Administrative appeal declared inadmissible for formal defects

52.1997.207Altro tribunale10 nov 1997Inadmissible

Sintesi

The Ticino Administrative Court dealt with an appeal against a State Council decision confirming a concession for special use of state-owned land. After the court invited the appellant to regularize the filing within 10 days under the procedural rules, no compliant appeal was submitted. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay a justice fee of CHF 100.

Regest

Art. 9, 28, 43, 48 PAmm; inadmissibility of an administrative appeal for failure to remedy formal defects within the court-set time limit. Where an appeal is filed without the required form or content, the appellate court may fix a peremptory curing deadline and warn of inadmissibility. If the appellant does not comply within the deadline, the appeal is to be declared inadmissible without examination of the merits; the court may allocate costs to the appellant.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1997.207

Data decisione, Autorità: 10.11.1997, TRAM

Incarto n. 52.97.00207

Lugano 10 novembre 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso del 26 agosto 1997 di


contro

la decisione 5 agosto 1997, no. 3760, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 13 marzo 1997 di __________ interposto contro l'atto di concessione no. 2.052.0092 rilasciato dal Dipartimento del territorio per l'uso speciale di aree di terreno di proprietà dello Stato, mapp. no. __________ RFD di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

A. Il 26 agosto 1997 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 5 agosto 1997, no. 3760, del Consiglio di Stato.

B. Il 27 agosto 1997 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:

"In possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:

Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.

Esso deve contenere:

  • la menzione della decisione querelata;

  • una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

  • una breve motivazione;

  • le conclusioni del ricorrente.

Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.

Richiamato l'art. 9 PAmm. vi assegniamo un termine di 10 giorni per presentare il ricorso nella forma di legge, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.”

C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente.

D. Nel caso concreto il ricorrente non ha redatto, malgrado la comminatoria il ricorso nelle forme di legge. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato irricevibile.

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 28, 43, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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