Revocation of fiduciary license for insolvency

52.1997.120Altro tribunale6 giu 1997Dismissed

Sintesi

The appellant challenged the State Council’s decision revoking his authorization to practice as a fiduciary financial officer. The court held that the appeal was timely but manifestly unfounded. Under the Fiduciary Act, the license presupposes that the holder is not insolvent as shown by debt certificates, and revocation is mandatory once the statutory conditions are no longer met. Because the appellant’s insolvency was undisputed and had further worsened, no further extension to cure the situation was warranted. The appeal was dismissed and the court fee of CHF 300 was imposed on the appellant.

Regest

Art. 8, 8bis, 12 and 20 LFid; revocation of fiduciary authorization for insolvency: the authorization to exercise the fiduciary profession requires that the holder not be in a state of insolvency evidenced by debt certificates. If this condition ceases to be fulfilled, the State Council must revoke the authorization. Where insolvency is manifest and has deteriorated, further extensions to regularize the situation are unwarranted; the risk created by the continued appearance of authorization may justify immediate revocation (consid. 2). The appeal may be decided on the file when the facts are clear and the case is ready for judgment (consid. 1).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1997.120

Data decisione, Autorità: 06.06.1997, TRAM

Incarto n. 52.97.00120


6 giugno 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 maggio 1997 di


contro

la decisione 30 aprile 1997, no 2133, del Consiglio di Stato che revoca all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario;

viste la risposta 3 giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 14 giugno 1989 il Consiglio di Stato ha autorizzato il ricorrente __________ all’esercizio della professione di fiduciario finanziario;

che il 13 maggio 1996 la __________ ha comunicato al ricorrente che non gli avrebbe più rinnovato la cauzione prestata per l’esercizio della professione; da allora il ricorrente è scoperto;

che il 18 giugno 1996, l'UEF di ______ ha comunicato al Dipartimento delle istituzioni di aver emesso a carico di __________ un attestato carenza beni per l'importo di fr. 87'709.85 a favore della __________ di __________ ;

che il 13 dicembre 1996 il Consiglio di Vigilanza (CV) sull'esercizio delle professioni di fiduciario ha prospettato al ricorrente la revoca dell'autorizzazione al libero esercizio della professione;

che il 23 dicembre 1996 il ricorrente ha chiesto una proroga sino al 31 gennaio 1997 per porre rimedio allo stato di insolvenza;

che durante questo periodo il Dipartimento delle istituzioni ha accertato che la situazione di insolvenza del ricorrente perdurava, e che lo stesso non era in grado di fornire una nuova cauzione fiduciaria;

che con decisione 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha revocato l'autorizzazione al libero esercizio della professione di fiduciario, per decadenza dei presupposti di legge;

che contro la predetta decisione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli venga concessa un'ulteriore proroga sino al 15 giugno 1997, per rimediare alla sua situazione;

che il ricorso è avversato dal Dipartimento delle istituzioni;

che il 4 marzo 1997 l’UEF ha emesso altri quattro ACB a carico del ricorrente per complessivi fr. 482’062.20;

considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 bis LFid e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. a LFid l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario presuppone che il titolare non si trovi in stato d'insolvenza comprovato da attestati carenza beni;

che l'autorizzazione è revocata dal Consiglio di Stato quando l'interessato non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il suo rilascio (art. 20 LFid);

che lo stato di insolvenza in cui versa il ricorrente è manifesto; nemmeno il ricorrente lo contesta;

che lo stato d'insolvenza si è anzi aggravato ulteriormente, per cui le prospettive di risanamento sono prive di qualsiasi fondamento;

che concedere al ricorrente ulteriori dilazioni per porre rimedio alla sua catastrofica situazione debitoria finirebbe per esporre lo Stato al rischio di rivalse da parte di clienti tratti in inganno dal perdurare delle apparenze suscitate dal possesso dell'autorizzazione al libero esercizio della professione;

che il ricorso palesemente infondato va quindi senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

visti gli art. 8, 8 bis, 12, 20 LFid,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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