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52.1997.286 ΓÇó Sign permit fee reduced for replacement of existing signs
52.1997.286Altro tribunale31 ott 1997Modified
The appellant challenged the CHF 700 fee imposed by the Office of Permits and Passports for authorizing the replacement of two signs. In its response, the Department acknowledged that the reduced tariff for replacement of existing installations should have been applied and that the correct amount was CHF 350. The administrative court therefore allowed the appeal and amended the challenged decision accordingly. No court fees or expenses were charged.
Art. 14 Sign Law; fee for replacement of existing sign installations: where an authorization concerns the substitution of existing signs, the reduced tariff applies. If the administrative authority itself concedes that the tariff was applied incorrectly, the appeal is to be allowed and the fee amended accordingly; no costs are levied when the case is disposed of on that basis.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.286
Data decisione, Autorità: 31.10.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00286
Lugano 31 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 ottobre 1997 di
contro
la decisione 23 settembre 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, ha autorizzato la sostituzione di due insegne ed applicato una tassa di fr. 700.-- relativa all'autorizzazione no 723;
vista la risposta 17 ottobre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con istanza 31 luglio 1997 il ricorrente ha chiesto all'Ufficio permessi e passaporti l'autorizzazione a sostituire le due insegne già esistenti per cambiare il vecchio logo __________ con quello nuovo __________;
che con decisione 23 settembre 1997 l'Ufficio permessi e passaporti ha autorizzato tale sostituzione e in applicazione dell'art. 14 della Legge sulle insegne ha emesso una tassa di fr. 700.-- a carico del richiedente;
che con ricorso 9 ottobre 1997 il ricorrente ha lamentato l'esosità della suddetta tassa auspicando nel contempo una riduzione della stessa;
che con risposta 17 ottobre 1997 il Dipartimento delle istituzione, Ufficio permessi e passaporti, dopo aver richiamato l'art. 14 della Legge sulle insegne, ha osservato che per la sostituzione di impianti esistenti viene applicata una tassa ridotta e che nel presente caso la stessa avrebbe dovuto ammontare a fr. 350.-- e non a fr. 700.--;
che nulla osta all'accoglimento delle conclusioni dipartimentali;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 23 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti è riformata nel senso che la tassa ammonta a fr. 350.--.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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