Appeal inadmissible for lack of appealable entitlement

52.1998.102Altro tribunale14 lug 1998Dismissed

Sintesi

The Administrative Court of Ticino held that it could not examine the appeal against the President of the State Council’s refusal to grant suspensive effect to the challenge against the foreigners authority’s decision. Because the appellant had no enforceable right to renewal of the residence permit or to a permit for independent work, the underlying merits would not have been appealable to the Federal Court; consequently, the cantonal appeal was also inadmissible. The court did not address the merits further and ordered costs of CHF 500 against the appellant.

Regest

Art. 100 lit. b no. 3 OG; Art. 1 Transitional Act on Art. 98a OG in aliens law; admissibility of a cantonal appeal against a provisional measure depends on whether the main decision is itself amenable to administrative-law appeal. Where federal law confers no subjective right to the requested residence or work permit, and no treaty or Art. 8 ECHR entitlement exists, neither the permit refusal nor the interim denial of suspensive effect is reviewable on the merits; the cantonal court must decline jurisdiction (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1998.102

Data decisione, Autorità: 14.07.1998, TRAM

Incarto n. 52.98.00102

Lugano 14 luglio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 20 aprile 1998 di


contro

la risoluzione 15 aprile 1998 (n. 1577) del Presidente del Consiglio di Stato che nega l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato dall'insorgente contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di modifica delle condizioni (rifiuto di autorizzazione ad esercitare un'attività indipendente) postulate col rinnovo del permesso di dimora;

vista la risposta 27 aprile 1998 della Presidente del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che l'ing. __________, cittadino italiano nato il __________, è entrato in Svizzera il 3 maggio 1994 per stabilirsi a __________;

che a partire da quella data egli ha beneficiato di un permesso di dimora a scopo di lavoro per poter svolgere l'attività di direttore amministrativo della succursale di __________ della __________, ditta allora attiva nel campo dello studio, della produzione, del commercio e della distribuzione di software informatico;

che con lettera 22 maggio 1995, l'ing. __________ ha comunicato all'Ufficio degli Stranieri di __________ di avere pure assunto la direzione della __________, ditta con sede a __________ pure attiva nel campo della produzione e della commercializzazione di prodotti informatici;

che nella primavera del 1995 le autorità hanno quindi provveduto a rinnovargli di un altro anno il permesso di dimora quale direttore delle due suddette società.

che il 14 agosto 1995 __________ ha lasciato la direzione della __________; il 29 marzo 1996 quella della ditta __________ di __________;

che entrambe le società sono poi fallite il 3 maggio rispettivamente il 5 giugno 1996;

che, in seguito a questi avvenimenti, l'istante si è trovato a partire dalla primavera del 1996 senza alcuna attività occupazionale; ciononostante la polizia degli stranieri gli ha rinnovato a due riprese (l'ultima delle quali il 17 marzo 1997) il permesso di dimora in Svizzera per la ricerca di un posto di lavoro;

che, riferendosi al fallimento della __________, il 9 gennaio 1997 l'ing. __________ ha notificato al Consiglio di Stato una pretesa di risarcimento di fr. 10'000'000.– nei confronti del Cantone per presunte irregolarità da parte di pubblici agenti nello svolgimento delle loro funzioni;

che il Governo cantonale ha respinto la predetta domanda di risarcimento, contestando qualsiasi responsabilità dell'ente pubblico per i fatti che hanno condotto al fallimento della succitata società;

che con raccomandata 8 luglio 1997, la Sezione degli stranieri ha comunicato al ricorrente di aver deciso che, al momento della scadenza (prevista per il 2 maggio 1998), non verrà più rinnovato il permesso di dimora annuale di cui attualmente egli beneficia. A giustificazione di ciò, la predetta autorità cantonale ha essenzialmente addotto il fatto che l'ing. __________ - entrato in Svizzera nel 1994 per motivi di lavoro - si trova da ormai lungo tempo senza nessuna occupazione: non sussisterebbe dunque più alcun motivo che giustifichi la sua presenza su suolo elvetico. La Sezione degli stranieri ha altresì precisato che un'eventuale istanza volta ad ottenere il rinnovo o il rilascio di un nuovo permesso di dimora non avrà alcun effetto sospensivo per quanto attiene all'obbligo di lasciare il territorio svizzero;

che contro il predetto atto, __________ è insorto direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e formulando pedissequa domanda di ricusa dell'intero Consiglio di Stato quale prima istanza ricorsuale; a sostegno di quest'ultima richiesta ha argomentato che il Governo cantonale non può essere investito del merito della vertenza in rassegna, essendo tuttora aperta con il Consiglio di Stato ticinese una vertenza relativa ad una pretesa di risarcimento danni da lui avanzata nei confronti dello Stato in base alla legge sulla responsabilità degli enti pubblici;

che il 26 novembre 1997 lo scrivente Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di ricusa, considerando che la comunicazione di non rinnovo del permesso non poteva essere configurata quale decisione;

che il 24 febbraio 1998 __________ ha instato presso la Sezione degli stranieri per il rinnovo del suo permesso di dimora e l'inizio di un'attività indipendente per servizi di comunicazione in internet, vendita di prodotti relativi e software tramite la __________, società in nome collettivo di cui egli è comproprietario e direttore;

che il 23 marzo 1998 la Sezione degli stranieri - previo preavviso negativo dell'Ufficio della manodopera estera - ha respinto l'istanza e negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, ordinandogli di lasciare il territorio cantonale entro il 30 aprile 1998;

che l'autorità ha rilevato come i permessi per l'esercizio di un'attività indipendente vengano di regola concessi soltanto a stranieri domiciliati;

che ha pure osservato come lo scopo del permesso di dimora annuale rilasciato nel 1994 sia stato attuato, dal momento che era stato accordato per svolgere l'attività di direttore presso la __________ di __________ e che si è successivamente sottoposto al controllo della disoccupazione;

che contro la predetta pronunzia dipartimentale - fondata sugli art. 4, 5, 9, 12, 16 LDDS, 8 ODDS, 7, 14, 42, 43, 49 OLS - il soccombente si è aggravato il 6 aprile 1998 davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento;

che con istanza provvisionale l'insorgente ha chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;

che con risoluzione 15 aprile 1998 il Presidente del Governo ha accolto parzialmente l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti giustificasse la possibilità per __________ di risiedere nel cantone durante la litispendenza del ricorso, ma senza esercitare attività indipendente;

che contro questa decisione incidentale __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento limitatamente al diniego di esercitare un'attività lucrativa indipendente e il riconoscimento del suo diritto quale dimorante di poter svolgere tale attività;

che in sostanza il ricorrente adduce come l'autorità competente l'avrebbe già a suo tempo autorizzato con un permesso B all'esercizio dell'attività lucrativa indipendente in base alla legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione e le relative misure di sostegno;

che la Presidente dell'Esecutivo cantonale sollecita il rigetto dell'impugnativa, sollevandone in limine l'irricevibilità;

che l'11 maggio 1998 il ricorrente ha replicato, adducendo l'incostituzionalità dell'art. 98a OG e chiedendo la ricusa del Consiglio di Stato e la possibilità di visionare tutti i fascicoli che lo riguardano;

considerato, in diritto

che oggetto della controversia è la decisione con cui il Presidente del Governo cantonale ha respinto la domanda di misure provvisionali limitatamente al diniego di esercitare un'attività indipendente presentata dal ricorrente;

che giusta l'art. 21 cpv. 4 PAmm, le decisioni provvisionali sono immediatamente esecutive; esse sono impugnabili all'autorità di ricorso se la vertenza è appellabile nel merito;

che in limine occorre esaminare la competenza del Tribunale a statuire nel merito del gravame;

che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, del 12 marzo 1997);

che giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto;

che il ricorrente non ha il diritto di vedersi rinnovato il permesso di dimora o il rilascio di un permesso di domicilio, dal momento che la legislazione interna non accorda di principio agli stranieri un diritto all'ottenimento o al rinnovo di un permesso per poter risiedere o per poter svolgere un'attività lucrativa su suolo elvetico, a meno che la legge non lo preveda espressamente (DTF 118 Ib 145);

che difatti l'insorgente non è coniugato con cittadina svizzera o con straniera domiciliata e non possiede il permesso di dimora da almeno cinque anni (artt. 7 e 17 LDDS);

che né il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868, né la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato citato, e nemmeno l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 conferiscono al ricorrente un diritto all'ottenimento del rinnovo del permesso di dimora o al rilascio del permesso di domicilio;

che inoltre l'art. 8 CEDU non trova applicazione in specie, l'insorgente non avendo relazioni famigliari in Svizzera;

che quindi un ricorso contro il diniego del rinnovo del permesso di dimora, del resto scaduto il 2 maggio 1998, sarebbe dichiarato irricevibile da questo Tribunale;

che pertanto lo scrivente Tribunale non è nemmeno competente a statuire sulla decisione incidentale in rassegna;

che, in conclusione, il ricorso presentato avanti a questo Tribunale va dichiarato irricevibile;

che, visto l'esito, il gravame non necessita pertanto ulteriore disamina;

che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 98a OG; art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; il Tratto di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868; la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato citato; l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964; 8 CEDU; 7, 17 LDDS; 3, 21, 28 e 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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