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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.73
Data decisione, Autorità:
17.10.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00073
Lugano
17 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 18 marzo 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 28 febbraio 1996, no. 846, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 dicembre 1995
con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per
ampliare un'autorimessa (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
3 aprile 1996 del Consiglio di
Stato;
-
12 aprile 1996 del municipio di
__________;
-
22 aprile 1996 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
proprietario di uno stabile d'appartamenti in PPP, situato a __________ in
località "__________", su un terreno in pendio (part. no. __________
RFD; zona R2). I lavori di costruzione, iniziati anni orsono, non sono ancora
terminati.
Sul retro dell'edificio, incastrata tra quest'ultimo ed il
muro di sostegno del fondo sovrastante (part. no. __________ RFD), è prevista
la costruzione di un'autorimessa. Il manufatto, coperto da un tetto piano,
sporgerebbe in pratica dal terreno sistemato soltanto sul lato E (piazzale
d'entrata) e sul retro (W).
Il lato N, lungo m 5,65, verrebbe in effetti addossato al
muro del vicino, mentre quello S, lungo circa 7 m, sarebbe costituito in
massima parte dalla facciata rivolta verso monte dell'edificio principale.
In base ai piani approvati, la facciata E dell'autorimessa
forma un angolo di circa 120° con il lato N dello stabile. E' invece disposta
perpendicolarmente al muro di sostegno di cui si è detto sopra.
Il 24 ottobre 1995 __________ ha inoltrato al municipio di
__________ una variante per ampliare l'autorimessa di 7 mq, allungandone il
lato N di circa 2 m, in modo da disporre l'entrata perpendicolarmente alla
facciata N dello stabile principale.
Alla domanda si è opposto il vicino __________ usufruttuario
del fondo sovrastante (part. n. __________ RFD), obiettando che la facciata N
dell'autorimessa superava la lunghezza massima (6 m) prescritta dall'art 7 NAPR
per le costruzioni accessorie.
B. Con decisione 4 dicembre
1995 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione,
ritenendo fondata l'opposizione del vicino.
Con giudizio 28 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha confermato
il diniego della licenza, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso
inoltratagli da __________ Anche il Governo ha ritenuto che l'ampliamento non
potesse essere autorizzato, poiché le facciate N e S dell'autorimessa avrebbero
superato la lunghezza massima ammessa dalle NAPR.
C. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla decisione di diniego
della licenza.
Contestata la legittimazione attiva dell'opponente, semplice
usufruttuario del fondo vicino, l'insorgente ritiene che la lunghezza massima
prescritta dall'art. 7 NAPR per le costruzioni accessorie si applichi soltanto
alle facciate sporgenti dal terreno. Essa non sarebbe quindi applicabile al
lato N dell'autorimessa, completamente interrato per rapporto al fondo sovrastante.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica
conclusione pervengono il municipio di __________ ed il vicino opponente, che
contestano partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono invero pacifiche.
- L'eccezione di carenza di
legittimazione attiva dell'opponente sollevata dall'insorgente soltanto in
questa sede va disattesa.
In quanto beneficiario di un diritto di abitazione vita
natural durante iscritto a RF sulla part. n. __________ RFD, __________
appartiene infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone che
risultano collegate all'oggetto del provvedimento impugnato da una relazione
più stretta ed intensa di quella che intercorre fra lo stesso oggetto e gli
altri membri della collettività. La sua situazione giuridica per rapporto alla
licenza in esame appare maggiormente qualificata di quella di un semplice inquilino.
In questa veste, lo stesso opponente appare peraltro
portatore di un interesse attuale e concreto ad opporsi all'ampliamento di
un'opera edilizia addossata al confine del fondo di cui è usufruttuario.
- Giusta l'art. 7 cifra 6
NAPR di __________, "si ritengono accessorie le costruzioni al servizio
di un fabbricato principale che (a) non siano destinate all'abitazione o al
lavoro .... e (b) che non siano più alte di 3 m e non superino la lunghezza di
6 m per ogni facciata."
"Le costruzioni accessorie", soggiunge
l'art. 8 cifra 3 NAPR, "possono sorgere a confine oppure arretrate
dallo stesso di almeno m 1.50".
La definizione delle costruzioni accessorie data dall'art. 7
cifra 6 NAPR corrisponde sostanzialmente a quella in uso nella stragrande
maggioranza dei comuni ticinesi. Anche essa stabilisce soltanto i limiti entro
i quali è possibile edificare ad una distanza dal confine inferiore a quella
prescritta per le costruzioni principali. In quest'ottica fissa vincoli di
destinazione, di altezza (m 3) e di lunghezza delle facciate (m 6), atti a
contenere entro termini accettabili gli inconvenienti derivanti al vicino dalla
presenza di opere edilizie all'interno di quella fascia di rispetto, che viene
sottratta all'edificazione dalle distanze da confine prescritte per gli edifici
principali.
I vincoli di destinazione delle costruzioni accessorie
tendono piuttosto a salvaguardare la privacy del fondo vicino, preservandola
dalle immissioni prodotte dall'uso a scopo abitativo o lavorativo. Le
limitazioni dell'altezza e dell'estensione orizzontale mirano invece a
contenere le ripercussioni derivanti al fondo contermine dagli ingombri
costituiti da tali opere edilizie.
Per lunghezza della facciata secondo l'art. 7 cifra 6 NAPR
occorre intendere lo sviluppo orizzontale del singolo lato della costruzione
accessoria, misurato secondo i criteri dell'art. 7 cifra 2 lett. a NAPR, che
impone di considerare "la misura del lato del rettangolo parallelo al
confine che circoscrive l'edificio", ossia la proiezione ortogonale
degli ingombri dell'edificio sul confine prospiciente. Costruzioni accessorie
prive di muri perimetrali (p. es. tettoie aperte) o poste a confine in
contiguità con opere edilizie situate sul fondo contermine soggiacciono
pertanto al limite di lunghezza sancito dalla norma in esame anche se non presentano
vere e proprie facciate.
- Nel caso in esame, il lato
dell'autorimessa addossato al muro di sostegno che delimita verso valle il
fondo del vicino opponente è lungo circa m 6.70. Con l'ampliamento in
contestazione l'autorimessa risulterebbe contigua al muro suddetto su una lunghezza
di oltre m 7.5. Il manufatto non sporgerebbe comunque oltre il livello del terreno,
rispettivamente del muro sovrastante.
Il municipio ha negato la licenza richiesta ritenendo che l'aggiunta
comportasse un inammissibile superamento della lunghezza massima delle facciate
prescritta dall'art. 7 cifra 6 NAPR per le costruzioni accessorie. A sostegno
di questa tesi l'autorità comunale ha invocato i criteri di misurazione della
lunghezza delle facciate delle costruzioni sanciti dall'art. 7 cifra 2 lett. a NAPR.
Prevalendosi del fatto che la costruzione non presenta alcuna facciata visibile
sul lato a ridosso del fondo sovrastante, l'insorgente contesta l'applicabilità
del limite di lunghezza prescritto per le costruzioni accessorie.
Anche se suggestive, le tesi ricorsuali non possono essere accreditate.
Pur non sporgendo minimamente dal terreno sovrastante, la costruzione
non può essere considerata sotterranea. Lo esclude il fatto che sui lati S, E
ed W la costruzione si innalza sino all'altezza di m 2.30 dal terreno
sistemato. Sporgendo dal terreno ben oltre il limite di m 1,50 fissato
dall'art. 42 RLE per le costruzioni sotterranee, l'opera non può quindi
sottrarsi alle norme sulle distanze da confine.
D'altro canto, occorre rilevare che anche se non presenta una
vera e propria facciata sul lato verso monte, la costruzione determina comunque
sempre un ingombro all'interno della fascia di rispetto definita dalle distanze
da confine applicabili agli edifici principali: fascia, che può essere
edificata soltanto nei limiti volumetrici stabiliti per le costruzioni
accessorie. Anche da questo profilo, l'autorimessa non può quindi sfuggire alle
prescrizioni che limitano l'estensione orizzontale delle costruzioni accessorie.
Il fatto che l'ingombro si situi al di sotto del livello del
terreno dell'opponente e non ingeneri pertanto ripercussioni percettibili sul
fondo sovrastante non permette di ignorare il limite di lunghezza posto
dall'art. 7 cifra 6 NAPR. L'applicazione di una norma di legge non dipende
dall'effettivo conseguimento delle finalità perseguite. Diversamente, si
finirebbe per ammettere la possibilità di scostarsi dal limiti di altezza e di
lunghezza posti dall'art. 7 cifra 6 NAPR, ogniqualvolta una costruzione
accessoria risulta addossata ad un'opera edilizia di lunghezza o di altezza
superiore, situata sul fondo contermine. Ipotesi, questa, che non risponde
certamente nè alle intenzioni del legislatore, nè alle finalità perseguite
dalla norma.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi respinto, addebitando al ricorrente la tassa di giustizia e
le ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 7, 8 NAPR di Porza; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 600.- sono a carico dell'opponente, che rifonderà tanto al
comune quanto all'opponente fr. 700.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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