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52.1998.234 ΓÇó Administrative appeal inadmissible for lack of jurisdiction
52.1998.234Altro tribunale6 ott 1998Inadmissible
The municipality appealed a departmental refusal to ratify a communal resolution authorizing a CHF 100,000 loan for planning a kindergarten renovation. The Administrative Court held that it lacked direct jurisdiction because the LCint and the organizational rules require such delegated departmental decisions to be challenged first before the State Council. The appeal was therefore inadmissible. The court ordered transmission of the file to the State Council and waived costs because the challenged decision had wrongly indicated the remedies and deadlines.
Art. 3, 4 PAmm; Art. 12 LCint; delegated ratification decisions of the Department of Institutions are not directly appealable to the Administrative Court when the LCint does not expressly provide such a remedy; in the enumerative system of administrative jurisdiction, complaints against departmental decisions must first be brought before the State Council. Where an impugned decision contains an erroneous indication of remedies and time limits, the court may waive fees and costs (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.234
Data decisione, Autorità: 06.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00234
Lugano 6 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 agosto 1998 del
Comune di __________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 16 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni che nega all'insorgente la ratifica della risoluzione 28 luglio 1997 con cui il consiglio comunale ha autorizzato il municipio a contrarre un prestito di fr. 100'000.-- per l'allestimento del progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento della scuola d'infanzia;
vista la risposta 10 settembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 28 luglio 1997 il consiglio comunale di __________ ha autorizzato il municipio a contrarre un prestito di fr. 100'000.-- per l'allestimento del progetto per la ristrutturazione della locale scuola d'infanzia;
che il 3 settembre 1997 il municipio ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di ratificare la predetta risoluzione;
che con decisione 16 luglio 1998 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza, ritenendo che l’intervento non fosse giustificato da impellenti motivi;
che contro questa decisione il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la ratifica della deliberazione in oggetto;
che il Dipartimento delle istituzioni si è opposto all'accoglimento del ricorso;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che notoriamente la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo: il ricorso a questo tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge;
che la decisione dipartimentale in esame è stata resa in applicazione dell'art. 9 LCint, che nei comuni in regime di compensazione subordina alla ratifica del Consiglio di Stato tutte le risoluzioni del legislativo concernenti spese straordinarie;
che il Consiglio di Stato ha delegato al Dipartimento delle istituzioni il compito di ratificare le deliberazioni dei legislativi comunali relative all'accensione di prestiti per investimenti (art. 9 cpv. 1 del regolamento d’applicazione della LCint, RLCint; RL 2.1.2.3.1; cfr. anche allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8); deliberazioni che l’art. 205 LOC peraltro già sottopone all’obbligo di ratifica da parte di tale istanza;
che a norma dell'art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (RL 2.4.1.6.), se la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo, contro le decisioni dei dipartimenti è dato ricorso al Consiglio di Stato;
che l'art. 12 LCint prevede che contro le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione di questa stessa legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che non prevedendo la LCint la possibilità di impugnare direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni che il Dipartimento delle istituzioni adotta in base a competenze delegategli dal Governo, tali risoluzioni vanno quindi dedotte in prima istanza davanti al Consiglio di Stato;
che di conseguenza, il ricorso in esame va dichiarato irricevibile per incompetenza di questo tribunale;
che giusta l'art. 4 PAmm gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato per competenza;
che data l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso contenuta nella decisione impugnata si prescinde dal prelievo di tasse e spese;
visti gli art. 12 LCint; 3, 81, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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