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Numero d'incarto:
52.1998.132
Data decisione, Autorità:
19.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00132
Lugano
19 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 maggio 1998 di
contro
la
decisione 29 aprile 1998, no. 1909, del Consiglio di Stato che respinge
l'istanza d'intervento presentata dall'insorgente con riferimento all'operato
del municipio di __________ nell'ambito della procedura di approvazione di
una variante di PR;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 24 febbraio 1992 il
Consiglio comunale di __________ ha approvato una variante di PR, interessante
fra l’altro la part. no. __________ RFD; di proprietà della moglie del
ricorrente;
che __________ ha impugnato questa variante davanti al Consiglio
di Stato ed al Tribunale della pianificazione del territorio, che hanno
respinto i ricorsi con decisioni del 7 dicembre 1993, rispettivamente del 1º
dicembre 1995;
che con sentenza 7 ottobre 1996 il Tribunale Federale ha a
sua volta respinto il ricorso di diritto pubblico inoltrato dall'insorgente
assieme alla moglie contro il predetto giudizio del Tribunale della pianificazione
del territorio;
che il 7 novembre 1997 __________ ha sollecitato il Consiglio
di Stato ad intervenire nei confronti del municipio di __________ in relazione
alla procedura di approvazione della suddetta variante di PR;
che con decisione 29 aprile 1997, ampiamente motivata, il Consiglio
di Stato ha respinto l'istanza;
che contro questa decisione __________ si aggrava ora davanti
a questo Tribunale, riproponendo in questa sede le contestazioni sollevate
senza successo nell’ambito della procedura di approvazione della variante e
davanti al Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
municipio di __________;
Considerato, in
diritto
che giusta l'art. 207 LOC
le decisioni rese dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza sui
comuni sono definitive, riservato a chi è leso nei suoi legittimi interessi,
escluso il comune, il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che la qualità per agire in via di ricorso contro una
decisione resa dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni
può quindi essere riconosciuta soltanto a chi viene direttamente, concretamente
e personalmente toccato nei suoi interessi legittimi dalla risoluzione
governativa;
che siffatta evenienza si verifica soltanto nel caso in cui
il Consiglio di Stato, dando seguito all’istanza d’intervento, adotta provvedimenti
che modificano una determinata situazione giuridica;
che, in altri termini, la legittimazione attiva ad impugnare
davanti al Tribunale cantonale amministrativo un giudizio reso dal Consiglio di
Stato in qualità di autorità di vigilanza sui comuni presuppone che tale
giudizio costituisca, sopprima o modifichi diritti od obblighi dell'insorgente;
che, di principio, il denunciante che si vede respingere dal
Consiglio di Stato un'istanza d'intervento non ha pertanto diritto di ricorrere
davanti a questo tribunale;
che, in questi casi, la potestà ricorsuale può essere ammessa
soltanto nella misura in cui l'insorgente impugna il dispositivo che pone a suo
carico tassa di giustizia, spese e ripetibili;
che, nell'evenienza concreta, la decisione con cui il Consiglio
di Stato ha respinto l'istanza d'intervento presentata dall'insorgente ha
modificato la situazione giuridica dell'insorgente soltanto nella misura in cui
lo condanna al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 400.--;
che, per il resto, la situazione giuridica del ricorrente è
invece rimasta quella definita dalla variante di PR e dalle istanze di ricorso
che hanno respinto le sue impugnative;
che, di conseguenza, non avendo il Consiglio di Stato
modificato nel merito la situazione giuridica dell’insorgente, il ricorso è ricevibile
in ordine soltanto nella misura in cui ha per oggetto il dispositivo che lo
condanna al pagamento di una tassa di giustizia;
che sotto questo profilo, l'impugnativa è tuttavia
palesemente infondata;
che la tassa di giustizia applicata è infatti adeguatamente
commisurata al dispendio amministrativo causato dalla denuncia;
che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto
respinto;
che la tassa di giustizia di questa sede segue la
soccombenza;
visti
gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
In quanto è ricevibile il
ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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