Appeal inadmissible for missing challenged decision

52.1997.16Altro tribunale11 feb 1997Inadmissible

Sintesi

The appellant filed an administrative appeal against a State Council decision concerning revocation of a driving licence, but did not attach the challenged decision. The court gave him five days to remedy the defect under the Administrative Procedure Act, warning that the appeal would be declared inadmissible. The deadline expired without any submission. The Administrative Court therefore held the appeal inadmissible and imposed court costs of CHF 50 on the appellant.

Regest

Art. 46 cpv. 3, 9 e 48 PAmm; irricevibilità del ricorso per mancata allegazione della decisione impugnata. Il ricorrente deve produrre con l’atto di ricorso il provvedimento impugnato; la mancanza integra un difetto formale suscettibile di correzione entro termine perentorio ex art. 9 PAmm. Tale rimedio vale anche quando il documento omesso è indispensabile alla cognizione dell’ammissibilità e dell’eventuale infondatezza immediata del gravame. Decorso inutilmente il termine assegnato, il ricorso va dichiarato irricevibile, con riparto delle spese secondo la soccombenza.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1997.16

Data decisione, Autorità: 11.02.1997, TRAM

Incarto n. 52.97.00016

Lugano 11 febbraio 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 1997 di


contro

la decisione del Consiglio di Stato in materia di revoca della licenza di condurre;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

A. Il 29 gennaio 1997 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato, in materia di revoca della licenza di condurre.

Al ricorso non era allegata la decisione impugnata.

B. Il 30 gennaio 1997 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:

"Al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause amministrative.

Richiamato l'art. 9 della Legge citata, vi assegniamo pertanto un termine di 5 (cinque) giorni per produrre la decisione del Consiglio di Stato, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente.

D. La LPAmm all'art. 46 cpv. 3 obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità.

E. Detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato.

La presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAmm.).

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 50.-- è a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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