AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.21
Data decisione, Autorità:
24.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00092
52.97.00021
Lugano
24 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 febbraio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
a)
b)
la
decisione 20 marzo 1996, n. 1273, del Consiglio di Stato che annulla l'ordine
di ripristino 2 novembre 1995 impartito dal municipio di __________
all'insorgente in relazione ad opere abusive eseguite sulle part. n.
__________ RFD (fuori zona edificabile);
la
decisione 22 gennaio 1997, n. 166, del Consiglio di Stato, che conferma
l'ordine di ripristino 15 ottobre 1996 impartito dal municipio di __________
all'insorgente in relazione ad opere abusive eseguite sulle part. n.
__________ RFD (fuori zona edificabile);
viste le risposte:
-
8 maggio 1996 del Consiglio di
Stato,
-
13 maggio 1996 del comune di
__________,
al ricorso sub. a);
-
17 febbraio 1997 del comune di
__________,
-
18 febbraio 1997 del Consiglio di
Stato,
-
19 febbraio 1997 del Dipartimento
del territorio,
al ricorso sub. b);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'8 marzo 1976 ,
madre della ricorrente, ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
posare una piccola baracca, da destinare a deposito attrezzi, su un fondo di
sua proprietà (part. n. __________ MC; ora __________ RFD), situato in zona
boschiva, in località "", fuori della zona edificabile
definita secondo gli art. 20 LCIA e 28 OPA allora vigenti;
che la domanda non era corredata da alcuna indicazione circa
le dimensioni, la foggia e l'esatta ubicazione del manufatto;
che, pubblicata la domanda all'albo comunale, l'8 aprile 1976
il municipio ha rilasciato l'autorizzazione richiesta senza altre formalità;
che l'allora proprietaria del fondo ha posato due baracche di
16, rispettivamente 13 mq, disposte sul terreno in parziale contiguità: stando
alle dichiarazioni della stessa ricorrente, i manufatti sarebbero stati
utilizzati sin dall’inizio per abitarvi e trascorrervi il tempo libero;
che, diventata unica proprietaria del fondo, nel 1993
__________ ha aggiunto un ripostiglio/doccia di m 4.90 x 2.50 sul retro delle
baracche ed una veranda vetrata di m 3.50 x 2.45 sul lato opposto, in modo da
permettere il passaggio al coperto dalla baracca più grande, adibita a camera
da letto, a quella più piccola, utilizzata invece come cucina;
che analogamente sollecitata dall’autorità comunale
__________ ha chiesto il rilascio di un permesso in sanatoria per i manufatti
aggiunti senza autorizzazione;
che la domanda, avversata dal Dipartimento del Territorio, è
stata respinta dal municipio di __________ con decisione del 3 gennaio 1995 per
motivi fondati sull’art. 24 LPT;
che la decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato
con giudizio 28 marzo 1995, nel quale veniva rilevato che l'art. 24 LPT non
permetteva nemmeno di autorizzare a posteriori il cambiamento di destinazione
attuato abusivamente rendendo abitabili le due baracche posate nel 1976;
che il 2 novembre 1995 il municipio ha pertanto ordinato alla
ricorrente di demolire le aggiunte abusive (ripostiglio/doccia e veranda) e di
ripristinare la destinazione originaria (deposito attrezzi);
che con decisione del 20 marzo 1996 Consiglio di Stato ha tuttavia
annullato il predetto ordine di ripristino siccome emanato senza il preavviso
del Dipartimento del territorio richiesto dall'art. 47 RLE;
che con quel giudizio il Governo non ha assegnato ripetibili;
che contro la mancata assegnazione di ripetibili __________ è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che le venga
riconosciuta un'indennità di fr. 1'500.-- a tale titolo;
che l'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato e dal
municipio di __________, che ne chiedono il rigetto senza formulare particolari
osservazioni;
che, raccolto il preavviso dipartimentale mancante, il 21
giugno 1996 il municipio di __________ ha reiterato l'ordine di ripristino
annullato dal Consiglio di Stato;
che contro questo ulteriore provvedimento __________ si è
nuovamente aggravata davanti al Consiglio di Stato;
che con giudizio 22 gennaio1997 il Governo ha respinto l'impugnativa,
confermando l'ordine di demolire i due manufatti aggiunti alle baracche posate
nel 1976 e di cessare l'utilizzazione abitativa dei manufatti, ripristinando la
destinazione originaria;
che, ribadita l'esistenza della violazione materiale del
diritto accertata con il precedente giudizio del 28 marzo 1995, il Governo ha
respinto le eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento al principio di
proporzionalità ed a quello della buona fede;
che contro questo nuovo giudizio governativo la soccombente
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme al controverso ordine di ripristino;
che, in sostanza, l'insorgente ripropone e sviluppa, con
dovizia di argomenti, le eccezioni sollevate senza successo davanti alla
precedente istanza;
che l'insorgente ritiene in particolare:
·
che il Consiglio di Stato abbia accertato i fatti rilevanti in
modo inesatto ed incompleto;
·
che il cambiamento di destinazione delle baracche, attuato nel
1976, non ricada sotto le disposizioni della LPT, entrata in vigore solo nel
1980;
·
che l'ordine di ripristino della destinazione precedente sia abbondantemente
prescritto (ex art. 57 cpv. 5 LE 1973);
·
che tale ordine leda comunque il principio della buona fede,
avendo l'autorità comunale tollerato per anni l'uso abitativo delle baracche
senza intervenire;
·
che l'ordine di demolizione della tettoia violi il principio di
proporzionalità e non sia sorretto da un interesse pubblico sufficiente;
·
che l'ordine censurato disattenda infine anche la garanzia costituzionale
della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, nonché il
principio della parità di trattamento;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato ed il municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi
più avanti;
considerato, in
diritto
che i ricorsi, tempestivi,
sono ricevibili in ordine giusta l'art. 21 LE;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la
legittimazione attiva della ricorrente, direttamente toccata dal provvedimento
censurato, sono invero incontestabilmente date;
che, essendo fondate sulla stessa fattispecie, le impugnative
possono essere evase con un unico giudizio (art. 52 PAmm), senza istruttoria
(art. 18 PAmm);
che gli ulteriori accertamenti sollecitati dall'insorgente
non appaiono indispensabili: nella misura in cui sussistono ancora incertezze
sull’evoluzione delle modalità di utilizzazione dei fabbricati, questo
tribunale non ha in effetti difficoltà ad accreditare la versione dei fatti
fornita dall'insorgente;
che, da questo profilo, è più che verosimile che le baracche
siano state posate ed utilizzate sin dall'inizio come fabbricati ad uso
residenziale secondario: la pretestuosità della destinazione prospettata dalla
richiedente in sede di domanda di costruzione (deposito attrezzi) appare
evidente ove appena si considerino le notevoli dimensioni dei manufatti (16,
rispettivamente 13 mq) per rapporto all’estensione del bosco di castagni su cui
sorgono (1’243 mq) ed alle esigenze silvicole che ne derivano;
che giusta l'art. 43 LE 1993, il municipio ordina la
demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto insanabile con il
diritto edilizio e pianificatorio materialmente applicabile;
che per le opere abusive realizzate prima dell'entrata in
vigore dell'attuale LE (1. gennaio 1993), l'art. 52 riserva tuttavia l'ordinamento
delle competenze previsto dal diritto anteriore (LE 1973);
che l'art. 57 cpv. 3 LE 1973 attribuiva all'autorità
cantonale (DPC/DTer) la competenza ad ordinare misure di ripristino aventi per
oggetto opere abusive situate fuori della zona edificabile;
che l'ordine di ripristino in esame persegue due distinte
finalità:
-
quella di
demolire le due aggiunte realizzate senza per messo dalla ricorrente nel 1993 e
-
quella di
ristabilire l'uso anteriore (soppressione della destinazione abitativa, attribuita
in contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente applicabile);
che, trattandosi di opere situate fuori della zona
edificabile, il municipio era competente unicamente ad ordinare la demolizione
delle aggiunte realizzate abusivamente dopo l'entrata in vigore della LE
1993;
che considerato come le baracche siano state destinate ad uso
abitativo (residenziale secondario) ben prima di tale data, l’ordine di cessare
tale uso illecito rientrava nelle competenze esclusive dell'autorità cantonale;
che in quanto volto a contestare l'ordine di ripristino della
destinazione anteriore (deposito attrezzi), il ricorso può di conseguenza
essere accolto senza che occorra esaminare le eccezioni sollevate
dall’insorgente con riferimento all’entrata in vigore della LPT, alla
perenzione prevista dall’art. 57 LE 1973 ed ai principi della buona fede e
della proporzionalità;
che gli atti vanno nondimeno rinviati al Dipartimento del
territorio affinché proceda nei suoi incombenti, verificando in particolare
se siano date le premesse per l’adozione di provvedimenti di ripristino, volti
non solo ad imporre la cessazione dell'utilizzazione abusiva, ma anche lo
smantellamento delle baracche e di tutte le opere esterne, quali la cinta
ed il grill-camino (!), apparentemente posate senza alcun valido titolo
autorizzativo in una zona soggetta a vincoli di protezione particolarmente
severi (bosco);
che il ricorso va invece respinto nella misura in cui postula
anche l'annullamento dell'ordine di demolire la veranda vetrata aggiunta per
collegare fra loro le baracche ed il ripostiglio/doccia realizzato sul retro
dei manufatti;
che l'illegittimità sostanziale di questi manufatti è stata
accertata dal Consiglio di Stato con decisione 28 marzo 1995 cresciuta in
giudicato, che non può essere rimessa in discussione nell'ambito di un ricorso
proposto contro il conseguente provvedimento di ripristino;
che in questa sede può essere unicamente contestata l'adeguatezza
di tale ordine e la sua conformità per rapporto al principio della buona fede
invocato dall’insorgente;
che, da questo profilo, non v'è tuttavia chi non veda come
l'interesse pubblico ad imporre l’eliminazione di più che discutibili manufatti
realizzati abusivamente in zona boschiva prevalga nettamente sull'interesse
della ricorrente a consolidare ed ampliare un insediamento residenziale
palesemente contrario alla funzione della zona in cui è situato;
che le eccezioni da quest’ultima sollevate con riferimento ai
principi della buona fede, della garanzia della proprietà e della parità di
trattamento vanno respinte senza particolare motivazione siccome manifestamente
prive di fondamento;
che nulla permetteva invero alla ricorrente di ritenere che
l'autorità cantonale avrebbe autorizzato l’ampliamento delle baracche posate
senza il suo consenso nel 1976 ed utilizzate per scopi del tutto contrari
all’ordinamento pianificatorio già allora vigente;
che il ricorso contro la mancata assegnazione di ripetibili
da parte del Consiglio di Stato nel giudizio 20 gennaio 1996 con cui ha
annullato per motivi formali l'ordine di demolizione 15 ottobre 1995 va
parzialmente accolto;
che in quel procedimento ricorsuale l’insorgente risultava
infatti vincente: non poteva quindi esserle negata un'indennità per ripetibili;
che quel giudizio governativo va pertanto riformato,
assegnando alla ricorrente un’indennità adeguatamente commisurata alle circostanze
del caso specifico ed alla prassi del Consiglio di Stato;
che la tassa di giustizia del presente giudizio è posta a
carico della ricorrente unicamente in ragione della sua parziale soccombenza,
ritenuto che il comune ne va comunque esente siccome comparso in lite per esigenze
di funzione del suo municipio;
che le ripetibili vanno poste a carico del comune proporzionalmente
al suo grado di soccombenza;
visti
gli art. 22, 24 LPT; 21, 43, 52 LE 1993; 57 LE 1973; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso contro la
decisione 20 marzo 1996 del Consiglio di Stato, n. 1273, è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della predetta decisione è
annullato e riformato nel senso che il comune di __________ rifonderà alla
ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
- Il ricorso contro la
decisione 22 gennaio 1997, n. 166, del Consiglio di Stato è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza, la decisione è annullata e riformata nel senso
che:
2.1. l'ordine di ripristino 15 ottobre
1996 impartito dal municipio di __________ a __________ è limitato alla demolizione
della veranda vetrata e del ripostiglio / doc-
cia sul retro;
2.2. gli atti sono trasmessi al
Dipartimento del territorio affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei
considerandi.
-
La tassa di giustizia è a
carico della ricorrente nella misura di fr. 800.-.
-
Il comune di __________
rifonderà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili di prima e seconda
istanza di entrambi i ricorsi.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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