AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1997.282
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00282
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 ottobre 1997 di
Comune
di __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 16 settembre 1997 (n. 4636) del Consiglio di Stato che ha accolto
il ricorso 28 luglio 1997 di __________ ed annullato la decisione 15 luglio
1997 del municipio di __________ di imposizione della tassa per il servizio
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa agli anni 1992, 1993,
1994, 1995 concernente il grotto __________;
viste le risposte:
14 ottobre 1997 di __________
15 ottobre 1997 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. A __________ il servizio di
nettezza urbana é retto dal Regolamento comunale per il servizio di raccolta e
di eliminazione dei rifiuti, in vigore dal 1 gennaio 1992 (in seguito: RSRER).
Il servizio é organizzato dal municipio (art. 1 RSRER) e la consegna dei
rifiuti é obbligatoria (art. 3 RSRER). Per il finanziamento del servizio il
comune preleva annualmente delle tasse, che per "ristoranti, bar,
osterie" fino a 100 posti assommavano fino al 31 dicembre 1995 a fr.
400.-- (art. 25 cpv. 1 lett. b RSRER).
B. a) In data 31 marzo 1994 i
servizi amministrativi del comune di __________ hanno notificato a __________,
domiciliato a __________, la tassa per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti relativa agli anni 1992 e 1993 e concernente il grotto
__________, di cui il predetto é titolare del permesso per esercizio pubblico e
gestore. Il tributo assommava a fr. 400.-- per anno.
b) __________ ha inoltrato reclamo contro quelle tassazioni
il 14 aprile 1994, sostenendo che il grotto, aperto in modo continuato solo 3-4
mesi all'anno, non produceva spazzatura. Invitato dal municipio a chiarire il
modo di eliminazione dei rifiuti domestici, con scritto del 27 maggio
successivo il reclamante ha spiegato che i pochi ettogrammi di scarti di cucina
venivano eliminati sul posto. Gli avanzi degli alimenti venivano consumati
dagli animali. Gli imballaggi di carta servivano per accendere il fuoco. Motivo
per cui egli non aveva mai fatto capo al servizio di raccolta e di eliminazione
dei rifiuti.
c) Con decisione 15 luglio 1997 il municipio di __________ ha
accolto parzialmente le motivazioni addotte nel reclamo ed ha pertanto ridotto
la tassa a fr. 200.-- l'anno.--. Il municipio ha approfittato di
quell'occasione per fissare in fr. 200.-- anche la tassa concernente gli anni
1994 e 1995.
C. a) Con ricorso 28 luglio
1997 __________ ha impugnato quella decisione municipale davanti al Consiglio
di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Oltre ad annettere le
giustificazioni sottoposte al municipio, il ricorrente ha spiegato che il
grotto __________ à posto alle pendici del __________, a circa 800 metri di
altezza, ed é raggiungibile da __________ solo percorrendo sentieri. Il comune
non ha pertanto mai effettuato, né potrebbe effettuare un servizio di raccolta
dei rifiuti per l'esercizio pubblico in esame.
b) Con risoluzione 16 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha
accolto il ricorso ed annullato la controversa imposizione. Il Governo ha
considerato che il comune non fosse legittimato a prelevare una tassa per il
servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a gravare il grotto
__________ per il motivo che in realtà non forniva quel servizio a favore del
menzionato esercizio pubblico. L'autorità inferiore ha inoltre accreditato la
tesi del ricorrente, secondo cui i pochi rifiuti prodotti dall'esercizio pubblico
venivano eliminati in loco.
D. Con ricorso 6 ottobre 1997
il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quel
giudicato governativo. L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver
supinamente accreditato la versione dei fatti sostenuta da __________ in
merito all'eliminazione autonoma dei rifiuti ed inoltre di aver disatteso il
principio, desumibile dall'art. 3 RSRER, secondo cui la tassa per un servizio
pubblico obbligatorio deve essere soluta dall'utente anche quando questi non fa
capo al servizio. Il ricorrente chiede quindi al Tribunale di annullare il
giudicato governativo e di ripristinare la validità della decisione municipale
15 luglio 1997.
Il Consiglio di Stato ed __________ hanno sollecitato la
reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa é
dunque ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
La tassa per il servizio di
raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, ossia un
compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica
amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986 N. 38 pag.
67, consid. 7, in re comune di __________). Essa deve pertanto poggiare su di
una legge in senso formale ed ossequiare inoltre i principi della copertura
costi (condizione comunque controversa per talune tasse di utilizzazione) e
della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la terminologia
comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di
equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320 segg.
in re comune di __________, consid. 3, 4b e 4c rispettivamente; inoltre DTF 111
Ia 326, consid. 7). La fissazione della tassa in rassegna deve indi ossequiare
il principio di uguaglianza ancorato all'art. 4 Cost. ed il divieto d'arbitrio
che ne discende (RDAT 1986 N. 38 pag. 66 seg., consid. 6). In quanto corrispettivo
di una prestazione speciale ai sensi degli art. 31 cpv. 2 (31b cpv. 1 dal 1
luglio 1997) e 48 cpv. 1 LPAmb la tassa per il servizio di raccolta ed
eliminazione dei rifiuti deve infine rispettare il principio della causalità
sancito all'art. 2 LPAmb medesima (STA inedite 1.12.1993 in re K.-T., consid.
4; 2.5.1994 in re P. e LLCC, consid. 5.4.; 7.9.1994 in re M. SA, consid. 2;
28.4.1995 in re B., consid. 2 non pubblicato in RDAT II-1995 N. 23; 30.7.1996
in re comune di __________, consid. 2.1.; 23.9.1996 in re S., consid. 2.1.;
15.10.1996 in re comune di __________, consid. 2.1.; 27 febbraio 1997 in re
comunione ereditaria fu A. C., consid. 2.1.; URP 1994 N. 13 pag. 90 segg.).
Come ha avuto modo di affermare il Tribunale federale in due recenti sentenze
il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non avviene
tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb. E' infatti
necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni,
rispettivamente i comuni ai quali tale compito é delegato (com'è il caso per il
nostro Cantone) godono di un certo margine di decisione. In questo ambito, in
particolare, il principio della causalità non può venire interpretato nel senso
che é lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei
rifiuti effettivamente prodotta. Questa interpretazione obbligherebbe in
pratica gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre
che il legislatore federale non ha inteso limitare in maniera così importante
le competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (cfr. DTF
20.11.1995 in re comune di __________ e comune di __________, consid. 10b e 10c
rispettivamente, pubblicati in RDAT I-1996 n. 51 e 52). Il Tribunale federale ne
ha concluso che i Cantoni rispettivamente i comuni godono di una notevole
libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione
dei rifiuti: le stesse dovranno comunque tendere a conseguire quanto disposto
dall'art. 2 LPAmb rispettando nel contempo, com'é già stato detto, il principio
della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem).
-
In sede di osservazioni al
ricorso il resistente __________ ha eccepito l'insussistenza di una base legale
legittimante l'imposizione, dal momento che l'art. 25 cpv. 1 lett. b RSRER
prevede l'imposizione di una tassa di fr. 400.-- relativamente a "ristoranti,
bar, osterie", mentre che l'esercizio pubblico dallo stesso gestito é
un grotto. A torto, però. L'art. 25 cpv. 1 lett. b RSRER elenca infatti
semplicemente i tre tipi di esercizi pubblici senza alloggio più frequenti nel
nostro Cantone; non attesta pertanto l'intenzione del legislatore comunale di
voler colpire solo quegli specifici tipi di esercizio pubblico senza alloggio,
sollevando dall'imposizione gli altri, che parimenti danno adito alla
produzione di rifiuti e richiamano pertanto un identico trattamento. Del resto,
se anche si volesse seguire la tesi liberatoria del resistente, il suo grotto dovrebbe
comunque essere imposto in quanto attività commerciale ai sensi della lettera d
della menzionata disposizione legale con un tributo variante tra fr. 100.-- e
fr. 1'000.--.
-
4.1. Il Governo ha
considerato che il comune di __________ non é legittimato a prelevare una tassa
per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a gravare il grotto
__________ per il motivo che in realtà non fornisce quel servizio a favore del
menzionato esercizio pubblico. L'autorità inferiore ha inoltre accreditato la
tesi del ricorrente, secondo cui i pochi rifiuti prodotti dall'esercizio pubblico
vengono eliminati in loco.
4.2. Come é stato spiegato
sub 2 la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti
costituisce una tassa di utilizzazione, ossia un compenso particolare imposto
al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio
pubblico. Questa definizione induce a credere che l'ente pubblico possa
pretendere di prelevare una tassa per detto servizio solo verso chi vi fa
realmente capo, producendo rifiuti. Ora tuttavia, la giurisprudenza ha già
avuto modo di ripetutamente sottolineare che quando un servizio pubblico, come
quello di nettezza urbana, è obbligatorio la tassa può essere imposta anche
presso chi non utilizza il servizio medesimo, la causa dell'imposizione essendo
allora costituita non tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta
bensì dalla possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico
(cfr. tra le innumerevoli sentenze di questo Tribunale sull'argomento RDAT
II-1995 N. 23 ibidem; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Nr.
110 B VI e relativi riferimenti, segnatamente alla sentenza del Tribunale
federale pubbl. in ZBl 80/1979 pag. 303 consid. 4c; inoltre la recente STF
inedita 28 ottobre 1996, riassunta in URP 1997, pag. 39 segg., consid. 4a):
servizio che l'ente pubblico deve provvedere a mantenere efficiente, sopportandone
i costi, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo utente e che
anzi deve tenersi pronto in qualsiasi momento ad evacuare e smaltire un
incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di questi (cfr. alle
considerazioni svolte nella STA inedita 1.12.1993 in re K.-T., consid. 5.3.,
relativamente al prelievo della tassa per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti a carico dei proprietari di residenze secondarie). Per
legittimare l'imposizione basta quindi che l'utente sia atto a produrre dei rifiuti.
La possibilità per l'ente pubblico di imporre una tassa per un servizio
pubblico obbligatorio, quale quello di nettezza urbana, indipendentemente
dall'utilizzazione effettiva dello stesso é volta a scongiurare il tentativo
(dell'utente) di sottrarsi all'obbligo di far capo al servizio per ragioni di
ordine economico, cioè per risparmiare il pagamento della tassa (URP 1997
citato, pag. 41, consid. 4a).
4.3. Sulla scorta delle
premesse appena esposte le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato per
accogliere il ricorso di __________ non possono essere seguite. Il comune di
__________ assicura infatti, anzitutto, il servizio di raccolta e di eliminazione
dei rifiuti a norma del RSRER e dell'ulteriore disciplinamento adottato da
parte del municipio in attuazione dello stesso. La consegna dei rifiuti a detto
servizio é, inoltre, obbligatoria per tutti coloro che ne producono sul
territorio comunale (art. 3 RSRER): l'istituzione di questo obbligo costituisce
un presupposto indispensabile affinché il comune possa svolgere convenientemente,
per quanto di sua competenza, i compiti affidatigli nel contesto dello
smaltimento dei rifiuti urbani in ossequio alle prescrizioni federali e
cantonali (art. 31 cpv. 1 e 2 LPAmb, dal 1 luglio 1997 art. 31b cpv. 1 e 3
LPAmb; art. 69 seg. LALIA). Il quadro legislativo appena illustrato legittima
quindi senza ombra di dubbio il comune a prelevare una tassa per il servizio di
raccolta e di eliminazione dei rifiuti presso tutti gli utenti - effettivi o
potenziali - dello stesso. Fra questi rientra senza ombra di dubbio il gestore
di un grotto, il cui esercizio é indiscutibilmente atto a produrre rifiuti.
Poco importa quindi se il resistente sostiene di non far capo al servizio vuoi
perché il grotto, discosto dal paese, é raggiungibile solo a piedi, vuoi perché
i pochi rifiuti prodotti dal suo esercizio vengono eliminati in loco:
affermazione quest'ultima contestata dal comune. Ciò malgrado il comune rimane
infatti tenuto ad assicurare in permanenza il servizio così come ciascun utente
che produce rifiuti sul suo territorio, resistente compreso, rimane obbligato a
consegnarglieli per l'eliminazione. Il comune non può pertanto venir pregiudicato
nel suo diritto di imposizione verso l'utente che produce rispettivamente é
atto a produrre rifiuti ma che non glieli consegna a questo scopo. Nel concreto
caso, il municipio ha del resto tenuto in debita considerazione le specificità
del grotto __________, riducendo il tributo della metà per soddisfare i
principi dell'equivalenza e della parità di trattamento.
-
Il ricorso deve pertanto
essere accolto e la risoluzione governativa impugnata annullata. Annullamento
che trae seco il ripristino della decisione municipale 15 luglio 1997 di
imposizione ad __________ di una tassa annua di fr. 200.--, a valere per gli
anni da 1992 a 1995, concernente il grotto __________.
-
La tassa di giudizio deve
essere posta a carico del resistente, il quale deve altresì essere condannato a
rifondere a favore del comune, assistito da un avvocato iscritto all'albo,
delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost., 2, 31, 31b, 48 LPAmb, da 69 seg. LALIA, 208, 209 LOC; 3, 18,
28, 31, 43, 46, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso 6 ottobre 1997 é
accolto.
§. La
risoluzione del Consiglio di Stato 16 settembre 1997 (n. 4636) é integralmente
annullata.
§§. E' confermata
la decisione 15 luglio 1997 del municipio di __________ di imporre ad
__________ una tassa annua di fr. 200.--, a valere per gli anni da 1992 a 1995,
per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti concernente il grotto
__________.
-
La tassa di giudizio, di fr.
100.--, è posta a carico di __________, il quale é inoltre condannato a
rifondere al comune di __________ un importo di fr. 300.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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