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52.1998.246 ΓÇó Standing denied in appeal against building permit
52.1998.246Altro tribunale7 dic 1998Dismissed
The appellant challenged a municipal building permit for a gate and a small greenhouse granted to a neighboring landowner. The State Council had declared the appeal inadmissible for lack of standing. The Administrative Court held that standing in building matters requires a particularly close and direct link to the contested decision and a personal, direct, current interest. A property located about 250 meters away did not meet that threshold, especially given the minor nature of the works. The appeal was therefore dismissed, with court costs and party compensation imposed on the appellant.
Art. 21 LE; standing in building-permit matters requires that the appellant belong to a limited and qualified circle of persons whose situation is particularly closely and intensely linked to the contested project, and that he or she have a personal, direct and current interest. Mere ownership of a distant parcel, without concrete prejudicial effects from minor works, is insufficient. Where standing is lacking, the supervisory authority may declare the appeal inadmissible; such a decision is to be upheld on judicial review.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.246
Data decisione, Autorità: 07.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00246
Lugano 7 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 settembre 1998 di
contro
la decisione 25 agosto 1998, no. 3804, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 2 luglio 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la posa di un cancello e la costruzione di una serra sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
17 settembre 1998 di __________;
21 settembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
23 settembre 1998 del municipio di __________;
preso atto della replica 14 ottobre 1998 di __________ e delle dupliche:
23 ottobre 1998 del municipio di __________;
28 ottobre 1998 di __________;
28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 2 luglio 1998 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ il permesso di posare un cancello ed una piccola serra (m 1.90 x 2.45) sul terreno annesso alla sua casa d'abitazione;
che l'autorità comunale ha nel contempo respinto l'opposizione di __________, proprietario di un terreno situato a circa 250 m di distanza;
che contro la predetta la licenza edilizia l’opponente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento;
che il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'opponente;
che il soccombente ha impugnato il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di giudicare
"1. Non è ammesso ottenere delle licenze edilizie poste sopra dei riempimenti e dei muri privi di domanda e relativa licenza, di recente costruzione, evidentemente in contrasto con le normative;
La domanda è incompleta e la procedura sbagliata tanto da non contenere quelle minime indicazioni necessarie;
Non è ammissibile ottenere altre licenze nello stesso comune quanto non si sono sanate grosse pendenze e per più anni ignorate disposizioni Dipartimentali atte a salvaguardare il territorio;
La legittimità del ricorrente è data avendo il sottoscritto dei fondi vicini a delle grosse opere abusive, sulle gravi carenze del municipio, sul fatto che l'art. 8 cpv. LE non è fatto per eludere tutte le altre leggi;
Ai sensi dei punti 1,2,3,4 la licenza edilizia è annullata.
Protestate spese e ripetibili."
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di Iragna ed il rilasciatario della licenza con argomenti che non occorre riassumere;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che l'insorgente non è legittimato a ricorrere;
che la qualità per agire in via di ricorso in materia edilizia può in effetti essere riconosciuta soltanto a chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione risulta collegata all'oggetto della contestazione da un rapporto particolarmente stretto ed intenso;
che l’insorgente deve nel contempo apparire portatore di interesse personale, diretto ed attuale a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca (DTF 120 Ib 59; RDAT 1992 II N. 58; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE N. 935);
che in quanto proprietario di un terreno situato a circa 250 m dal fondo del resistente __________ non rientra in nessun caso nel novero delle persone collegate all’oggetto del provvedimento censurato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso;
che data la natura e l’irrilevanza delle opere in contestazione, la licenza impugnata non è invero atta ad arrecargli pregiudizi di sorta;
che stando così le cose, bene ha fatto il Consiglio di Stato a dichiarare irricevibile l'impugnativa inoltratagli dall'insorgente;
che il ricorso va quindi respinto addebitando all'insorgente tassa di giustizia e ripetibili;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 500.-- al resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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