offrirne un altro possibilmente della medesima natura, superficie e valore (art. 86 cpv. 1 LRPT). Eventuali differenze sono conguagliate in denaro (art. 86 cpv. 2 LRPT).

  1. Oggetto della presente controversia, nata per ammissione del resistente stesso in seguito al fallimento di trattative bonali volte alla stipulazione di una permuta privata, è l'area verde del mapp. __________ posta a ridosso di via __________. Superficie ampia oltre __________ mq __________ vorrebbe annettere al proprio mapp. __________, cedendo in cambio al vicino un'area di pari ampiezza da aggregare all'altro fondo di sua proprietà, il mapp. __________.

Con ogni evidenza l'insuccesso delle negoziazioni e la prospettiva di poter sagomare la part. __________ in funzione di una sua ulteriore edificazione, attualmente impossibile, ha indotto il proprietario a tentare l'acquisizione dell'area desiderata tramite la procedura amministrativa contemplata dalla LRPT. Non v'è dubbio che la permuta prospettata consentirebbe di dilatare la forma del mapp. __________ favorendo l'inserimento di una costruzione di dimensioni rispettabili nello spazio verde disponibile; i progetti presentati con le osservazioni al ricorso dimostrano infatti che la permuta permetterebbe addirittura di trasformare un sedime di fatto pressoché inedificabile in terreno idoneo ad accogliere un edificio rispettoso dei parametri di PR.

In casu appare però altrettanto indubbio che i vantaggi derivanti dall'operazione sarebbero circoscritti all'esclusivo peculiare interesse del richiedente __________, mentre il ricorrente subirebbe solo inconvenienti. Non tanto per la drastica diminuzione della superficie del mapp. __________, che non troverebbe adeguata compensazione nell'addizione di terreno inutile a favore della part. __________, quanto piuttosto per la soppressione del collegamento diretto con via __________ di cui fruisce attualmente la proprietà. A ragione l'insorgente si duole di questa privazione e dell'evidente danno economico che essa comporta. Se lo scorporo offerto dal resistente venisse aggiunto alla part. __________ richiesta in permuta, quest'ultima migliorerebbe la sua conformazione ma non potrebbe comunque essere edificata per mancanza di un accesso sufficiente (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b e 19 cpv. 1 LPT). Se venisse aggregato al mapp. __________, la part. __________ - oltre a restar isolata dalla rete viaria locale - perderebbe più di un terzo della sua superficie, riducendosi a ca. 275 mq (37 m x 7.5 m). In entrambe le ipotesi, l'eventuale costituzione di un diritto di passo - che per non peggiorare la situazione andrebbe posto per forza di cose a carico del mapp. __________ - mitigherebbe lo svilimento del fondo richiesto, ma non lo colmerebbe appieno come vuole invece la legge in caso di imposizione di una permuta; tanto più che di primo acchito la concreta realizzazione di un transito veicolare tra via __________ e il mapp. __________ appare a dir poco problematica considerato l'esiguo spazio disponibile lungo i confini una volta edificata la part. __________.

In realtà, appare evidente che lo scambio divisato imporrebbe alla parte richiesta di gravare il proprio mapp. __________ con una pregiudizievole servitù di passo o di formare un particellare unico come indicato nella planimetria annessa alla decisione impugnata. Sennonché la permuta forzata e la conseguente restrizione del diritto di proprietà di __________ non possono oggettivamente estendersi fino al punto di obbligare quest'ultimo a raggruppare i suoi due terreni per garantire l'accesso al possedimento da via Sottomontagna e salvaguardarne così il valore venale. D'altra parte, i mapp. __________ e __________ confinano tra di loro su una lunghezza di soli 5 m ca. Sono fondi ben distinti, con funzioni e valori del tutto autonomi. La prospettiva di doverli riunire e la conseguente impossibilità di commerciarli separatamente rendono ulteriormente inammissibile la permuta così come auspicata dal resistente.

  1. Ferme queste premesse, il ricorso va accolto annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto.

La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza del resistente (art. 28 e 31 Pamm).

Per questi motivi,

visti gli art. visti gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 31, 43, 46 e 60 ss. PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza la decisione 9 dicembre 1998 del Perito distrettuale di __________ è annullata.

  1. La tassa di giudizio di fr. 500.- è posta a carico del resistente __________, con l'ulteriore obbligo di versare all'insorgente fr. 600.- a titolo di ripetibili.

  2. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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