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Numero d'incarto:
52.1997.279
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00279
Lugano
10 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 ottobre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 16 settembre 1997, no. 4652, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 giugno
1997 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di sospendere i
lavori e di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per la
copertura della terrazza della sua casa d'abitazione;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente
__________ è proprietario di una casa d'abitazione monofamiliare situata nel
nucleo di __________;
che nel febbraio di quest'anno l'autorità comunale ha
constatato che il ricorrente aveva interamente coperto con fogli di plastica
trasparente il pergolato che sovrasta l’ampia terrazza del primo piano, trasformandolo
in una sorta di grande serra;
che con decisione 24 giugno 1997 il municipio di __________
s/Ascona ha ordinato a __________ di sospendere i lavori e di presentare una
domanda di costruzione in sanatoria per le modifiche apportate al pergolato;
che __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio
di Stato, sostenendo che non v'era alcun lavoro in corso e che la copertura,
destinata a proteggere la terrazza dalle intemperie e dal fumo del camino del
vicino, era di natura provvisoria;
che con giudizio 16 settembre 1997, il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa, ritenendo legittimi tanto l'ordine di sospendere i
lavori, quanto quello di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
domanda necessaria, a suo avviso, anche per coprire soltanto temporaneamente la
terrazza;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si
aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme all'ordine impartitogli dal municipio;
che ribadito il carattere temporaneo e provvisorio della
copertura applicata sul pergolato della terrazza l'insorgente nega in sostanza
che si tratti di un intervento soggetto a permesso di costruzione;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato ed il municipio di __________, senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm); la documentazione fotografica indica chiaramente le
caratteristiche dell'intervento in contestazione;
che controverso in questa sede è soltanto l'ordine di
inoltrare una domanda di costruzione impartito dal municipio di __________ al
ricorrente; l'ordine di sospendere i lavori non è oggetto di particolari
contestazioni;
che l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione è un
atto amministrativo di natura incoercibile, mediante il quale l'autorità
accerta l'esecuzione di lavori non autorizzati soggetti a permesso di
costruzione e sollecita il proprietario ad avviare la procedura necessaria per
procurarsi il permesso mancante;
che giusta gli art. 22 cpv. 1 LPT ed 1 LE, edifici o impianti
possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia; la
licenza, precisa il secondo capoverso dell'art. 1 LE, è in particolare
necessaria per la costruzione, la ricostruzione, la trasformazione rilevante
(ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed
altre opere; non è invece necessaria per i lavori di manutenzione, le piccole
costruzioni e le costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 lett. b LE);
che gli art. 4 e 6 RLE elencano le categorie di interventi
edilizi per i quali è necessaria la licenza edilizia (da rilasciarsi secondo la
procedura ordinaria o secondo la procedura di semplice notifica);
che l'art. 3 RLE indica invece le opere ed i lavori edilizi
che sfuggono all'obbligo del permesso di costruzione secondo la LE;
che secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. i RLE non soggiacciono a
licenza edilizia "le costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni
destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita,
come le baracche di cantiere per deposito di materiale ed attrezzi, le tende da
circo e per manifestazioni";
che l'obbligo del permesso di costruzione sussiste soltanto
nella misura in cui un determinato intervento edilizio appare atto a
pregiudicare beni giuridici protetti dalla legislazione edilizia o dalle
disposizioni di diritto materiale ad essa riferite; nel dubbio l'obbligo è da
ammettere (cfr. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Studien zum
Verfahrensrecht N 16 in fine);
che l'istallazione applicata dall'insorgente al pergolato
della sua terrazza soggiace senz'ombra di dubbio all'obbligo del permesso di
costruzione;
che, in effetti, anche se viene usata soltanto periodicamente
o saltuariamente per periodi di tempo limitati, essa è stabile e permanente: lo
si vede molto bene dai telai che l'insorgente ha applicato al pergolato per
sostenere il foglio di polietilene e per permetterne lo scorrimento durante le
operazioni di dispiegamento e di riavvolgimento;
che le finalità perseguite dall'insorgente con questa
singolare installazione (protezione dalle intemperie e dal fumo del camino del
vicino) non sono d'altro canto di natura provvisoria e contingente, ma
perdurano nel tempo; l'utilizzazione dell'impianto, pur non essendo continua, è
stabile e duratura;
che l'insieme delle circostanze, decisivo ai fini del
giudizio sull'obbligo del permesso di costruzione (cfr. Mäder, op. cit., N
175), porta senz'altro ad avallare la richiesta avanzata dall'autorità comunale
nei confronti dell'insorgente;
che questa conclusione è avvalorata dall’obbligo, sancito
dall’art. 35 NAPR, di utilizzare materiali tradizionali, rispettosi delle caratteristiche
del nucleo, per la costruzione di parapetti, balconi o loggiati;
che, così stando le cose, il ricorso va respinto, addebitando
all'insorgente le spese e la tassa di giustizia;
visti
gli art. 1, 21 LE; 3, 4, 6 RLE; 35 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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