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Numero d'incarto:
52.1998.267
Data decisione, Autorità:
28.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00267
Lugano
28 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 settembre 1998 di
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
decisione 2 settembre 1998, no. 4012, del Consiglio di Stato che dichiara
irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22
luglio 1998 con cui il municipio di __________ ha statuito sul concorso
indetto per l'assunzione di un docente a metà tempo;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 9 giugno 1998 il
municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per l'assunzione di un
docente incaricato a metà tempo presso la scuola elementare di __________;
che al concorso hanno preso parte 69 postulanti, fra cui la
maestra __________, qui ricorrente, che durante l'anno scolastico 1997/98 aveva
supplito un docente in congedo;
che con scritto 22 luglio 1998 il municipio ha comunicato
alla ricorrente che l'incarico era stato affidato ad altri concorrenti;
che contro questa determinazione dell'autorità comunale,
__________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 2 settembre 1998 il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile l'impugnativa, ritenendo che l'atto censurato non
integrasse gli estremi per una decisione e che comunque l'insorgente non fosse
legittimata a ricorrere;
che contro questo giudizio la soccombente insorge davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente
conferma dell'incarico per l'anno scolastico 1998/99;
che, rivendicata la potestà ricorsuale, l'insorgente sostiene
che il precedente incarico sia da considerare come un titolo preferenziale;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato e d il municipio di __________, che contesta partitamente le tesi
dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel
merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che giusta l'art. 208 LOC, contro le decisioni degli organi
comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili
al Tribunale cantonale amministrativo a meno che la legge non disponga
altrimenti;
che l'assunzione dei docenti di scuola elementare compete al
municipio (art. 7 cpv. 1 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola
elementare = LSISE; RL 5.1.5.1);
che giusta l'art. 8 cpv. 1 LSISE, le norme per l'assunzione
dei docenti delle scuole elementari sono contenute nella legge sull'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti (LOrd; RL 2.5.4.1);
che secondo l'art. 17 LOrd, l'incarico è conferito secondo i
presupposti e la procedura previsti per la nomina;
che contro le decisioni rese dal municipio in esito ad un
pubblico concorso per l'assunzione di un docente è dato ricorso al Consiglio di
Stato (art. 65 LOrd);
che oggetto dell'impugnativa, sia detto per inciso, non è la
comunicazione del municipio inviata ai concorrenti esclusi dall’incarico o
dalla nomina, bensì la decisione del municipio di conferire l'incarico o la
nomina ad un determinato concorrente (che dovrebbe pertanto essere coinvolto
nella procedura ricorsuale);
che i concorrenti esclusi, sia pure detto di transenna, sono
senz'altro legittimati a ricorrere;
che le decisioni rese dal Consiglio di Stato sui ricorsi
interposti contro le risoluzioni adottate dal municipio in esito ad un concorso
indetto per l'assunzione di docenti sono definitive (cfr. art. 66 cpv. 2 LOrd);
che questi giudizi non rientrano in effetti nel novero delle
decisioni contro le quali è ulteriormente dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo (cfr. art. 67 cpv. 1 LOrd);
che, stando così le cose, il ricorso va respinto per
incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che l'erronea indicazione dei mezzi di ricorso data dal
Consiglio di Stato permette di prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti
gli art. 208 LOC; 7, 8 LSISE; 17, 65-67 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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