progetti
52.1997.204 ΓÇó Appeal struck off as moot after project abandoned
52.1997.204Altro tribunale10 nov 1997Modified
The appellants challenged the State Council's decision upholding approval of a road project by a patriziato assembly. During the appeal, the patriziato office informed the court that, after objections from the nature protection office and the appellants, it had decided to abandon the project. The tribunal held that this rendered the appeal moot and struck it off the roll. It further annulled the State Council's cost order of CHF 200 and did not levy court costs in the present proceedings.
Art. 146, 147 LOP; Art. 46 cpv. 1 PAmm; mootness and costs: when the object of an administrative appeal disappears because the challenged project is abandoned, the appeal is to be struck off the roll for loss of object. For the allocation of costs, the authority may, in principle, take account of the party whose decision caused the disappearance of the subject matter as the losing party; however, no judicial fee need be imposed on a public body not acting to protect its own economic interests, and no party compensation is due to an unrepresented party (consid. in fine).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.204
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00204
Lugano 10 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 agosto 1997 di
__________, __________, __________,
contro
la risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3764) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti 7 maggio 1997 contro la deliberazione 22 aprile 1997 con cui l'assemblea patriziale di __________ ha approvato il progetto della strada __________ -__________, con la variante P;
viste le risposte:
9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
15 settembre 1997 dell'Amministrazione Patriziale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nella seduta del 22 aprile 1997 l'assemblea del patriziato di __________ ha approvato il progetto della strada __________ -__________, con la variante P: opera da realizzare dal patriziato di __________ facendo capo in parte a fondi del patriziato di __________;
che con ricorso 7 maggio 1997 i cittadini patrizi __________, __________ e __________ hanno impugnato la testé menzionata deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla;
che con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa;
che con impugnativa 25 agosto 1997 __________, __________ ed __________ sono insorti contro il giudicato anzidetto innanzi a questo Tribunale, al quale hanno chiesto di annullarlo, qualora - come sembrava possibile - il patriziato di __________ non avesse deciso di rinunciare all'esecuzione dell'opera;
che l'ufficio patriziale di __________ ed il Consiglio di Stato hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa, mentre che l'ufficio patriziale di __________ ha comunicato al Tribunale che, in considerazione delle obiezioni sollevate da parte dell'ufficio protezione della natura e dei signori __________, aveva deciso di rinunciare alla realizzazione del progetto approvato dall'assemblea patriziale di __________;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale é data (art. 146 LOP), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 147 LOP);
che il gravame é pertanto ricevibile in ordine;
che la decisione dell'ufficio patriziale di __________ di rinunciare all'esecuzione del progetto approvato attraverso la deliberazione qui impugnata dall'assemblea patriziale di __________ nella seduta del 22 aprile 1997 rende privo di oggetto il gravame;
che per la fissazione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili (a valere anche per l'istanza ricorsuale inferiore: cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG; Bern 1997, N. 15 ad art. 39 cpv. 1), non é nemmeno necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11 consid. 4, pag. 40 in alto);
che in effetti la rinuncia all'opera discende da una decisione del patriziato di __________, per cui quest'ultimo deve essere considerato
che, secondo la prassi, un ente pubblico che non interviene in causa a tutela di interessi economici propri viene sollevato dal pagamento della tassa di giudizio;
che parimenti, sempre secondo la prassi non si fa luogo all'assegnazione di ripetibili alla parte che non é assistita da un avvocato iscritto all'albo;
che, per concludere, in applicazione degli insegnamenti di cui sopra il Tribunale non preleva una tassa di giudizio relativamente alla presente sede ed annulla il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, con cui il Consiglio di Stato ha messo a carico dei ricorrenti una tassa di giudizio di fr. 200.--;
visti gli art. 146, 147 LOP, 3, 18, 28, 31, 43 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è é stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
E' annullato il dispositivo n. 2 della risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3764) del Consiglio di Stato
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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