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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.75
Data decisione, Autorità:
25.04.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00075
DP 66/96
cm
Lugano
25 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 marzo 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 5 marzo 1996, no .1004, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 agosto
1995 con cui il municipio di __________ gli ha notificato la disdetta
dall'incarico;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente
__________ è entrato nel 1989 al servizio del comune di __________ quale
ausiliario presso gli Istituti sociali comunali, con lo statuto di incaricato;
che nel 1992 il rapporto d'impiego è stato trasformato in
incarico per funzione stabile (operaio generico);
che il 16 febbraio 1995 il municipio ha aperto un'inchiesta
disciplinare a carico del ricorrente per violazione dei doveri di servizio
(mancanza di collaborazione, mancato rispetto degli ordini dei superiori,
rifiuto di prestare servizio fuori orario);
che, conclusa l'inchiesta, il 27 marzo 1995 il municipio ha
deciso di collocare il ricorrente in posizione provvisoria sino al 31 marzo
1996 a titolo di sanzione disciplinare; con lo stesso provvedimento l'Esecutivo
comunale ha inoltre risolto di trasferirlo presso un altro istituto, con la
medesima funzione ed il medesimo stipendio;
che, stando ai suoi superiori, __________ si sarebbe comportato
in modo arrogante e maleducato anche sul nuovo posto di lavoro;
che con decisione 17 agosto 1995 il municipio di __________
ha quindi notificato a __________ la disdetta del rapporto d'impiego per il 31
ottobre seguente;
che con giudizio 5 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento, respingendo sia in ordine, sia nel merito l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________;
che dopo aver rilevato che il ricorso era tardivo, il Governo
ha comunque abbondanzialmente ritenuto che la disdetta dall'incarico non
prestava il fianco a critiche nemmeno dal profilo della motivazione;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme alla disdetta censurata;
che, rimesse in discussione le vicende che hanno determinato
il suo collocamento in posizione provvisoria ed il trasferimento, l'insorgente
contesta la legittimità della disdetta; essendo incaricato da ormai sei anni,
il rapporto d'impiego sarebbe da equiparare a quello di un dipendente nominato;
esso potrebbe quindi essere rescisso soltanto per motivi gravi: ipotesi,
questa, che in concreto non si verificherebbe;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
municipio di __________ che contesta partitamente le tesi dell'insorgente;
Considerato, in
diritto
che il ricorso è ricevibile
in ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm;
che considerata la natura delle questioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm); le prove testimoniali di cui l'insorgente chiede genericamente
l'assunzione appaiono peraltro inidonee a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato,
l'impugnativa inoltrata in prima istanza era tempestiva: il ricorso non era
quindi irricevibile; dato che è stato esaminato anche nel merito, non si
giustifica tuttavia procedere ad un rinvio;
che, come giustamente osserva il Consiglio di Stato, l'art.
126 LOC permette al comune di prevedere la possibilità di assumere dipendenti
incaricati;
che questi dipendenti non beneficiano delle garanzie di
stabilità del rapporto d'impiego previste per i dipendenti nominati (art. 127
LOC): l'incarico è infatti un rapporto d'impiego di natura precaria, che può
essere resiliato a condizioni agevolate rispetto a quelle previste per i
dipendenti nominati;
che giusta l'art. 89 ROD di __________ l'incarico a tempo indeterminato
conferito a dipendenti comunali può essere disdetto in ogni tempo con preavviso
scritto di uno o due mesi a seconda della durata del rapporto d'impiego;
che la disdetta è rimessa alla libera discrezione
dell'autorità: per quanto attiene alla sua sostanza può essere censurata
soltanto nella misura in cui viola il diritto sotto il profilo dell'abuso di
potere;
che nel caso in esame la disdetta, tempestiva, regge perfettamente
alle critiche del ricorrente: non è infatti dato di vedere come si possa
rimproverare al municipio di __________ di aver abusato del potere
discrezionale di cui dispone per aver rinunciato ai servizi di un dipendente
che, collocato in posizione provvisoria e trasferito ad altra occupazione, ha
dato ulteriori prove della sua incapacità di integrarsi nell'ambiente di lavoro
e di fornire prestazioni lavorative soddisfacenti;
che la disdetta sarebbe comunque legittima anche se il ricorrente
non fosse stato precedentemente collocato in posizione provvisoria a titolo di
sanzione disciplinare; anche in questa ipotesi non sarebbe invero dato di vedere
come si potrebbe rimproverare all'autorità comunale di aver abusato del potere
discrezionale di cui dispone in ordine alla decisione di porre termine ad un
rapporto d'impiego di natura precaria com'è quello dell'incarico;
che del tutto priva di fondamento è la pretesa
dell'insorgente di essere trattato alla stregua di un dipendente nominato in
considerazione della durata sessennale dell'incarico: il suo collocamento in
posizione provvisoria, disposto con decisione cresciuta in giudicato, esclude
irrimediabilmente qualsiasi possibilità di prendere anche solo lontanamente in
considerazione una simile ipotesi;
che, così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato,
va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente le spese e la tassa di
giustizia;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 126, 127, 208 LOC; 89 ROD
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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