AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.94
Data decisione, Autorità:
03.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00094
Lugano
3 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 aprile 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 26 marzo 1996 (no. 1420) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 giugno
1995 con la quale il Dipartimento del territorio gli ha revocato con effetto
immediato l'autorizzazione di controllore di impianti di combustione;
viste le risposte:
-
6 maggio 1996 del Dipartimento del
territorio, Sezione dell'aria e dell'acqua, Ufficio del risparmio energetico;
-
8 maggio 1996 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29 marzo 1983 il
Dipartimento dell'ambiente ha rilasciato a __________ il certificato di
abilitazione ad eseguire il controllo degli impianti di combustione categoria
A-I previsto dall'art. 6 dell'allora vigente decreto legislativo 6 settembre
1982 concernente il controllo delle immissioni di sostanze inquinanti e delle
perdite energetiche degli impianti di combustione e del loro funzionamento.
Il 9 marzo 1988 lo stesso Dipartimento gli ha revocato
l'autorizzazione con effetto immediato a causa di inadempienze riscontrate
nell'esecuzione dei controlli. Adito dall'interessato, con giudizio 13 dicembre
1988 il Consiglio di Stato ha riformato il provvedimento, convertendolo per
ragioni di proporzionalità in una sospensione della durata di due anni (dal 9
marzo 1988 al 9 marzo 1990).
Nel 1993, dopo un sofferto e contestato aggiornamento professionale,
__________ ha superato gli esami di ricupero per ottenere l'abilitazione
transitoria ad effettuare i controlli della combustione conformemente all'OIAt
92.
B. All'inizio del 1995 la SEPA
del Dipartimento del territorio (in seguito: DT) ha esaminato i rapporti di 43
controlli che __________ aveva effettuato nel comune di __________ durante i
mesi di novembre e dicembre 1994. Scoperte diverse irregolarità, con scritto 19
gennaio 1995 l'autorità cantonale ha dapprima rimproverato al controllore di
assolvere il proprio compito in modo affrettato e di allestire i resoconti in
modo disordinato, impreciso e talvolta erroneo. In esito ad un'approfondita revisione
del lavoro svolto in quel di __________, gli ha poi puntualizzato le varie manchevolezze
riscontrate, prima fra tutte quella di aver affidato l'esecuzione di diversi
controlli a persona non abilitata.
__________ si è giustificato, asserendo, fra l'altro, di aver
sempre sorvegliato i suoi collaboratori: persone che aveva assunto con il
benestare del Dipartimento, affinché potessero svolgere la pratica necessaria
per sostenere gli esami.
C. Fondandosi sulle risultanze
della verifica esperita ed evidenziando in particolare che diversi controlli
erano stati realizzati da persone prive della necessaria abilitazione, il 26
giugno 1995 il DT ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione rilasciata
a suo tempo all'insorgente. La misura è stata adottata in applicazione
dell'art. 12 cpv. 2 del decreto esecutivo 14 giugno 1994 concernente il
controllo degli impianti di combustione (DECIC).
D. Contro questo provvedimento
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento
e postulando, in via provvisionale, il ripristino dell'effetto sospensivo del
ricorso, preventivamente tolto dall'autorità dipartimentale, così come il
reinserimento del suo nome nell'elenco dei controllori autorizzati nel
frattempo pubblicato dal DT (FU n. __________ del __________).
Il Presidente del Consiglio di Stato prima (ris. no. 4196 del
10.8.1995) ed il Tribunale cantonale amministrativo poi (STA 8.9.1995) hanno
respinto la domanda provvisionale, confermando l'immediata esecutività della
decisione impugnata.
Sentite le parti in contraddittorio, con giudizio 26 marzo
1996 il Consiglio di Stato ha confermato la revoca dell'autorizzazione disposta
dall'autorità dipartimentale.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto
che i precedenti dell'insorgente e le numerose inadempienze accertate a suo
carico, segnatamente quella di non aver eseguito personalmente tutti i controlli,
giustificassero appieno il controverso provvedimento.
E. Avverso la predetta
pronunzia governativa il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullata unitamente alla decisione 26
giugno 1995 resa dal DT; in via subordinata postula l'adozione di una misura
meno incisiva, ovvero la sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo
di tre mesi.
Contestate le modalità con le quali si sarebbero accertate le
manchevolezze ascrittegli e sottolineata l'irrilevanza dei pochi errori
effettivamente commessi nell'ambito dei numerosi controlli eseguiti,
l'insorgente ribadisce in specie di non aver mai delegato a collaboratori il
compito affidatogli; le rare verifiche operate da terzi sarebbero sempre state compiute
sotto la sua stretta e costante sorveglianza diretta. Il grave provvedimento
deciso dall'autorità cantonale risulterebbe pertanto infondato e comunque
lesivo del principio di proporzionalità.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che sollecita la conferma del giudizio
impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il DT, il quale avversa il
gravame sostenendo che il censurato provvedimento si appalesa adeguato tenuto
conto della gravità delle inadempienze e della recidiva, di cui si è reso
autore il ricorrente; l'autorità cantonale ricorda inoltre che l'operato di
__________ è stato oggetto di numerose reclamazioni da parte della cittadinanza
e dei suoi stessi colleghi.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito all'impugnativa si fonda sugli
art. 11 DECIC e 6 cpv. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1991 di
applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre
1983 (DLALPAmb).
La legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
del gravame sono indiscutibilmente date (art. 43 e 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18
PAmm).
- Secondo l'art. 4 DECIC le
autorità preposte al controllo degli impianti di combustione provvedono
direttamente ai loro incombenti o ne affidano l'esecuzione a terzi.
I controlli, soggiunge l'art. 4 cpv. 2 DECIC, possono essere
eseguiti unicamente da persone autorizzate dal Dipartimento.
L'autorizzazione è personale e viene rilasciata a chi è in
possesso dell'attestato federale di controllore della combustione (art. 4 cpv.
3 DECIC). Autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate a candidati che
si stanno preparando all'esame federale di controllore della combustione (art.
4 cpv. 4 DECIC). I controllori che hanno superato gli esami organizzati dal
dipartimento nel 1993 e che hanno frequentato i corsi d'aggiornamento possono
continuare ad esercitare l'attività anche se non posseggono l'attestato
federale di controllore della combustione; per i nati dopo il 31 dicembre 1937,
la facilitazione è tuttavia valida solo fino al 31 dicembre 1997 (art. 13
DECIC).
Le infrazioni al DECIC sono perseguite giusta l'art.8
DLALPAmb. In caso di inadempienza grave o ripetuta, il Dipartimento può
sospendere l'autorizzazione per un periodo fino a due anni oppure revocarla
(art. 12 DECIC).
2.1. Di norma, la revoca dell'abilitazione all'esercizio di
una determinata attività si configura alla stregua di una misura amministrativa
volta a privare dell'autorizzazione le persone che non adempiono più le
condizioni legali previste per il suo rilascio. Venuto a cadere il motivo di
revoca, l'interessato può chiedere la reintegrazione, ossia il rilascio di una
nuova autorizzazione.
La revoca può tuttavia assumere le caratteristiche di una
misura disciplinare laddove è destinata a sanzionare violazioni o inadempienze
agli obblighi derivanti dalla funzione esercitata. In quest'ultima evenienza il
provvedimento mira a salvaguardare l'efficienza e la reputazione di coloro che
svolgono l'attività soggetta ad autorizzazione, così come l'affidamento che il
pubblico ripone normalmente in quella specifica categoria di persone.
2.2. Le misure (sospensione e revoca dell'autorizzazione)
previste all'art. 12 cpv. 2 DECIC hanno connotazioni di tipo disciplinare. Nel
campo dei controlli della combustione è infatti escluso che il titolare di
un'autorizzazione ordinaria possa esserne privato a dipendenza dell'intervenuta
disattenzione delle condizioni previste per la sua concessione, giacché il solo
requisito posto dalla legge (art. 4 cpv. 3 DECIC) al rilascio dell'abilitazione
è il possesso dell'attestato federale di controllore della combustione,
certificato, questo, protetto e quindi intangibile.
Neppure i vecchi controllori che beneficiano del regime
transitorio sancito dall'art. 13 DECIC possono essere colpiti da una revoca che
non sia di natura disciplinare, dal momento che i requisiti richiesti per
continuare l'attività - il superamento degli esami del 1993 e la frequentazione
dei corsi d'aggiornamento - una volta realizzati sono irreversibili. Per i nati
dopo il 31 dicembre 1937, l'autorizzazione decade comunque ex lege al più tardi
il 31 dicembre 1997 (cfr. art. 13 cpv. 1 DECIC).
2.3. L'adozione di una sanzione disciplinare nei confronti di
un controllore della combustione presuppone una violazione dei doveri imposti
dal corretto esercizio della professione. La sospensione o la revoca
dell'autorizzazione - specifica la legge (art. 12 cpv. 2 DECIC) - è pronunciata
a carico di coloro che si rendono colpevoli di inadempienze gravi o ripetute.
Inadempienze di poco conto ma reiterate e frequenti, rivelatrici della propensione
del loro autore a violare i propri doveri, possono quindi giustificare la
revoca dell'autorizzazione.
Nella scelta della sanzione più confacente al caso,
l'autorità deve attenersi alle finalità dell'ordinamento disciplinare, che sono
quelle di tutelare la stima di cui godono i controllori e la fiducia in essi
riposta dal pubblico. Nella commisurazione di tali provvedimenti deve tenere
adeguatamente in considerazione la gravità oggettiva dell'infrazione e il grado
di colpa del trasgressore, così come la sua vita anteriore (precedenti) e
l'attuale comportamento personale. In altre parole, in ossequio al principio
della proporzionalità l'autorità deve commisurare la pena alla violazione,
tenendo conto di ogni elemento oggettivo e soggettivo.
- Nel caso in esame, il DT ha
incaricato un esperto controllore di sua fiducia (__________) di revisionare il
lavoro che __________ aveva svolto a __________ negli ultimi mesi del 1994.
Basandosi sui risultati di questa indagine condotta su 43 installazioni,
l'autorità cantonale ha rimproverato al ricorrente di non aver effettuato i
controlli conformemente al DECIC ed alle direttive vigenti in materia, in
particolare di aver fatto verificare 16 impianti da persona non abilitata e di
aver commesso numerosi errori nel compimento dell'incarico (esecuzione del foro
di prelievo in posizione sbagliata, mancata chiusura del foro al termine delle
misurazioni, mancata sigillatura preventiva delle infiltrazioni d'aria fra
generatore di calore e foro, mancata iscrizione a rapporto dei dati
dell'impianto, ecc.), così come nella valutazione dei risultati ottenuti
(termini di regolazione o di risanamento inesatti, dichiarazioni di conformità
ingiustificate, ecc.). In sostanza, dal lato oggettivo il DT ha accusato
____________________ di numerose inadempienze gravi e/o ripetute nell'esecuzione
dei controlli della combustione che gli erano stati affidati dal comune di
__________. Dal lato soggettivo, l'autorità dipartimentale non ha invece
specificato la natura della colpa attribuita al ricorrente, limitandosi a
costatare la recidività del suo agire e ad evocare la misura di sospensione dell'autorizzazione
inflittagli in precedenza.
3.1. Il controllore sotto accusa si è sempre difeso
strenuamente, negando ogni addebito e contestando gli accertamenti dello
specialista designato dal DT.
Anche in questa sede l'insorgente critica le constatazioni
del __________, rilevando che questi è un concorrente ed è intervenuto a
distanza di mesi dai suoi controlli senza dargli la possibilità di assistere
alle verifiche; i risultati dell'indagine sarebbero pertanto parziali,
approssimativi e del tutto inattendibili. A fronte di simili censure appare
opportuno valutare prioritariamente l'affidabilità della controversa revisione
sotto il profilo della competenza del professionista che l'ha realizzata e del
modus operandi da quest'ultimo applicato d'intesa con la SEPA.
Stando alle informazioni raccolte d'ufficio da questo
Tribunale, nel 1979 __________ ha conseguito l'attestato di capacità di spazzacamino
superando l'esame federale con la nota 5. Nel 1982 ha ottenuto l'autorizzazione
ad esercitare in proprio la professione di spazzacamino e l'anno dopo
l'abilitazione quale controllore della combustione. Nel 1992 ha portato a
termine con successo un mandato peritale per accertare la (scarsa) qualità dei
controlli della combustione effettuati nel comune di __________. Con l'entrata
in vigore dell'OIAt 92 è stato sottoposto ad un test pratico che ha superato
senza errori e con le lodi dell'esaminatore ing. . Negli anni
seguenti diversi enti gli hanno affidato la supervisione del lavoro svolto dai
controllori della combustione locali; nel 1994 il Consiglio di Stato lo ha
incaricato in particolare di peritare i controlli effettuati in alcuni comuni
del __________ (, __________, __________, ecc.). Lo stesso anno ha
passato brillantemente l'esame federale di controllore della combustione ed è
stato chiamato a fungere da esperto nell'ambito dei corsi pratici organizzati
dal cantone per gli aspiranti controllori. Nel 1997 farà parte della
commissione d'esperti deputata all'esame dei candidati all'esame federale di
controllore della combustione (parte pratica).
A mente del Tribunale, i titoli, l'esperienza e gli incarichi
professionali di cui può vantarsi il __________ depongono certamente a favore
della sua competenza e serietà nell'esecuzione dei controlli della combustione
e nell'apprezzamento peritale dell'operato altrui.
Quanto al metodo applicato per la realizzazione della
verifica, già si è detto che la SEPA ha optato per il conferimento di un
apposito mandato a __________, considerato a giusto titolo uno specialista del
ramo. Il dipartimento ha allestito per ogni impianto soggetto all'indagine un
apposito "formulario di revisione dei controlli della combustione"
che ha consegnato all'esperto affinché lo riempisse in base ai suoi rilievi ed
alle dichiarazioni rilasciate dai singoli proprietari interessati. La prima
parte del questionario conteneva quesiti d'ordine squisitamente tecnico (posizione
del foro di prelievo, chiusura del medesimo, sigillazione delle infiltrazioni,
ecc.). La seconda riportava invece alcune domande da porre al proprietario
dell'impianto (od al suo rappresentante) per accertare l'identità e la condotta
della persona che a suo tempo aveva eseguito il controllo della combustione,
con in calce lo spazio per la firma dell'intervistato.
Di per sé, un simile modo di procedere non presta il fianco a
critiche di sorta.
A dispetto di quanto insinua il ricorrente, il fatto che la
revisione sia stata affidata ad un libero professionista non sminuisce gli
esiti dell'indagine quo alla loro attendibilità; anzi, l'adempimento di quel
mandato da parte di uno specialista esterno all'amministrazione non può che
aver contribuito all'imparzialità dei rilievi effettuati e dei risultati
ottenuti.
Neppure il fatto che __________ sia stato tenuto all'oscuro
delle verifiche in corso è suscettibile di inficiare gli accertamenti predisposti
dal DT. La doglianza di violazione del diritto di essere sentito sollevata a
questo riguardo dall'insorgente risulta chiaramente infondata, dal momento che
egli ha potuto esprimersi a più riprese, in modo congruo e completo, sulle
risultanze dell'inchiesta: non solo prima dell'adozione del querelato provvedimento,
ma anche in seguito, nell'ambito delle procedure ricorsuali avviate davanti al
Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo. Quand'anche fosse
sussistito, il vizio ravvisato dal ricorrente è pertanto da ritenersi sanato
(cfr., sull'argomento, Knapp, Précis de droit administratif, N. 665; Grisel,
Traité de droit administratif, p. 379; DTF 114 Ia 18 e 314; 110 Ia 82; 107 Ia
244; 105 Ib 174; 104 Ia 214 e Ib 418).
Ineccepibile, soprattutto dal punto di vista della forza
probante, si avvera peraltro sia il metodo con il quale si è identificata la
persona che ha effettivamente ispezionato gli impianti (il riconoscimento è
avvenuto a mezzo di una fotografia), sia la decisione di far sottoscrivere ai
proprietari o rappresentanti interpellati il formulario di revisione che li
concerneva e con esso le dichiarazioni da loro stessi rilasciate circa
l'identità ed il comportamento dell'individuo presentatosi qualche mese prima
per il controllo dell'impianto.
__________ non si limita però alle predette contestazioni di
tipo invero generico. Resosi conto che la revoca dell'autorizzazione ed il
giudizio governativo che la conferma si fondano essenzialmente sul rimprovero
di non aver personalmente eseguito tutti i controlli, innanzi a questo
Tribunale ribadisce con vigore di aver sempre assistito alle verifiche
sorvegliando costantemente le rare operazioni affidate ai suoi collaboratori
affinché potessero impratichirsi in vista degli esami.
Sennonché, 15 proprietari su 43 (uno su tre; il 35% degli
interpellati) hanno sottoscritto una dichiarazione con la quale attestano di
aver riconosciuto nel giovane collaboratore del ricorrente la persona che senza
assistenza e sorveglianza ha controllato il loro impianto. Altri 15 hanno
invece affermato che l'impianto è stato ispezionato dal controllore titolare
(__________) e dal ragazzo che l'accompagnava. Per le ragioni esposte in antecedenza,
non v'è motivo alcuno per revocare in dubbio le affermazioni fatte dai
proprietari interpellati; l'identificazione dell'individuo che da solo ha
operato il controllo è avvenuta in modo chiaro, preciso e soprattutto
disinteressato. Certo, di principio non si può escludere che in qualche rara
occasione __________ abbia potuto entrare nella cantina ed assistere al
controllo all'insaputa del proprietario, ma la tesi del ricorrente secondo cui
una simile evenienza si sarebbe verificata in tutti e 15 i casi in cui la sua
presenza non è stata notata stravolge il corso ordinario delle cose e sconfina
nell'inverosimile con un'intensità tale da non essere più credibile.
Accreditando una simile teoria non si riuscirebbe d'altronde a spiegare come
mai le segnature dell'operatore apposte sui rapporti di quei 15 controlli siano
così poco uniformi e talvolta non assomiglino neppur lontanamente alla firma
abituale dell'insorgente.
Per quanto concerne le altre numerose inadempienze, vale fondamentalmente
lo stesso discorso. La stessa caparbietà con la quale __________ insiste nel
contestare qualsiasi sua manchevolezza - anche quelle più manifeste e di facile
rilievo - rende inattendibile la linea di difesa adottata. Basti pensare ai
fori di prelievo dei gas combusti eseguiti 29 volte in posizione errata o alla
mancata chiusura (in 34 casi) del foro medesimo. Posto che in base alle
direttive vigenti in materia il foro di prelievo va praticato in un punto ben
preciso (UFAFP, Manuale per i controlli degli impianti della combustione, cap.
XIV, N. 3.2.2 e 3.2.3) e che per un esperto come __________ l'accertamento
della scorretta posizione del foro è stato di agevole momento, non v'è chi non
veda come la sistematica negazione di un errore così appariscente mini la
credibilità di colui che propugna l'assoluta correttezza del proprio agire. Lo
stesso dicasi degli orifizi di prelievo non otturati. E' teoricamente possibile
che tra l'intervento del ricorrente (o del suo collaboratore) e la revisione di
__________ qualche foro si sia accidentalmente riaperto, ma da qui a pretendere
implicitamente che nel frattempo ben l'80% dei buchi sigillati si sono schiusi
per caso fortuito o che il perito non ha saputo distinguere un buco chiuso da
uno aperto corre una bella distanza. Ed a queste riflessioni si aggiunga la
constatazione che il controllore incriminato diversi impianti neppure li ha
visitati, per cui non è certamente degno di fede laddove sostiene la perfezione
di un lavoro di cui nulla può sapere non avendolo svolto né sorvegliato.
In conclusione, la maggior parte degli addebiti che il DT ha
formulato nei confronti di __________ appaiono sostanzialmente fondati, in
particolare quello - decisivo ai fini del giudizio - riferito ai numerosi
controlli che il ricorrente ha omesso di effettuare (o perlomeno di
sorvegliare) personalmente. A fronte del quadro complessivo che scaturisce
dalle verifiche predisposte dall'autorità cantonale la disamina della fondatezza
di ogni singolo rimprovero mosso al ricorrente non è necessaria; gli episodi
sui quali potrebbe per la verità planare qualche dubbio sono talmente rari o
insignificanti da risultare ininfluenti per l'esito del contenzioso.
Dal profilo oggettivo, la gravità dell'agire del ricorrente
si appalesa di meridiana evidenza. Delegando in continuazione a terzi non
autorizzati il compito affidatogli ed effettuando la maggior parte dei
controlli con riprovevole approssimazione, __________ ha contravvenuto
ripetutamente all'art. 4 cpv. 2 DECIC ed alle precise direttive impartite dalle
autorità federali e cantonali in tema di controlli della combustione. La
fattispecie assume toni di particolare serietà se si pon mente al fatto che
tali violazioni sono state consumate nell'ambito di un servizio imposto dalla
legislazione sulla protezione dell'ambiente e prestato in rappresentanza
dell'ente pubblico.
3.2. Dal profilo soggettivo, la decisione dipartimentale non
precisa la colpa del ricorrente. Dal complesso degli eventi si può comunque
evincere che __________ ha omesso di controllare personalmente una parte degli
impianti in modo consapevole e volontario; per le altre inadempienze gli è
certamente imputabile una grave negligenza, avendo egli disatteso con
un'imprevidenza colpevole non solo le direttive tecniche che soprassiedono alla
corretta esecuzione dei controlli della combustione, ma anche le più elementari
norme di comportamento vigenti in materia. A tal proposito, l'esempio dei fori
di prelievo dei gas combusti non otturati è illuminante.
Quanto alle circostanze, bisogna considerare soprattutto che
all'epoca dei fatti __________ era già un professionista affermato con diversi
anni di esperienza alle spalle e non un neofita alle prime armi. Durante la sua
attività professionale non si è invero comportato in maniera irreprensibile: la
documentazione versata agli atti comprova l'esistenza di svariate reclamazioni
circa la qualità del suo lavoro, l'ammontare delle fatture esposte ed il rispetto
in genere delle norme che vietano la concorrenza sleale.
D'altra parte, le violazioni qui dedotte in giudizio sono
state commesse in qualità di controllore ufficiale della combustione abilitato
dal DT. In questa delicata quanto rassicurante funzione egli agiva in nome e
per conto dei comuni, godendo di un'accresciuta fiducia e stima da parte delle
autorità e del pubblico; i suoi clienti erano d'altronde proprietari d'impianti
tenuti a pagare il servizio fornito, persone evidentemente poco cognite di
tutto quanto ruota attorno ai controlli della combustione e quindi incapaci di
valutare l'operato di colui che ai loro occhi si presentava come un rigoroso specialista
del ramo.
In siffatte evenienze la colpa del ricorrente è di notevole
spessore; dagli atti non emergono elementi positivi che possano sminuirla.
-
Alla fin fine, la sanzione
irrogata dal DT, per quanto severa possa apparire, si rivela adeguatamente
commisurata all'importanza delle violazioni riscontrate ed al grado di colpa
del ricorrente. Di fronte ad un caso simile è escluso che l'autorità cantonale
potesse reprimere le mancanze in discussione con una sanzione più lieve o, come
pretende addirittura l'insorgente, soprassedere all'adozione di qualsiasi
provvedimento. Lo dimostra la circostanza che la sospensione
dell'autorizzazione inflittagli nel 1988 per la durata di due anni - ovvero il
provvedimento che in ordine d'importanza precede la revoca - non ha sortito gli
effetti d'ammonimento sperati, giacché __________ ha perseverato nel venir meno
ai suoi doveri di controllore senza plausibili giustificazioni.
-
Sulla scorta di quanto
precede il gravame dev'essere respinto con la conseguente conferma della
decisione impugnata.
La tassa di giudizio segue la soccombenza del ricorrente
(art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 12, 13, 16, 45 LPAmb; 3, 13, 14 e l'allegato 3 OLA; 3, 5, 6 DLALPAmb;
2, 3, 4, 11, 12 DECIC; 18, 43, e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'200.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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