Appeal withdrawn after extrajudicial settlement; case struck out

52.1998.220Altro tribunale11 feb 1999Dismissed

Sintesi

The appellant withdrew an administrative appeal against a decision upholding a building permit for an agricultural complex after reaching an extrajudicial agreement with the permit holder. The Administrative Court held that the agreement, concluded without the authorities or the court, could only bind the signatories and did not require judicial review insofar as it merely led to withdrawal of the appeal. Because the dispute pending before the court had ceased to exist, the case was struck out. No fees or costs were charged.

Regest

Withdrawal of an administrative appeal after an extrajudicial settlement; effect on proceedings. An agreement concluded solely between the private parties, without participation of the authorities or the court, is at most an extrajudicial settlement binding only on its signatories. If such an agreement results merely in the withdrawal of the appeal and thus in the challenged decision entering into legal force, the court does not examine the validity of the agreement; it must instead strike the case off the roll because the object of the pending litigation has fallen away (consid. 3.2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1998.220

Data decisione, Autorità: 11.02.1999, TRAM

Incarto n. 52.98.00220

Lugano 11 febbraio 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 20 agosto 1998 di


contro

la decisione 1º luglio 1998, no. 3058, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa 21 marzo 1997 presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 marzo 1997 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la costruzione di un complesso agricolo ai mapp. no. __________ e __________ di __________;

preso atto che, con scritto 29 gennaio 1999, l'insorgente ha comunicato al Tribunale di ritirare l'impugnativa, avendo raggiunto un accordo con l'istante: accordo riprodotto nella dichiarazione di recesso;

considerato che il menzionato accordo è stato conchiuso direttamente tra il ricorrente e l'opponente, senza la partecipazione delle autorità interessate, né del Tribunale;

che, pertanto, indipendente dal suo oggetto, detto accordo potrebbe costituire, al più, una transazione extragiudiziaria, vincolante solo per coloro che l'hanno sottoscritta;

che, nella misura in cui simile convenzione conduce semplicemente al ritiro dell'impugnativa - e quindi, quanto agli effetti, alla crescita in giudicato della decisione impugnata - la sua legittimità non deve essere verificata da parte del Tribunale, che deve invece limitarsi a stralciare la causa, essendo venuto meno l'oggetto della lite pendente innanzi allo stesso (cfr. Cavelti, Die Verfahren vor dem Verwaltungsgericht des Kanton St. Gallen; pag. 278 e nota a pié di pagina n. 461; inoltre, dello stesso autore, l'articolo pubbl. in. AJP/PJA 2/95, pag. 176, II 2; STA inedita 24.6.1997 in re S.P. SA e llcc, consid. 3.2.);

decreta:

  1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

  2. Non si prelevano né tasse, né spese.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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