Administrative appeal dismissed as out of time

52.1998.270Altro tribunale8 feb 1999Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Administrative Court held that the appeal against the State Council’s decision upholding the preventive and precautionary revocation of a driving licence was filed too late. After postal inquiries, the court found that the State Council’s decision had been duly posted and distributed in early July 1998, so the registered appeal sent on 25 September 1998 was untimely even considering the holiday period. The court therefore declared the appeal inadmissible and charged CHF 200 in judicial fees and costs to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 46 PAmm, in relation to Art. 13 PAmm; timeliness of the administrative appeal as an order requirement. The appeal period of 15 days begins with notification of the challenged decision, or, failing that, with actual knowledge thereof. Where postal delivery and distribution are established by inquiry, a later filing is late and entails non-admission. Observance of the statutory time limit is a condition for entering into the merits and must be examined ex officio (consid. 1).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1998.270

Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM

Incarto n. 52.98.00270

Lugano 8 febbraio 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Giovanna Canepa, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 settembre 1998 di

__________,

contro

la decisione 1. luglio 1998 (n. 3080) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 29 maggio 1998 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a titolo cautelativo e preventivo a tempo indeterminato;

viste le risposte:

  • 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con rapporto 10 ottobre 1997 la Polizia cantonale di __________ ha segnalato al Dipartimento delle istituzioni di aver colto __________ a circolare in stato di euforia alcoolica (test alcolimetrico 1.8 permille) alla guida di una vettura il 4 ottobre 1997; ha aggiunto che questi si era rifiutato di sottoporsi al prelievo del sangue;

che, preso atto del rifiuto di __________ di sottoporsi a perizia presso il Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA), il 14 maggio 1998 la Sezione della circolazione gli ha revocato a la licenza di condurre veicoli a motore a titolo cautelativo e preventivo a tempo indeterminato, stabilendo che l'eventuale riesame sarebbe stato concesso solo sulla base del rapporto peritale richiesto;

che avverso la predetta decisione, __________ si è aggravato avanti al Consiglio di Stato, contestando gli accertamenti di fatto sulla base dei quali il Dipartimento si era pronunciato;

che, con risoluzione 1. luglio 1998, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, giudicando la misura amministrativa pronunciata dall'autorità dipartimentale legittima ed adeguata alle circostanze, alla luce dei rilevamenti di fatto operati dalla polizia e dei precedenti del conducente;

che, con ricorso 10 settembre 1998, __________ ha adito questo Tribunale, contestando la decisione di revoca, proponendo in sostanza le stesse argomentazioni già sottoposte al vaglio dell'autorità governativa;

che il Consiglio di Stato ha proposto di respingere il gravame, riconfermandosi nelle tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nella decisione impugnata;

Considerato, in diritto

che, giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;

che, a seguito di indagini esperite dalla Segreteria del Consiglio di Stato, si è potuto appurare che la decisione impugnata è stata impostata il 3 luglio 1998 alle ore 18.00 presso l'Ufficio di Bellinzona 1 e che è stata regolarmente distribuita il successivo 6 luglio all'Ufficio di Bellinzona 5 __________;

che, alla luce di questi rilevamenti, anche tenendo conto delle ferie (art. 13 PAmm), il gravame in esame, inviato per lettera raccomandata il 25 settembre 1998 alle ore 19.00, risulta tardivo;

che la tempestività dell'impugnativa costituisce requisito d'ordine, in assenza del quale il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

Per questi motivi,

visti gli art.13, 46 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

admissibilitytime limitlate filingdriving licence revocationpreventive measurejudicial holidaysadministrative appealcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the administrative appeal against the State Council decision was filed within the statutory time limit.

Decisione estratta

The appeal was filed late because the challenged decision had been properly delivered and the filing occurred after the deadline, even considering the judicial holidays.

Motivazione estratta

Under Art. 46 PAmm the appeal must be lodged within 15 days from notification, or from knowledge if no notification; the court found, based on postal inquiries, that the decision had been posted and duly distributed, so the later registered mailing was untimely. Timeliness is an order requirement; without it, the appeal is inadmissible.

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