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52.1998.317 ΓÇó Removal order for unauthorized illuminated sign upheld
52.1998.317Altro tribunale19 mag 2000Dismissed
The appellant challenged an administrative order requiring removal of a mobile illuminated sign installed without authorization. During the appeal, she sought retrospective authorization, but the competent cantonal authority rejected the request on 13 January 2000, classifying the sign as prohibited publicity. Because that refusal was not appealed and thus became final, the Administrative Court held that the precondition for a removal order was met: the installation was unauthorized and could not be regularized. The appeal was dismissed and the court fee was charged to the appellant.
Art. 17 LIns; art. 43, 46 PAmm; removal of an unauthorized sign may be ordered only if the material unlawfulness is established and the installation cannot be legalized ex post. Mere absence of prior authorization is insufficient; the authority must also lack grounds to grant a retrospective permit. If the sanatory permit request is finally refused and that refusal is not challenged, the removal order is lawful (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.317
Data decisione, Autorità: 19.05.2000, TRAM
Incarto n. 52.1998.00317
Lugano 19 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 novembre 1998 di
__________ già patrocinata dall'avv. __________
contro
la decisione 30 ottobre 1998 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, le ha ordinato di rimuovere un'insegna luminosa mobile con la scritta "__________" posata senza autorizzazione in via __________ a __________;
vista la risposta 26 novembre 1998 dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti (UPP);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 30 ottobre 1998 l'UPP ha ordinato a __________ gerente del locale notturno , di rimuovere entro 15 giorni un apparecchio che proiettava la scritta "" in movimento sul campo stradale di via __________ a __________; impianto che era stato posato senza autorizzazione sotto il cornicione dello stabile di proprietà __________;
che contro il predetto ordine di rimozione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;
che all'accoglimento del ricorso si è opposto l'UPP;
che il 25 febbraio 1999 la ricorrente chiesto all'UPP l'autorizzazione in sanatoria per l'apparecchio in oggetto;
che il 13 gennaio 2000 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio (subentrata all'UPP a seguito di una ripartizione delle competenze in seno all'amministrazione cantonale) ha respinto la domanda, considerando l'insegna luminosa quale forma di pubblicità vietata ai sensi degli art. 9 lett. b LIns e 96 cpv. 1 lett. f/g OSStr;
che contro la predetta decisione dipartimentale l'istante non ha presentato ricorso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 17 LIns, 43 e 46 PAmm;
che l'ordine di rimozione di un'insegna posata senza autorizzazione presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto; non basta che l'insegna sia stata posata senza autorizzazione; occorre anche che non siano date le premesse per autorizzarla in sanatoria;
che con decisione 13 gennaio 2000, cresciuta in giudicato, l'autorità cantonale ha respinto la domanda di rilascio del permesso in sanatoria;
che l'ordine di ripristino impartito alla ricorrente si appalesa pertanto perfettamente conforme al diritto;
che il ricorso va quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente;
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 17 LIns; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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