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Numero d'incarto:
52.1996.63
Data decisione, Autorità:
20.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00063
Lugano
20 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 12 marzo 1996 di
contro
la
decisione 28 febbraio 1996 (no. 857) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 11 ottobre 1995 del municipio
di __________ con la quale è stata confermata a carico dello stesso
l'imposizione di una tassa di fr. 300.-- per la raccolta dei rifiuti per il
1995;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Nella seduta del 13 marzo
1991 il Consiglio comunale di Bellinzona ha proceduto alla revisione del
Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti (detto in
seguito semplicemente RRR), modificando nel seguente modo le tasse sino ad
allora vigenti in materia di raccolta ed eliminazione dei rifiuti:
Art. 27 - TASSE
A) ECONOMIE DOMESTICHE:
- domiciliati 100.--
In
questa categoria sono esenti le persone che beneficiano della prestazione complementare
AVS-AI o dell'aiuto soggettivo all'alloggio (RCA)
- non
domiciliati che non pagano le imposte nel comune 200.--
B) COMMERCI, Fr 25.--/q. le, ritenuto un minimo base
di:
-
uffici,
studi professionali (avvocati, commercialisti, ecc.), gabinetti medici e
dentisti 300.--
-
agenzie
d'assicurazione e d'amministrazione, piccoli negozi, studi di ingegneria e
d'architettura, tabaccherie e chioschi 450.-
-
bar,
grotti, ristoranti 600.--
-
banche,
negozi medi, farmacie, abbigliamento,fotografi 600.--
-
alberghi,
garni, artigiani, officine, garages, laboratori 750.--
-
negozi
grandi, cartolerie-librerie, ferramenta 900.--
-
alberghi
con ristorante 1'050.--
-
grandi
magazzini, negozi discount, mercati 1'200.--
La modifica, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione
23 luglio 1991, è entrata in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1991,
dopo regolare pubblicazione all'albo comunale.
B. Con raccomandata 21 agosto
1995, il municipio di Bellinzona ha comunicato al signor __________, titolare
di un commercio di abbigliamento sportivo in via __________ a __________, di
aver classificato la sua attività professionale nella categoria B. 1. prevista
dall'art. 27 del RRR e di dover quindi versare una tassa di fr. 300.-- per il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 1995.
Contro la predetta tassa, __________ ha interposto reclamo in
data 22 agosto 1995.
Evadendo il predetto gravame, il municipio di __________ ha
confermato l'importo della tassa specificando che quella applicata nel caso
concreto è la tassa minima prevista per quella categoria di commerci e che
comunque in base al RRR non è data la possibilità di ridurre gli importi di
base previsti per le differenti categorie previste.
C. Con ricorso 16 ottobre 1995,
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento
della predetta decisione municipale.
In quella sede il ricorrente ha affermato di non produrre
rifiuti mediante la sua attività commerciale e di non fare quindi uso del servizio
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti organizzato dal Comune. Ha affermato
di svolgere tale attività all'interno dell'abitazione dei suoi genitori e di
non essere in grado di pagare la tassa richiestagli.
D. Con giudizio 28 febbraio
1996, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da __________,
ritenendo conformi ai principi sanciti dal diritto federale i criteri di
calcolo della tassa contemplati nel RRR. In particolare il Governo cantonale ha
ritenuto che la soluzione legislativa adottata dal Comune rispetti il principio
di causalità sancito dall'art. 2 LPAmb, nonché i principi di equivalenza e di
copertura dei costi, senza per altro dar luogo a nessun tipo di disparità di
trattamento tra le varie categorie di beneficiari del servizio.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.
In sostanza riprende e sviluppa le argomentazioni già addotte
davanti al Consiglio di Stato.
F. Il ricorso è avversato dal
municipio di __________ che si riconferma integralmente nelle proprie
osservazioni del 7 novembre 1995 presentate davanti all'istanza di prime cure.
Dal canto suo il Consiglio di Stato chiede la reiezione del
ricorso senza formulare particolari osservazioni in proposito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC.
La legittimazione attiva del ricorrente discende dai
combinati art. 209 lett. b LOC e 43 PAmm ed è pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari
ulteriori accertamenti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1 La Legge federale sulla
protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), in vigore dal 1. gennaio
1985, stabilisce all'art. 2 che le spese per le misure adattate in virtù di
tale legge sono sostenute da chi ne è la causa (principio di causalità).
Il detentore di rifiuti deve riciclarli, renderli innocui o
eliminarli secondo le prescrizioni emanate in quest'ambito dalla Confederazione
e dai Cantoni (art. 30 cpv. 1 LPAmb). L'art. 31 cpv. 2 LPAmb sancisce
un'eccezione a tale principio per quanto concerne i rifiuti urbani: secondo
predetta norma il compito di riciclare quest'ultimi o di renderli innocui o di
eliminarli spetta ai Cantoni, con la facoltà di delegare l'esecuzione di questi
compiti ai Comuni, a altre corporazioni di diritto pubblico oppure a privati
(art. 31 cpv. 2 LPAmb).
L'art. 48 cpv. 1 LPAmb prevede poi che per le autorizzazioni,
i controlli e le prestazioni speciali secondo la legge citata è riscossa una
tassa. La predetta norma non fornisce una base legale sufficiente per il
prelievo di un tributo (DTF 119 Ib 389). Spetta quindi ai Cantoni, o
eventualmente ai Comuni, stabilire le tariffe per il servizio rifiuti.
In quest'ambito essi godono di una notevole libertà. Le
tariffe devono comunque tendere a concretizzare quanto disposto dall'art. 2
LPAmb e devono rispettare il principio della parità di trattamento e del
divieto di arbitrio, nonché il principio di equivalenza e di copertura dei
costi.
2.2. A livello cantonale la raccolta e l'eliminazione dei
rifiuti solidi è ancora regolamentata agli art. da 68 a 70 della Legge 2 aprile
1975 di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque
della 8 ottobre 1971 (LALIA), in vigore dal 1. ottobre 1975.
In base a quanto previsto dall'art. 68 cpv. 1 LALIA i Comuni
sono tenuti ad organizzare per tutto il loro territorio la raccolta dei detriti
solidi. I Comuni provvedono affinché i detriti solidi siano riciclati, resi
innocui o eliminati in appositi impianti; essi sono tenuti a collaborare tra di
loro a questo scopo (art. 69 cpv. 1 lett. a) e b) LALIA).
L'art. 70 LALIA dispone inoltre che i Comuni devono
disciplinare, mediante regolamento da approvare dal Governo, il servizio comunale
di raccolta e di eliminazione dei detriti solidi: detto regolamento può
prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese.
2.3. A livello comunale, nel territorio di __________ la
materia è disciplinata dal Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed
eliminazione dei rifiuti del 30 gennaio 1979, approvato il 26 giugno 1979 dal
Consiglio di Stato.
Come già accennato, il predetto regolamento prevede all'art.
27 delle tasse per la copertura dei costi sopportati dal comune nell'ambito del
servizio di raccolta e eliminazione dei rifiuti. Si tratta in sostanza di una
tassa di utilizzazione, ossia di un compenso particolare imposto al privato per
una prestazione della pubblica amministrazione (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986 no.
38).
- Il ricorrente non contesta,
a giusta ragione, l'esistenza di una valida base legale per il prelievo del
contributo litigioso; eccepisce tuttavia di non essere tenuto a pagare la tassa
richiestagli, dato che nell'ambito della sua attività professionale non produce
praticamente rifiuti destinati al servizio di raccolta comunale, provvedendo
lui stesso a bruciare nel camino i pochi scarti cartacei che possono derivare
dal suo lavoro.
Tale attività commerciale, svolta in un ambiente locato
all'interno dell'abitazione dei genitori, consiste nella vendita per corrispondenza
di articoli sportivi: egli deve controllare i pacchi contenenti la merce ordinata,
allegarvi la fatturazione e spedirli al cliente.
- L'insorgente svolge
un'attività commerciale che è stata inserita nella categoria B1 (uffici, studi
professionali, gabinetti medici e dentisti) del tariffario comunale per il
servizio di raccolta dei rifiuti.
Per tale categoria di commerci il regolamento comunale
prevede una tassa annua di fr. 25.-- al quintale, ritenuto un minimo di base di
fr. 300.--.
Nel caso concreto il ricorrente è stato imposto sulla base
della tassa minima prevista.
- 5.1. Il principio di
equivalenza esige che tra l'ammontare della singola tassa ed il valore
economico della prestazione concreta vi sia una certa correlazione e che sussista
perlomeno un rapporto ragionevole (Scolari, Diritto amministrativo parte speciale,
no. 438 e giurisprudenza ivi citata). L'ammontare del tributo deve inoltre corrispondere
ai vantaggi economici e giuridici di cui il contribuente oggettivamente beneficia
nonché al suo interesse nella prestazione fornita dall'ente pubblico (Knapp,
Précis de droit administratif, IV ed., no. 2830).
Il principio di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb esige che
"le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da
chi ne è la causa".
A tale proposito occorre sottolineare che il Tribunale federale
ha di recente precisato che la massima generale sancita dall'art. 2 LPAmb non
permette ancora di concludere che in virtù del diritto federale i Cantoni o i
Comuni chiamati a far fronte all'obbligo di raccolta e di eliminazione dei
rifiuti urbani siano tenuti a ripartire i costi del servizio unicamente in
proporzione alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta (STF 20.11.1995 in
re Comune di __________, consid. 10 a e b). Altri fattori possono dunque entrare
in linea di conto quali criteri per la ripartizione dei costi del servizio. Va
altresì rilevato che la libertà di cui dispone l'ente pubblico nell'allestire
le proprie tariffe permette a quest'ultimo di procedere a delle
schematizzazioni, in modo da rendere facilmente accertabile l'onere a carico di
ogni contribuente (STF 20.11.1995 in re Comune di __________, consid. 10 b).
5.2. Fatte queste premesse di carattere generale, va detto
che nel caso di specie la tassa fissata dal municipio rispetta tali principi.
A tale proposito si deve infatti considerare che, mediante
l'imposizione di un tributo unico annuale, di importo tutto sommato contenuto,
il ricorrente non è solo tassato per l'eventuale uso effettivo del servizio che
fa, ma partecipa pure al finanziamento di un servizio pubblico obbligatorio e
permanente che, con notevole dispendio di mezzi finanziari, contribuisce in
modo determinante al mantenimento dell'ordine, della pulizia e dell'igiene all'interno
dell'intero comprensorio comunale.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 RRR, la consegna dei rifiuti è
obbligatoria per i proprietari e gli inquilini di immobili adibiti ad
abitazioni private, negozi, bar, ristoranti, alberghi e di principio per i
commerci, di modo che in queste circostanze a tutti i potenziali interessati al
servizio può essere imposta una tassa. La tassa minima stabilita dal municipio
rappresenta dunque il contributo periodico di base che ogni singolo potenziale
utente deve versare per l'allacciamento obbligatorio al servizio comunale di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, indipendentemente dalla quantità di
immondizia effettivamente consegnata.
Ciò significa che secondo una ormai consolidata
giurisprudenza, anche il cittadino che pretende di utilizzare solo in maniera
estremamente ridotta o addirittura di non usare del tutto il servizio di
raccolta rifiuti comunale deve ugualmente versare almeno l'intera tassa minima
relativa, dovuta per il fatto stesso che l'ente pubblico mette a disposizione
di tutti i potenziali interessati un servizio di pubblica utilità dichiarandolo
obbligatorio RDAT II-1995 N. 23 consid. 4.2. e rinvii.
Ora, nel caso concreto, benché l'insorgente affermi di non produrre
rifiuti o perlomeno di produrne solo un esiguo quantitativo di natura cartacea,
si deve ammettere che l'attività commerciale da lui svolta non è comunque tale
da escludere a priori che egli, seppure in modo contenuto, debba far capo al
servizio comunale di eliminazione dei rifiuti. Servizio che, è bene ricordarlo,
non consiste solo nella raccolta dell'immondizia presso le varie abitazioni e i
vari commerci della città, ma comporta pure l'organizzazione e la gestione dei
centri di raccolta differenziata, presso i quali i cittadini sono tenuti a
consegnare, trasportandoveli loro, determinati generi di scarti urbani solidi.
Pertanto, in queste evenienze, il ricorrente è tenuto a
pagare perlomeno la tassa minima annuale di categoria quale tributo fisso per
l'allacciamento obbligatorio ad un servizio comunale di pubblico interesse,
indipendentemente dall'effettiva utenza dello stesso.
Neppure il fatto che l'insorgente svolge la propria attività
lucrativa in uno spazio locatogli dai propri genitori all'interno della loro
abitazione basta a mutare la sostanza delle cose.
Quanto poi al rispetto del principio di causalità, non si può
far altro che riprendere nella sostanza le pertinenti e corrette considerazioni
sviluppate dal Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, a
mente del quale la tassa minima di fr. 300.--, fissata dal regolamento per i
commerci appartenenti alla categoria B1, è certo poco differenziata e non tiene
conto in modo assolutamente preciso delle differenti produzioni di rifiuti nei
vari tipi di attività contemplati; essa va tuttavia considerata come tutto
sommato compatibile con quanto sancito dall'art. 2 LPAmb, visto che allo stadio
attuale non sono ancora diffuse soluzioni che permettano di procedere ad una
ripartizione dei costi perfettamente rispettosa del principio di causalità (STF
20.11.1995 in re Comune di __________).
La tariffa prevista dalla predetta disposizione del
regolamento presenta inoltre l'indubbio vantaggio di offrire all'ente pubblico
una soluzione semplice e praticabile.
- Visto tutto quanto precede,
la decisione impugnata non presta il fianco a nessuna critica, ragione per cui
il gravame presentato da __________ va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 2, 30 cpv. 1, 31 cpv. 2, 48 cpv. 1 LPAmb; 68 cpv. 1, 69 cpv. 1, 70
LALIA; 208, 209 LOC, 2, 27 RRR; 18, 28, 30, 43, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 300.-- (trecento) sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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