Withdrawal of appeal leads to striking out; no costs in this instance

52.1998.295Altro tribunale21 ott 1999Partially Granted

Sintesi

The appellants withdrew their appeals against the State Council’s decision upholding the order to connect their properties to the municipal sewerage network. The Administrative Court therefore struck the proceedings from the docket. It held that a withdrawing appellant is treated as the losing party for cost allocation and cannot avoid the judgment fee already imposed by the State Council. The municipality’s later concession on construction contribution payments did not change the outcome because it did not concern the disputed obligation to connect. For the present instance, however, the court imposed no fee or costs.

Regest

Art. 28 PAmm; withdrawal of appeal and costs; withdrawal of the remedy entails striking the proceedings from the docket. As a rule, the withdrawing party is deemed unsuccessful for the purposes of cost allocation and remains liable for the judicial fee or other costs fixed by the authority below. A subsequent concession by an administrative body does not affect this consequence if it relates to a different legal issue than the object of the dispute. If the appellate court confines itself to a formal striking-out, it may waive its own fee and costs for that instance.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1998.295

Data decisione, Autorità: 21.10.1999, TRAM

Incarto n. 52.1998.00295 52.1998.00298 52.1998.00299

Lugano 21 ottobre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 27/28 ottobre 1998 di


____________________rappr. da: __________

contro

la risoluzione 7 ottobre 1998 (n. 4574) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti contro le decisioni 24 marzo 1998 con cui il dipartimento del territorio ha ordinato l'allacciamento degli stabili di loro rispettiva proprietà ai mapp. __________ (__________), __________ (ing. __________), __________ (dott. __________) di __________ alla fognatura comunale;

ritenuto, in fatto

che, con lettera 7 giugno (recte: ottobre) 1999, i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale di recedere dalle impugnative;

che essi hanno inoltre chiesto al Tribunale di non prelevare delle spese ed inoltre di annullare la tassa di giudizio posta a loro carico da parte del Consiglio di Stato, di fr. 50.-- ciascuno, dal momento che la richiesta dagli stessi formulata nei confronti del comune per ritirare le impugnative, consistente nella concessione di una proroga del pagamento dei contributi di costruzione delle canalizzazioni sino all'inizio dei lavori di costruzione del collettore comunale PGC 1-8 in via __________, era stata accolta da parte del municipio con lettera 3 agosto 1999;

considerato, in diritto

che il ritiro dei ricorsi impone lo stralcio delle relative procedure;

che chi recede da un'impugnativa deve essere considerato, ai fini della ripartizione delle spese, quale parte soccombente e deve assumersi, di conseguenza, il pagamento di tali oneri (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, N. 3 e 5 ad art. 110 cpv. 1; STA inedita 10 novembre 1997 in re __________ e __________; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid. 3b in re __________ e consorti c. comune di __________ e Tribunale amministrativo);

che i ricorrenti non possono pertanto sfuggire al pagamento della tassa di giudizio loro imposta dal Consiglio di Stato (art. 28 PAmm);

che la concessione loro fatta da parte del municipio quo all'imposizione dei contributi di costruzione delle canalizzazioni non può mutare questo esito, poiché non concerne l'oggetto della lite, ovvero l'obbligo di allacciamento delle proprietà dei ricorrenti, che invece - a seguito del ritiro dei gravami - è cresciuto in giudicato;

che, dovendosi limitare a stralciare i ricorsi indicati in ingresso, il Tribunale rinuncia all'emissione di una tassa di giudizio per questa sede (art. 28 PAmm);

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Le procedure sono stralciate dai ruoli.

  2. Non si prelevano tasse di giudizio né spese per questa sede.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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