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Numero d'incarto:
52.1997.117
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00117
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 maggio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 23 aprile 1997 (no. 1973) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 gennaio
1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri,
gli ha negato il rilascio del permesso di domicilio;
viste le risposte:
4 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
10 giugno 1997 della Sezione degli stranieri;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
italiano nato a __________ il __________, è entrato in Svizzera il __________
proveniente da __________. Il 28 agosto successivo ha sposato la cittadina
svizzera __________, ottenendo un permesso di dimora annuale che è stato
prorogato a più riprese, l'ultima volta nell'agosto del 1995 con scadenza 31
luglio 1996.
Dall'unione coniugale, attualmente compromessa, sono nati due
figli: __________, il __________, e __________, il __________.
B. Il 17 maggio 1996 __________
ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio. La Sezione degli stranieri
ha rigettato la domanda con decisione 30 gennaio 1997 del seguente tenore:
"Avete interessato le Autorità di polizia e
giudiziarie, siete inoltre da tempo disoccupato e a carico della pubblica
assistenza. Vivete separato dalla famiglia la quale ha dovuto chiedere l'intervento
dei servizi sociali a causa del vostro atteggiamento, pertanto con richiamo
agli art. 4, 7, 9, 10, 12, 16 LDDS nonché agli art. 8, 14, 16 ODDS il chiesto
permesso non viene accordato.
Dovete lasciare il territorio del Canton Ticino al più
tardi entro il 28 febbraio 1997, notificando la vostra partenza all'Ufficio regionale
degli stranieri competente."
C. Con giudizio 23 aprile 1997
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________ e ordinandogli di
lasciare il territorio del Canton Ticino entro il 31 luglio 1997.
In sostanza, il Governo ha ravvisato nel comportamento e
nella situazione dello straniero i motivi di espulsione di cui all'art. 10 cpv.
1 lett. a (precedenti penali), b (incapacità di adattarsi all'ordinamento
vigente) e d (indigenza coperta da prestazioni dell'assistenza pubblica) LDDS.
Ponderati gli interessi in gioco, è giunto per finire alla conclusione che in
applicazione dell'art. 7 cpv. 1 terza frase LDDS il ricorrente non poteva
ottenere il chiesto permesso di domicilio.
D. Contro la predetta pronunzia
il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del controverso permesso di
domicilio, oltre al riconoscimento dell'assistenza giudiziaria piena.
L'insorgente ha negato la sussistenza dei presupposti per
l'espulsione. Le condanne subite sono minime e lontane nel tempo, mentre le
procedure pendenti sarebbero dovute ai dissidi personali e particolarmente
intensi in atto con la moglie. Quanto alle prestazioni dell'assistenza, vi ha
fatto capo per un periodo di pochi mesi, incassando nel complesso un importo di
soli 15'000.- fr. circa. Nella valutazione della fattispecie occorrerebbe
d'altro canto prendere in considerazione le necessità dei figli, che sono
ancora in tenera età ed abbisognano della presenza del padre. Ulteriore fatto
da tener presente è il soggiorno in Svizzera della madre, impegnata nella cura
di un'anziana signora.
Alla luce di tutti questi elementi, la decisione impugnata
sarebbe sproporzionata e inutilmente vessatoria; in realtà, nulla osterebbe
alla concessione del permesso di domicilio ex art. 7 cpv. 2 seconda frase LDDS.
E. Il Consiglio di Stato e la
Sezione degli stranieri si sono opposti all'accoglimento del ricorso,
formulando puntuali osservazioni che saranno riprese - ove occorresse - nei
considerandi che seguono.
F. In fase istruttoria il
Tribunale ha compulsato d'ufficio tutto l'incarto no. OA.96.00857 della Pretura
di ______ sezione 6 relativo alla causa di divorzio attualmente pendente tra i
coniugi __________, estraendone numerose fotocopie che sono state allegate agli
atti. Ha pure richiesto informazioni all'Ufficio dell'assistenza sociale circa
la natura e l'ammontare delle prestazioni erogate al ricorrente.
Delle risultanze emergenti dai suddetti accertamenti e delle
riflessioni proposte a riguardo dall'interessato si dirà - per quanto
necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
- In materia di diritto degli
stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in
merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data
soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, del 12
marzo 1997).
Giusta l'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce alcun diritto. Il ricorrente ha tuttavia
diritto, di principio, al permesso postulato; in effetti, ai sensi dell'art. 7
cpv. 1 seconda frase LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha
diritto al permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di
cinque anni. Il quesito a sapere se esista un motivo di espulsione e se, di conseguenza,
il permesso possa essergli rifiutato attiene al merito (DTF 118 Ib 151; RDAT
I-1994 N. 55). Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie
potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un
ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è quindi
data.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato
da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle
risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
- Il diritto al rilascio di
un permesso di domicilio ex art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS si estingue
qualora sorga un motivo di espulsione (art. 7 cpv. 1 terza frase LDDS).
Quest'ultimo si realizza, tra l'altro, quando uno straniero è
stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (art. 10
cpv. 1 lett. a LDDS), quando la sua condotta in generale e i suoi atti
permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi
all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS),
o quando ancora egli stesso o una persona a cui deve provvedere cade in modo
continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. d
LDDS).
L'espulsione può tuttavia essere pronunciata solo a
condizione che dall'insieme delle circostanze essa sembri adeguata (art. 11
cpv. 3 LDDS). Ai fini di un simile giudizio occorre tener conto in particolare
della gravità della colpa dello straniero, della durata del suo soggiorno in
Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero a seguito
dell'espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS); come ripetutamente sottolineato nelle
più recenti sentenze rese in materia dal Tribunale federale, è insomma necessario
procedere ad un'approfondita ponderazione di tutti gli interessi in gioco.
Il ricorrente ha ripetutamente violato l'ordine pubblico
svizzero. Nel 1988 gli è stata revocata la licenza di condurre a tempo indeterminato
(misura di sicurezza) per consumo di sostanze stupefacenti. Nel 1989 è stato
condannato a 90 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di un anno a seguito di ripetute contravvenzioni alla LStup (DA 23.2.1989
della Procura pubblica sottocenerina) e lo stesso anno è stato ammonito
formalmente ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 ODDS (risoluzione 11.7.1989 del
Dipartimento di polizia). Sempre nel 1989 gli è stata inflitta una multa di fr.
500.- per aver circolato alla guida di un'autovettura nonostante la revoca di
sicurezza pendente nei suoi confronti (DA 2.10.1989 della Procura pubblica sottocenerina).
L'anno successivo gli è stata applicata una multa di fr. 150.- per sottrazione
di lieve entità (DA 24.4.1990 della Procura pubblica sottocenerina). Nel 1992 è
stato dapprima punito con 3 giorni di arresto sospesi condizionalmente in
relazione ad un'altra sottrazione di lieve entità (DA 20.2.1992 della Procura
pubblica) e poi ammonito giusta l'art. 16 cpv. 3 ODDS (decisione 29.4.1992 del
Dipartimento di polizia). Attualmente è oggetto di inchiesta da parte del
Ministero pubblico per titolo di vie di fatto, ricettazione, ingiurie, minacce,
violazione di domicilio, furto e disobbedienza a decisioni dell'autorità. La
conflittualità che contraddistingue la causa di divorzio promossa dalla moglie
e la separazione in essere tra i coniugi possono scusare solo in parte gli atti
di violenza di cui si è reso autore in questi ultimi tempi.
Pur essendo lontane negli anni e di entità tutto sommato modesta,
le ripetute condanne subite dall'interessato dimostrano come egli sia incapace
di adattarsi all'ordinamento giuridico del nostro paese. Le prime sanzioni
pronunciate nei suoi confronti e l'ammonimento delle autorità di polizia degli
stranieri non hanno saputo trattenerlo dal commettere nuovi reati; in simili
evenienze, il rischio di ulteriori recidive è reale e non può essere sottovalutato,
prova ne siano i più recenti accadimenti di rilevanza penale.
__________ è entrato in Svizzera nel __________, all'età di
__________ anni. Malgrado una permanenza relativamente lunga nella
Confederazione, peraltro interrotta da un soggiorno negli USA di circa in anno
(dal settembre 1990 all'agosto 1991), non sembra che egli sia riuscito ad
integrarsi: lo confermano i provvedimenti adottati in passato e le odierne
inchieste aperte a suo carico, l'instabilità dei numerosissimi posti di lavoro
da lui occupati e non da ultimo il fatto che ha ricominciato a consumare
regolarmente ed in forti dosi sostanze stupefacenti di ogni genere (derivati
dalla cannabis, eroina, morfina, metadone, cocaina; cfr. verbale
d'interrogatorio 26.11.1996, analisi tossicologiche 23.10.1996 e 24.12.1996).
Quest'ultima circostanza, sottaciuta in sede amministrativa ed emersa solo in
fase istruttoria, può contribuire a sminuire la colpa del ricorrente, ma non consente
di esprimere una prognosi positiva sul suo comportamento futuro e sulle sue
capacità di condurre un'esistenza onesta. Né può certamente giovargli, nel
contesto della discussione circa la sua mancata integrazione, il fatto di aver
beneficiato per lunghi periodi delle indennità dell'AD, di aver ottenuto aiuti
per quasi 47'000.- fr. dall'assistenza sociale e di aver abbandonato repentinamente
l'ultimo posto di lavoro offertogli dal comune di __________ per completare il
periodo di carenza contributiva nell'ambito della LADI (cfr. scritto 8.9.1997
Ufficio dell'assistenza sociale e allegati).
D'altro canto, lo straniero sottolinea la necessità di
continuare a risiedere nel nostro Paese per mantenere i contatti con la madre e
la giovane prole. La madre del ricorrente non abbisogna tuttavia della presenza
del figlio; per quanto è dato di sapere, essa provvede autonomamente alle
proprie esigenze e non le occorre aiuto di terzi. Quanto alle relazioni tra
__________ ed i propri figli, la situazione si presenta in termini alquanto
delicati. Il genitore non versa i contributi alimentari fissati dal giudice che
si occupa della causa di divorzio. I bambini sono stati posti sotto curatela,
sono oggetto di un collocamento diurno e vengono seguiti dal Servizio sociale
di __________, il quale ha chiesto l'intervento del Pretore poiché il padre
"si rifiutava di vederli presso la __________ ... non rispettava nessuna
decisione di autorità e polizia ... importunava la moglie e i figli facendo
violenza psicologica e morale ai bambini e violenza materiale, morale e fisica
alla moglie" (cfr. scritto 23.10.1996 Ufficio sociale/Pretore di
__________). Attualmente, il padre esercita un diritto di visita limitato e
sotto sorveglianza; una modifica di siffatto assetto non pare auspicabile (cfr.
perizia 13.8.1997 psichiatra Dr. __________). I legami che il ricorrente intrattiene
con i propri figli non sono di un'intensità tale da giustificare una rinuncia
al suo allontanamento dalla Svizzera per ragioni d'ordine pubblico; le
difficoltà e le tensioni insite nelle relazioni tra padre e figli potrebbero
addirittura far apparire siccome opportuna una limitazione forzata dei loro
contatti personali e questo nell'interesse stesso della prole.
Neppure il sostegno che l'insorgente riceve dall'__________
(centro di consulenza per tossicodipendenti) consente di approdare a
conclusioni diverse, atteso che simili prestazioni vengono fornite anche
all'estero, segnatamente in Italia.
Ponderate tutte le circostanze e i contrapposti interessi in
gioco, la decisione impugnata non si avvera sproporzionata e resiste alle
critiche dell'insorgente segnatamente laddove considera che l'interesse
pubblico volto all'allontanamento dello straniero sia preponderante rispetto a
quello privato dell'interessato di trattenersi in Svizzera.
- Il ricorrente chiede
l'assistenza giudiziaria, estesa alla dispensa dal pagamento delle spese
procedurali ed all'ammissione al gratuito patrocinio. Sostiene di non avere
mezzi sufficienti per far fronte alle spese della lite e che il suo gravame non
è manifestamente infondato.
Secondo l'art. 30 PAmm "gli istanti od i ricorrenti
privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione
di anticipi, qualora giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per
sopperirvi e l'istanza o il ricorso non siano manifestamente infondati. Inoltre
qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono
ottenere il gratuito patrocinio".
In procedura amministrativa e civile (cfr. art. 155 e 157
CPC), colui che richiede l'assistenza giudiziaria deve dunque comprovare di
trovarsi in uno stato di indigenza e rendere verosimile che la causa presenta
possibilità di esito favorevole; queste condizioni sono cumulative. Il requisito
dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere
con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alla spese giudiziarie e legali
senza intaccare il proprio mantenimento e quello della sua famiglia. Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di
condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui
si esporrebbe.
Nella fattispecie, quest'ultima premessa risulta
insoddisfatta. La chiara sussistenza di diverse cause suscettibili nel loro
complesso di legittimare l'espulsione non consentiva al ricorrente di sperare
nel rilascio del chiesto permesso di domicilio né di ottenerlo in via
ricorsuale. Ne consegue che la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere
respinta, il gravame appalesandosi fin dall'inizio sprovvisto di possibilità di
successo.
- Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso va respinto integralmente con la conseguente conferma della
decisione impugnata.
Data la precaria situazione finanziaria del ricorrente, si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU; 98a, 100 OG; 7, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 18, 30, 43, 46 e 28
PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino italiano, è tenuto a
lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1998
notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
-
L'istanza di ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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