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52.1998.349 ΓÇó Building permit dispute ended by settlement
52.1998.349Altro tribunale29 lug 1999Settled
The Administrative Court dealt with an appeal against cantonal confirmation of building permits for a retaining wall near railway tracks. After the judge-delegate proposed a settlement, the appellants and the respondents accepted a compromise under which the wall had to be built with prefabricated elements and remain within the permitted height. The court considered the transaction perfected, struck the appeal from the docket, annulled and reformulated the Council of State's decision accordingly, and ordered no court costs or party compensation.
Settlement in administrative appeal proceedings; where the parties reach a concordant compromise on the contested planning measure, the court may deem the transaction perfected and strike the appeal from the docket. The prior administrative decision is then annulled and reformulated in accordance with the settlement; absent special reasons, no court costs or party compensation are awarded. The court may confine itself to confirming the agreed construction condition and need not examine issues outside the licensing review framework (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.349
Data decisione, Autorità: 29.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00349
Lugano 29 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 dicembre 1998 di
rappr. da: __________
patr. dall’avv. __________
contro
la decisione 18 novembre 1998, no. 5286, del Consiglio di Stato che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le licenze edilizie 5 marzo 1998 rilasciate dal municipio di __________ a __________, rispettivamente a __________, __________ e __________ per la costruzione di un muro di sostegno sulle part. no. __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
22 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
31 dicembre 1998 del municipio di __________;
11 gennaio 1999 di __________, __________, __________ e __________;
25 gennaio 1999 delle __________;
10 febbraio 1999 del Dipartimento del territorio, UDC, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con separate licenze del 5 marzo 1998 il municipio di __________ ha autorizzato i resistenti a costruire un muro di sostegno alto sino a m 2.50, lungo il confine S delle part. n. __________ e __________ RFD, a ridosso del sedime delle __________;
che con giudizio 18 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti, respingendo le impugnative contro di essi inoltrati dagli opponenti, che chiedevano di rivestire il manufatto con materiale fonoassorbente al fine di evitare la riflessione delle onde sonore verso i loro fondi, situati sul lato opposto dei binari;
che i soccombenti hanno impugnato il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le licenze fossero subordinate alla condizione di rivestire il muro con materiale fonoassorbente;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed i beneficiari delle licenze in contestazione, mentre le __________ si sono rimesse al giudizio di questo Tribunale;
che il 26 aprile 1999 i resistenti hanno prospettato l'eventualità di costruire il muro con vasche prefabbricate (tipo __________) invece che in cemento armato;
che il 4 giugno 1999 il giudice delegato ha proposto alle parti di evadere il ricorso con la seguente transazione:
"1. Le licenze 5 marzo 1998 rilasciate dal municipio di __________ a __________, __________ e __________ sono confermate alla condizione che il muro di sostegno sulle part. n. __________ e __________ RFD venga realizzato con il sistema di elementi prefabbricati __________.
La decisione del Consiglio di Stato è annullata e riformata in tal senso.
In caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà il ricorso dagli atti senza spese e senza assegnazione di ripetibili."
che il 15 giugno 1999 i ricorrenti hanno dichiarato di aderire alla proposta, ferme restanti le ulteriori condizioni poste dalle licenze edilizie;
che con ulteriore scritto del 30 giugno il ricorrente __________ ha postulato una verifica statica del manufatto;
che analoga richiesta è stata formulata dalle __________ e dal municipio di __________;
che, viste le prese di posizione delle parti, sostanzialmente concordanti, e considerato che il municipio aveva già dato il suo benestare alla costruzione di un muro di elementi prefabbricati, previsto da una domanda di costruzione inoltrata dai resistenti __________ con il consenso delle __________, questo Tribunale ritiene che la transazione proposta si sia comunque perfezionata;
che a scanso di equivoci va unicamente ribadito che il muro non dovrà superare l'altezza di m 2.50 dal terreno naturale, stabilita a titolo di condizione dalle licenze edilizie, e dovrà essere conforme alle regole dell'arte in fatto di sicurezza (art. 30 RLE): aspetto, questo, che esula dalle verifiche che l'autorità è tenuta ad esperire nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia (RDAT I 1995 N. 39);
dichiara e pronuncia:
§. La decisione 18 novembre 1998, n. 5285, del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.
Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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