AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.78
Data decisione, Autorità:
02.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00078
DP 69/96
cm
Lugano
2 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Del Tredici Berini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 25 marzo 1996 di
contro
la
decisione 5 marzo 1996, no. 994 del Consiglio di Stato che ha parzialmente
accolto il ricorso dell'insorgente avverso la risoluzione 14 settembre 1995
con cui Municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.- per
affissione abusiva di richiami pubblicitari su cose pubbliche;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ gestisce nel
comune di __________ un'attività di affittacamere.
In data 31 agosto 1990 l'allora Dipartimento di polizia gli
ha inflitto una multa di fr. 50.- per aver esposto sul territorio del comune di
__________ al mappale no __________ di sua proprietà diverse insegne con i
testi "Zimmer", "Affittasi appartamenti" ecc, senza essere
in possesso di alcuna autorizzazione.
Il Dipartimento ha reso tale decisione in applicazione degli
art. 2, 5, 19 della Legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico.
B. Il Consiglio comunale di
__________ il 16 dicembre 1991 ha adottato il nuovo Regolamento organico
comunale, che é stato esposto all'albo per un periodo di 30 giorni. E' stato
approvato dal Dipartimento delle istituzioni il 18 marzo seguente.
C. Con decisione 14 settembre
1995 il Municipio di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr.
1'000.- per affissione abusiva di richiami pubblicitari - quali avvisi cartacei
ed adesivi colorati - con la scritta "__________" e numero di
telefono, su edifici pubblici, contenitori di rifiuti, pali della luce,
scarichi di gronda, piazze di sosta __________.
L'Esecutivo comunale ha fondato la propria decisione
sull'art. 139 del Regolamento comunale, il quale vieta le affissioni d'ogni
genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del comune, salvo espressa
concessione del Municipio, nonché sull'art. 145 LOC, a norma del quale il
Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.- le contravvenzioni ai
Regolamenti comunali.
D. Con ricorso 27 settembre
1995 __________ é insorto innanzi al Consiglio di Stato postulando
l'annullamento della decisione impugnata.
Si discolpa asserendo di aver agito in buona fede, in quanto
non era a conoscenza della norma del Regolamento comunale che vieta
l'affissione di richiami pubblicitari.
Evidenzia che si é trattato unicamente dell'affissione di
fogli di carta e piccoli autoadesivi di carattere non permanente.
Ritiene che questo fatto non costituisca infrazione, in
quanto conformemente all'art. 3 della Legge sulle insegne, le insegne non
permanenti non necessitano di un'approvazione preventiva.
Contesta l'ammontare della multa asserendo che a norma dell'art.
19 della legge sopra indicata, la multa va da fr. 10.- a un massimo di fr.
100.-.
E. Con decisione 5 marzo 1996
il consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso.
L'Esecutivo cantonale, stabilito che la procedura
contravvenzionale si é svolta correttamente, ha ritenuto che al caso concreto
non fosse applicabile la Legge sulle insegne bensì il Regolamento comunale.
Il Consiglio di Stato ha respinto l'argomentazione
liberatoria del ricorrente di non essere stato a conoscenza di tale
regolamento: ha infatti ritenuto decisivo che non fosse contestata l'affissione
di richiami pubblicitari su cose pubbliche.
Il Governo, pur prendendo in considerazione il comportamento
recidivo del contravventore - a cui nell'agosto del 1990 é stata inflitta una
multa di fr. 50.- per aver esposto delle insegne senza essere in possesso della
relativa autorizzazione - ha ritenuto che l'importo della multa non rispettasse
il principio della proporzionalità. Ha quindi ritenuto giustificata la
riduzione della stessa a fr. 500.-
F. Contro la premessa risoluzione
governativa __________ é insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo
postulando in via principale l'annullamento della multa ed il via subordinata
una diminuzione della stessa.
Egli riconferma le argomentazioni esposte innanzi alla precedente
autorità di ricorso: segnatamente che al caso in esame sarebbe applicabile la
Legge sulle insegne, inoltre di non essere stato a conoscenza del Regolamento
comunale.
Evidenzia di non poter essere considerato recidivo: nel 1990
sarebbe stato multato per infrazione alla Legge sulle insegne mentre la multa
inflittagli dal municipio di __________ ha per oggetto un'infrazione al
Regolamento comunale.
Lamenta di essere vittima di una disparità di trattamento, in
quanto altre persone che come lui hanno affisso autoadesivi per il paese, non
sono nemmeno state diffidate a rimuoverli.
L'importo della sanzione pecuniaria sarebbe inoltre sproporzionato
rispetto alla gravità dell'infrazione. Protesta spese e ripetibili.
G. All'accoglimento del gravame
si oppongono il Consiglio di Stato e il Municipio di __________, senza
formulare osservazioni particolari.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire sul ricorso applicando la Legge di
procedura per le cause amministrative (art. 147 cpv. 3 LOC) si fonda sugli art.
148 cpv. 3 LOC e 60 cpv. 1 PAmm. La legittimazione attiva dell'insorgente (art.
43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono date.
Il ricorso é dunque ricevibile in ordine.
- Giusta l'art. 139 del
Regolamento comunale di __________ sono vietate le affissioni di ogni genere su
edifici o altre costruzioni di pertinenza del comune, salvo espressa
concessione del Municipio. Quest'ultimo può vietare le affissioni sulla
proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se contrarie all'estetica ed
alla moralità.
Il Municipio punisce con una multa le contravvenzioni ai
regolamenti comunali. L'ammontare della sanzione pecuniaria, in quanto non sia
già stabilito da leggi federali e cantonali, può raggiungere un massimo di fr.
10'000.- (art. 157 del Regolamento).
- Il ricorrente ritiene che
la fattispecie in esame debba essere giudicata in base alla Legge sulle
insegne.
In tal modo non gli potrebbe venir rimproverata
contravvenzione alcuna, in quanto conformemente all'art. 3 della Legge in
parola, le insegne non permanenti, ossia destinate a rimanere esposte per un
mese al massimo, non esigono alcuna approvazione.
Ora, tale argomentazione non può essere condivisa, tuttavia
per motivi diversi da quelli esposti dal Consiglio di Stato.
Impregiudicata la questione a sapere se l'affissione di
avvisi pubblicitari operata dall'insorgente configuri anche una contravvenzione
alla Legge sulle insegne, nel caso concreto l'oggetto della procedura
contravvenzionale é l'avvenuta affissione di richiami pubblicitari su
edifici pubblici e altre costruzioni di pertinenza del comune.
Tale agire configura una disattenzione dell'art. 139 del
Regolamento comunale.
A giusta ragione il Municipio ha quindi fondato la propria
decisione di multa su questa norma.
- L'insorgente sostiene di
aver agito in buona fede, ignaro dell'esistenza della norma di Regolamento
comunale in discussione. Pertanto non gli sarebbe rimproverabile infrazione
alcuna.
A torto, però. Nell'agire dell'insorgente é infatti
ravvisabile se non un dolo eventuale quanto meno una negligenza. Egli in
passato é stato oggetto di una procedura contravvenzionale per aver esposto in
territorio di __________ alcune insegne.
Ebbene questo fatto avrebbe dovuto determinarlo a chiedersi
se quanto intendeva fare rientrasse nella legalità.
Dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale di __________
il 16 dicembre 1991, il nuovo Regolamento comunale é stato esposto all'albo per
un periodo di 30 giorni come prevede l'art. 187 LOC.
Il ricorrente ha quindi avuto la possibilità di prenderne
conoscenza.
L'art. 191 LOC prevede inoltre che un esemplare dei
regolamenti comunali viene consegnato dal Municipio ai cittadini che ne faranno
richiesta.
Il ricorrente non può quindi sostenere di aver agito in buona
fede.
- __________ ravvisa una
disparità di trattamento nel fatto che altre persone che come lui hanno affisso
autoadesivi per il paese, non sono nemmeno state diffidate a rimuoverli.
Orbene, secondo il principio della parità di trattamento,
un'applicazione scorretta della legge come anche una non applicazione della
stessa non conferiscono un diritto allo stesso trattamento (cfr. A.
Scolari, Diritto amministrativo, no.121).
Dalla circostanza che il Municipio non ha perseguito casi
analoghi il ricorrente non può dedurre un diritto a non essere multato.
Pertanto il Municipio, avviando dei confronti del ricorrente
la procedura contravvenzionale sfociata nella decisione di multa, non ha violato
il principio alla parità di trattamento.
- Per quanto attiene alla
multa, il Consiglio di stato ha ritenuto che l'importo di fr. 1'000.- non fosse
rispettoso del principio della proporzionalità. Ritenuto come il contravventore
fosse recidivo, ha ridotto la sanzione pecuniaria a fr. 500.-.
L'argomentazione dell'insorgente secondo cui anche questo importo
sarebbe eccessivo, in quanto egli non può essere considerato recidivo, viene
condivisa da questo Tribunale.
La multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione
ed alla colpa. Essa deve tenere conto dei motivi che hanno determinato
l'infrazione, delle condizioni personali del trasgressore e dei principi
generali del diritto amministrativo, in quanto riferiti all'adeguatezza della
sanzione ed alla parità di trattamento.
Come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato,
l'autorità comunale a cui è affidato il compito di applicare la legge e di
farla rispettare, dispone di un potere discrezionale piuttosto ampio nel
commisurare l'ammontare delle sanzioni. L'autorità di ricorso non deve
sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello del Municipio, ma deve
limitarsi a verificare che la multa, così come commisurata dall'autorità comunale,
non appaia contraria al principio della proporzionalità.
In concreto si osserva innanzitutto che il multato non é
recidivo. Quantunque in passato sia stato oggetto di un procedura contravvenzionale
per aver affisso degli avvisi pubblicitari, tale agire ha configurato una
violazione della Legge sulle insegne e pertanto un'infrazione diversa da quella
in discussione.
Dall'incarto non emerge che egli in altre occasioni sia stato
multato per aver violato l'art. 139 del Regolamento comunale.
Va tuttavia tenuto in debita considerazione che al ricorrente
deve essere imputata una negligenza se non un dolo eventuale nell'infrangere la
norma di regolamento in discussione. Come si é detto sopra, la circostanza di
aver già commesso un'infrazione - anche se diversa da quella che ci occupa -
per aver affisso dei richiami pubblicitari, avrebbe dovuto indurlo a chiedersi
se quanto intendeva fare rientrasse nella legalità.
Altrettanto rilevante é la circostanza che l'insorgente é un
affitta camere, ossia gestisce un'attività di modesta importanza economica.
Pertanto bisogna concludere che una multa di fr. 200.- appare
proporzionata sia alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa sia al grado
di colpa ravvisabile nell'agire del ricorrente.
Di conseguenza il ricorso é parzialmente accolto.
- Non si assegnano ripetibili
in quanto il ricorrente non é patrocinato.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm; 147 cpv. 3, 148 cpv. 3, 187, 191 LOC; 3
LIns; 139, 157 del Regolamento comunale di Cevio;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza la multa inflitta con decisione 14 settembre 1995
dal Municipio di __________ a __________ é ridotta a fr. 200.- (duecento).
-
La tassa di giustizia e le
spese ammontanti a fr. 100.- (cento) sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster