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Numero d'incarto:
52.1998.160
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00160
Lugano
24 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 giugno 1998 di
tutti
patrocinati da: st.leg. __________
contro
l'imposizione
a loro carico della tassa d'esercizio relativa all'anno 1998 per lo
svolgimento della professione di fiduciario effettuata il 22 maggio 1998 dal
dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia;
vista
la risposta 24 giugno 1998 del Dipartimento delle istituzioni, divisione della
giustizia;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22 maggio 1998 il dipartimento delle istituzioni,
divisione della giustizia, ha emesso a carico dei ricorrenti, i quali sono
autorizzati ad esercitare la professione di fiduciario in applicazione della
relativa legge del 18 giugno 1984 (LFid), la tassa annuale d'esercizio, di fr.
350.-- per ciascuno, in applicazione degli art. 22a LFid e 17a RLFid;
che con ricorso 9 giugno 1998 __________, __________ e
__________ hanno impugnato la menzionata imposizione innanzi a questo
Tribunale, al quale hanno domandato di annullarla in quanto contraria alla
libertà di commercio e d'industria sancito all'art. 31 Cost. ed al principio di
uguaglianza ancorato all'art. 4 Cost;
che in data 24 giugno 1998 i predetti hanno inoltrato anche
un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale con lo stesso fine;
che con osservazioni pure di data 24 giugno 1998 la divisione
della giustizia ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare irricevibile il
gravame e, subordinatamente, di respingerlo nel merito;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un
ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato,
nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di
commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la
deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo
é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola
generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che la LFid dichiara impugnabili innanzi a questo Tribunale:
-
le
decisioni del Consiglio di Stato di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio della professione (art. 8a LFid);
-
le
decisioni con cui il consiglio di vigilanza infligge sanzioni disciplinari
(art. 18 cpv. 3 LFid);
-
le
decisioni con cui il dipartimento (delle istituzioni; cfr. RLFid) reprime
l'esercizio abusivo della professione (art. 19 cpv. 4 LFid);
che la LFid non permette pertanto di contestare innanzi al
Tribunale amministrativo la percezione della tassa annua d'esercizio;
che l'art. 15 RLFid, secondo cui le decisioni del Consiglio
di vigilanza e del dipartimento sono impugnabili con ricorso al Tribunale
amministrativo, non permette di mutare questa conclusione: trattasi difatti di
disposizione puramente attuativa degli art. 18 cpv. 3 e 19 cpv. 4 LFid (cfr.
l'esplicito riferimento a queste due norme di cui al marginale dell'art. 15
RLFid);
che, del resto, le competenze del Tribunale amministrativo possono
essere definite solo attraverso una legge in senso formale (art. 69 cpv. 5 e 80
Cost./TI; art. 60 cpv. 1 PAmm; art. 36 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e
sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984; nello stesso senso
Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege [VRPG] im Kanton Bern, N. 6 ad art. 3);
che di conseguenza il ricorso si appalesa irricevibile per
difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo a conoscere la
contestazione;
che, come rettamente osserva l'autorità intimata, l'art. 6
CEDU - peraltro nemmeno richiamato dagli insorgenti - non osta a questa
dichiarazione di irricevibilità: le procedure di accertamento dei tributi
pubblici, tali le imposte ed i tributi causali (tra cui figurano le tasse), non
sono considerate contestazioni su diritti e doveri di carattere civile ai sensi
della predetta disposizione (cfr. Herzog, Art. 6 EMRK und Verwaltungsrechtspflege,
pag. 279 seg. con rinvii);
che la tassa di giudizio deve essere posta a carico dei
ricorrenti, soccombenti (art. 28 PAmm);
visti
gli art. 8, 18, 19, 22a LFid, 17 RLFid, 3, 28, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é irricevibile.
-
La tassa di giudizio, di fr.
300.--, é posta a carico del ricorrenti in solido;
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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