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52.1998.302 ΓÇó Insufficient reasoning violated right to be heard in traffic measure case
52.1998.302Altro tribunale12 gen 1999Granted
The appellant challenged a State Council decision that had upheld an administrative warning imposed by the Sezione della circolazione after a speeding offense. The cantonal administrative court held that the State Council violated the right to be heard because its decision merely mentioned Art. 22(3) LCStr without explaining why Ticino authorities were territorially competent. The appeal was therefore granted, the challenged decision annulled, and the case remitted to the State Council for a new decision. No court fees or party compensation were awarded.
Art. 4 Cost.; art. 26 cpv. 1 PAmm; requirements of the duty to state reasons and the right to be heard: a decision is sufficiently reasoned only if it sets out the considerations on which the authority relied so that the person concerned can challenge it knowledgeably; a mere citation of the legal basis without application of the norm to the facts does not satisfy the duty to give reasons. Where the appealed decision lacks subsumption and does not explain the decisive competence assessment, it must be annulled and the matter remitted for a new decision (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.302
Data decisione, Autorità: 12.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00302
Lugano 12 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 ottobre 1998 di
contro
la decisione 7 ottobre 1998, no. 4573, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la decisione 7 marzo 1997, con la quale la Sezione della circolazione gli ha inflitto un ammonimento;
vista la risposta 5 novembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che il 29 gennaio 1997 __________, cittadino svizzero domiciliato in __________ dal 1985, è stato fermato in territorio di __________, per aver circolato a 126 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove vige il limite di 100 km/h;
che a seguito di tale fatto, con decisione 7 marzo 1997 la Sezione della circolazione gli ha inflitto un ammonimento;
che contro tale risoluzione il 19 marzo 1997 il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, asserendo che l'autorità ticinese non sarebbe competente ad emanare la misura amministrativa in oggetto, in quanto egli è domiciliato in __________ e l'infrazione è stata commessa nel canton Lucerna; pertanto giusta l'art. 22 cpv. 3 LCStr sarebbero competenti le autorità lucernesi;
che con risoluzione 7 ottobre 1998 il Governo ha respinto il gravame, ritenendo che la misura amministrativa inflitta adempiesse i presupposti per la sua adozione, essendo proporzionata alla fattispecie;
che contro tale decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in sostanza le censure già sollevate in precedenza;
che giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm ogni decisione dev'essere motivata per iscritto;
che il ricorrente ha il diritto di sapere, per quale motivo l'autorità non ha accolto le sue richieste;
che l'ampiezza della motivazione non può peraltro essere stabilita in modo uniforme; essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata ed applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale per l'art. 4 Cost.; in ogni caso la motivazione di una decisione è sufficiente unicamente se permette all'interessato di impugnarla con cognizione di causa; in questo senso devono essere almeno indicate le considerazioni che l'autorità ha posto a fondamento della propria decisione;
che il Governo ha sì menzionato l'art. 22 cpv. 3 LCStr nella propria decisione, senza però poi procedere alla sussunzione del caso;
che di conseguenza l'autorità esecutiva non ha spiegato in alcun modo per quale motivo ritiene che le autorità ticinesi siano territorialmente competenti nella fattispecie;
che pertanto il Consiglio di Stato ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente, in quanto la decisione impugnata è carente di motivazione;
che il ricorso va dunque accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione;
che il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese; considerato che il ricorrente non si è avvalso del patrocinato di un avvocato, non si assegnano ripetibili;
visti gli art. 4 Cost., 22 cpv. 3 LCStr, 1 ss. PAmm, in particolare 26 cpv. 1 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 7 ottobre 1998, no. 4573, del Consiglio di Stato è annullata e gli atti gli sono rinviati per emanare una nuova decisione.
Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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