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Numero d'incarto:
52.1997.331
Data decisione, Autorità:
28.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00331
Lugano
28 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sull'istanza 20 ottobre 1997 di
chiedente
la riabilitazione e la rifusione dei danni subiti in seguito a carcerazione
in attesa d'allontanamento;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 30
luglio 1993, fondata sull'allora vigente art. 14 LDDS, il Dipartimento delle
istituzioni ha ordinato l'incarcerazione dell’istante __________ in vista
dell'allontanamento;
che il provvedimento
coercitivo è stato confermato il giorno successivo da parte del Giudice dell'istruzione
e dell’arresto (GIAR) ed il 16 agosto 1993 dalla Camera dei ricorsi penali, che
hanno ritenuto dati i presupposti di legge per privare l’insorgente della
libertà;
che il 13 agosto 1993 __________ e la figlia __________ sono
state rimpatriate in __________ per via aerea;
che il 2 aprile 1997 l’istante __________ ha chiesto al
Ministero pubblico informazioni sulla carcerazione e sull'allontanamento forzato;
che il 9 aprile 1997 il Ministero pubblico l’ha rassicurata
in merito alla legalità di quegli interventi;
che con esposto 20 ottobre 1997 indirizzato al Ministero
pubblico __________ ha chiesto di essere riabilitata con riconoscimento dei
danni morali, anche in relazione ai maltrattamenti allora inflitti a sua figlia
__________, sostenendo di essere stata incarcerata per sbaglio;
che il 17 novembre 1997 il Ministero pubblico ha trasmesso
l'istanza al GIAR per competenza;
che con decisione 21 novembre 1997 il GIAR si è dichiarato incompetente
ed ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo, quale autorità
di ricorso in materia di misure coercitive fondate sugli art. 13 a seg. LDDS;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo non è stabilita per clausola generale, ma
secondo il cosiddetto sistema enumerativo (art. 60 PAmm); il ricorso a questo
tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge;
che analoga regola vale per la giurisdizione del Tribunale
cantonale amministrativo quale istanza unica (art. 71 PAmm): l’azione diretta a
questo tribunale è proponibile soltanto nei casi previsti dalla legge;
che l’art. 31 della legge cantonale di applicazione alla
(rectius: della) legge federale concernente le misure coercitive in materia di
diritto degli stranieri (RL 1.2.2.2.) assegna al Tribunale cantonale
amministrativo unicamente la competenza a statuire su ricorsi proposti contro
decisioni rese dal GIAR in tema di carcerazione di stranieri in attesa d'allontanamento;
che l’istanza trasmessa dal GIAR a questo tribunale non
integra gli estremi di un atto d’impugnazione di un provvedimento reso da quel
giudice;
che già per questo motivo questo Tribunale deve necessariamente
declinare la propria competenza a statuire sull’istanza in oggetto;
che, non essendo nemmeno data una competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a giudicare quale istanza unica, l’atto in esame si
rivela del tutto irricevibile;
che gli atti vanno pertanto retrocessi al GIAR;
visti
gli art. 31 legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le
misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, 3, 18, 28, 48, 60, 61
PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
L'istanza è irricevibile.
-
Gli atti sono retrocessi al
GIAR.
-
Non si prelevano nè spese,
nè tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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