AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.64
Data decisione, Autorità:
26.04.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00064
DP 56/96
leo
Lugano
26 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 15 marzo 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 28 febbraio 1996 del Consiglio di Stato (n. 877) che respinge
l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti avverso la licenza edilizia 29
dicembre 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e
__________ per la ristrutturazione di una casa d'abitazione situata nel
nucleo di quel comune (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
21 marzo 1996 del Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato;
-
25 marzo 1996 del Dipartimento del
territorio;
-
- aprile 1996 di __________ e
__________, __________;
-
3 aprile 1996 del municipio di
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ e __________ sono
comproprietari di un vecchio stabile ad uso abitativo (part. n. __________ RF),
situato nella zona del nucleo di __________ e chiuso fra altre costruzioni. Sul
lato W è contiguo ad un fabbricato di proprietà delle ricorrenti (part. n.
__________ RF) con il quale forma un angolo retto.
L'angolo SW dell'edificio dei resistenti sporge per circa 4 m
oltre il tratto in contiguità. E' costituito da un pilastro in mattoni, alto
circa 8 m, che sorregge la falda del tetto e delimita due rampe di scale,
attraverso le quali si accede al primo piano. Lo spazio sovrastante il corpo
scale è aperto sino all'altezza del tetto, poiché il filo della facciata è
arretrato di circa due metri rispetto al filo della gronda.
B. Il 21 settembre 1995 __________
e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di
ristrutturare lo stabile, modificandone l'assetto interno e chiudendo
parzialmente lo spazio aperto sopra il corpo scale in modo da creare un ripostiglio
a PT, da ingrandire un locale al primo piano e da realizzare una terrazza
coperta al secondo piano. E meglio come allo schizzo seguente:
prima
dopo
Alla domanda si sono opposte le vicine qui ricorrenti,
ritenendo che l'ampliamento travalicasse i limiti degli interventi ammissibili
nella zona del nucleo in base agli art. 38 e 39 NAPR.
C. Con decisione 29 dicembre
1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione delle vicine.
In sostanza, l'autorità comunale ha ritenuto che il modico ampliamento
dell'edificio rispondesse alle esigenze poste da un normale standard di vita e
rientrasse pertanto nei limiti ammessi dalle NAPR succitate.
D. Con giudizio 28 febbraio
1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dalle opponenti.
Disattese le eccezioni d'ordine sollevate dalle ricorrenti
con riferimento alla conformità dei piani inoltrati, il Governo ha essenzialmente
condiviso le tesi dell'autorità comunale.
E. Contro il predetto giudizio
governativo le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Eccepita nuovamente la completezza dei piani inoltrati, le
ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede anche le altre censure
sollevate senza successo in prima istanza. L'aumento della volumetria,
obiettano, ammonterebbe a circa 50 mc. Non sarebbe di lieve entità. Non si
tratterebbe quindi di un ampliamento ma di nuova costruzione.
In ogni caso, argomentano, non risponderebbe alle condizioni
poste dall'art. 38 NAPR, poiché non avrebbe per oggetto un'abitazione primaria
e non sarebbe dettato dalle esigenze poste da un normale standard di vita. Esso
disattenderebbe infine anche le distanze da confine prescritte da tale norma e
quelle sancite dall'art. 129 LAC per la formazione di nuove aperture.
F. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dai beneficiari della licenza
con argomenti che all'occorrenza verranno ripresi più avanti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): in particolare senza procedere al
sopralluogo sollecitato dalle ricorrenti. La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge infatti in modo sufficientemente chiaro
dai piani annessi alla domanda di costruzione integrati dalle fotografie
prodotte dalle stesse ricorrenti in questa sede.
- Le contestazioni di natura
formale che le ricorrenti sollevano con riferimento alla completezza dei piani
annessi alla domanda di costruzione non sono prive di fondamento. La
colorazione carente e la mancanza di una visione prospettica della facciata SW
interessata dalle modifiche dell'aspetto esterno della costruzione rendono
infatti difficile la lettura delle modalità concrete dell'intervento in esame.
I difetti lamentati dalle ricorrenti non sono tuttavia tali
da esigere l'elaborazione e la produzione di atti integrativi. Tanto meno
possono giustificare un annullamento in ordine dell'intera procedura.
L'impugnativa, precisa e completa dal profilo fattuale,
dimostra infatti che le ricorrenti hanno chiaramente capito quali fossero i
limiti dell'intervento previsto. I difetti denunciati non hanno quindi impedito
loro di esercitare compiutamente i loro diritti di difesa.
Da questo profilo, il ricorso va pertanto disatteso.
- 3.1. Nella zona del nucleo
tradizionale di __________ non sono ammesse nuove costruzioni. Sono ammesse
ricostruzioni, riattazioni e trasformazioni a condizione che si adattino
all'aspetto tradizionale del nucleo (art. 38 NAPR)
"Per le case di abitazione primaria"
soggiunge la norma succitata è inoltre "ammesso l'ampliamento degli
edifici esistenti se le condizioni dell'economia domestica o le esigenze per un
normale standard di vita lo richiedono".
L'art. 38 NAPR limita le possibilità di ampliamento alle
abitazioni primarie. Esige inoltre che l'ampliamento risulti necessario per
motivi d'ordine soggettivo (condizioni dell'economia domestica ) o per
considerazioni di natura oggettiva (esigenze per un normale standard di vita
). Giustificazioni che in ogni caso riservano al municipio una latitudine
di giudizio relativamente ampia, censurabile da parte dell'autorità di ricorso
unicamente nella misura in cui proceda da un'interpretazione insostenibile dei
concetti giuridici indeterminati che contrassegnano l'art. 38 NAPR o integri
gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di
potere.
Quale "crescita dell'economia domestica" o
"quali esigenze per un normale standard di vita" permettano al
municipio di autorizzare ampliamenti è questione che dev'essere esaminata e
risolta caso per caso, ponderando attentamente gli interessi del singolo
proprietario con l'interesse generale al mantenimento ed alla conservazione
della sostanza edilizia esistente.
3.2. Nel caso in esame, la ristrutturazione prevista dai
resistenti comporta un aumento della volumetria dello stabile, che comunque lo
si calcoli non supera i 30 mc. L'intervento non determina invece un aumento
della superficie edificata e degli ingombri, che restano invariati, poiché
l'ampliamento si situa all'interno del filo di gronda e non oltrepassa gli
allineamenti definiti dal pilastro che sorregge l'angolo SW del tetto.
Che si tratti un ampliamento e non di una nuova costruzione
non può essere ragionevolmente contestato. Il rapporto di subordinazione, che
intercorre fra l'aggiunta e le preesistenze non permette una diversa qualifica.
Altrettanto incontestabile è l'esiguità dell'ampliamento sia
in termini assoluti (< 30 mc), sia in termini relativi per rapporto alla
volumetria della costruzione (ca. 800 mc).
Discutibile, per contro, è la questione a sapere se si tratti
di un'abitazione primaria e se l'ampliamento sia giustificato da esigenze
riferite ad un normale standard di vita.
3.2.1. Gli atti non permettono di stabilire se l'edificio dei
resistenti sia destinato alla residenza primaria o se si tratti di una casa di
vacanza. Secondo le ricorrenti non si tratterebbe di una residenza primaria
poiché i proprietari dell'immobile risiedono altrove. Questa circostanza non
porta necessariamente ad escludere la natura primaria dell'abitazione. Per
riconoscerle questa qualifica, basta in effetti che lo stabile venga locato a
terzi domiciliati nel comune. Affinché l'ampliamento risponda compiutamente
alle condizioni poste dall'art. 38 NAPR, la licenza deve comunque essere
subordinata alla condizione che lo stabile venga utilizzato come abitazione
primaria. Limite, questo, entro il quale il ricorso può essere parzialmente
accolto.
3.2.2. Ferma questa prima conclusione, resta ancora da
verificare se l'ampliamento sia dettato da "esigenze per un normale
standard di vita".
Il municipio ha ritenuto che l'ampliamento rispondesse alla
condizione succitata in quanto volto a formare un portico al PT, una seconda
camera da letto di m 3,50 x 3,50 al primo piano ed una balconata coperta al
secondo. Considerata l'organizzazione interna dello stabile, strutturato in un
PT destinato ai servizi (cantina, lavanderia, deposito), in un primo piano
riservato a due camere da letto di circa 14 mq l'una ed in un secondo piano
adibito alla residenza diurna (cucina di 13 mq, soggiorno di 23 mq e locale
lettura di 8 mq), appare senz'altro difendibile. Il modesto aumento della
volumetria al primo piano (13 mc) permette infatti di destinare a camera da letto
matrimoniale un vano che rimarrebbe altrimenti difficilmente utilizzabile.
Parimenti giustificabile dal profilo delle esigenze poste da un normale
standard di vita appare la minuscola terrazza (6 mq) prevista nel sottotetto al
secondo piano come sfogo dell'attiguo "locale lettura". Tenuto conto
dei limiti che l'autonomia comunale pone all'autorità di ricorso in ordine alla
verifica dell'applicazione di norme del diritto locale facenti capo a concetti
giuridici indeterminati, si deve di conseguenza escludere che il municipio di
__________ sia incorso nella violazione del diritto lamentata dalle ricorrenti.
Da questo profilo il ricorso va quindi respinto.
- Parimenti infondate sono le
censure che le ricorrenti sollevano in relazione alle norme sulle distanze da
confine e verso altri edifici fissate dall'art. 38 NAPR.
L'ampliamento, rientrante nei limiti degli ingombri attuali,
non riduce infatti le distanze verso il confine con il cortile antistante
(part. n. 135 RF). Considerata l'inapplicabilità dell'art. 129 LAC,
disciplinante la riduzione delle distanze in caso di veduta obliqua,
l'ampliamento non incide nemmeno sulle distanze verso l'edificio delle stesse
ricorrenti, situato perpendicolarmente a quello dei resistenti.
Anche da questo profilo il ricorso va quindi disatteso.
Resta comunque riservata alle ricorrenti la facoltà di adire
il competente giudice civile per contestare la formazione di nuove aperture
mediante la realizzazione dei balconi ed eccepire l'eventuale disattenzione
delle distanze prescritte dagli art. 125 seg. LAC, tuttora applicabili ex art.
51 LE e contrario.
-
Inaccoglibili sono infine
anche le generiche contestazioni che le ricorrenti sollevano con riferimento
alla perdita di luce determinata dall'ampliamento. Al riguardo è sufficiente un
rinvio alle pertinenti ed esaurienti considerazioni sviluppate dal Consiglio di
Stato nel giudizio impugnato.
-
Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso va quindi parzialmente accolto, subordinando la licenza
edilizia rilasciata dal municipio di __________ alla condizione che lo stabile
dei resistenti venga destinato a residenza primaria. La decisione governativa
impugnata va annullata e riformata di conseguenza.
Le spese e la tassa di giustizia vanno poste a carico delle
ricorrenti siccome soccombenti in misura pressoché totale.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 38 NAPR di Brusino Arsizio; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 febbraio 1996 del
Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza 29 dicembre 1995
rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la ristrutturazione
dello stabile che sorge sulla part. n. __________ RF è confermata alla
condizione che l'edificio venga destinato ad abitazione primaria.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico delle ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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