Dog kennel requires building permit; appeal dismissed

52.1996.62Altro tribunale4 giu 1996Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A landowner reconstructed a dog kennel without authorization. The municipality ordered him to file a building notification, and the cantonal government upheld that order. The administrative court held that the order was appealable and that the kennel was subject to the building permit regime. It rejected the argument that the structure qualified for the small-construction exemptions for elementary sheds or animal stalls, emphasizing that such exemptions are limited to minor, planning-law-irrelevant works. The appeal was dismissed and court costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 22 LPT; art. 67 LALPT; art. 1 LE; art. 3 RLE; permit requirement for a dog kennel. Building permit exemptions under the cantonal ordinance are interpreted restrictively and cover only minor works that are planning-law irrelevant. Small stalls and cages refer to modest, easily removable structures for farmyard animals, whereas a kennel is a distinct animal-housing facility and cannot be assimilated to a garden tool shed. An order to file a retrospective building application is appealable because it indirectly determines the absence of the required permit (consid. 1-3).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1996.62

Data decisione, Autorità: 04.06.1996, TRAM

Incarto n. 52.96.00062 DP 53/96 leo

Lugano 4 giugno 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 marzo 1996 di

__________ rappr. da: avv. __________

contro

la decisione 28 febbraio 1996 del Consiglio di Stato (n. 864) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 novembre 1995 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di notificare la costruzione di un canile sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

  • 26 marzo 1996 del Consiglio di Stato;

  • 22 aprile 1996 del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che nella primavera del 1995 __________ ha ricostruito un vecchio canile situato accanto all'autosalone di cui è titolare ad __________ (part. n. __________ RFD): il manufatto, posto sul confine del fondo, consiste in una recinzione di rete metallica alta circa 2 m, larga altrettanto e lunga m 4,85, sovrastata da un tetto in eternit ondulato;

che il 2 novembre 1995 il municipio di __________ ha ingiunto ad __________ di inoltrare una domanda di costruzione sotto forma di notifica per l'opera eseguita senza autorizzazione,

che con giudizio 28 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________, che contestava l'obbligo del permesso per simili manufatti;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'opera fosse da configurare come una costruzione accessoria soggetta all'obbligo del permesso e non potesse beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 3 cpv. 2 lett. f RLE per costruzioni elementari con una superficie inferiore a 10 mq, destinate al deposito di attrezzi per la lavorazione dei fondi;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che in sostanza l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza per contestare l'obbligo del permesso;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni;

considerato, in diritto

che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21, 43 e 46 PAmm;

che la giurisprudenza di questo Tribunale considera l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria alla stregua di un provvedimento impugnabile (ancorché incoercibile), in quanto indirettamente accertante l'inesistenza del necessario permesso di costruzione;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): le prove chieste dall'insorgente non appaiono in effetti atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

che giusta gli art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT ed 1 LE, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (licenza edilizia);

che la licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) di edifici ed altre opere (art. 1 cpv. 2 LE): in generale sono soggetti all'obbligo del permesso tutti gli interventi edilizi atti ad influire sull'ordinamento delle utilizzazioni (Commento alla LPT, ad art. 22 N. 9); possono essere esentate soltanto costruzioni d'importanza minima, irrilevanti da questo profilo (Commento alla LPT, ad art. 22 N. 8; Leutenegger, Das formelle Baurecht des Schweiz, II ed., N. 82-89; 157-168; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürch. Recht, N. 177 seg.);

che in quest'ottica l'art. 3 RLE esenta dall'obbligo del permesso una serie di interventi di piccola entità, irrilevanti dal profilo pianificatorio e dalla polizia delle costruzioni; non soggiacciono a licenza di costruzione, fra l'altro, "le costruzioni elementari, aventi una superficie non superiore a 10 mq, per il deposito di attrezzi per la lavorazione dei fondi" (art. 3 cpv. 1 lett. f RLE) e "le stalline di legno e stie per alcuni animali da cortile, i grill e le serre familiari" (art. 3 cpv. 1 lett. m RLE);

che la costruzione di un canile come quello in discussione non ricade nelle eccezioni succitate; non si tratta né di una "stallina", né di una "stia per animali da cortile", né può essere assimilato ad una "costruzione elementare per attrezzi da giardino";

che per "stalline e stie" occorre in effetti intendere quei piccoli manufatti, facilmente amovibili, che si ritrovano ancora nei giardini e negli orti alla periferia degli agglomerati urbani e nei comuni rurali (gabbiette per polli, conigliere);

che l'eccezione prevista dall'art. 3 cpv. 1 lett. f RLE per le casupole per attrezzi da giardino non può d'altro canto essere estesa ai manufatti destinati al ricovero di animali, del tutto dissimili essendo le ripercussioni ingenerate sull'ambiente circostante dalle diverse modalità di utilizzazione;

che, così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

visti gli art. 22 LPT; 67 LALPT; 1 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

building permitplanning lawsmall constructionsanimal kenneladministrative appealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the order to file a building application for the kennel was appealable and the appeal admissible.

Decisione estratta

The order was appealable as an indirectly final act establishing the absence of the required building permit; the appeal was admissible.

Motivazione estratta

The court treated the order to submit a retrospective building application as a challengeable measure and found the appeal formally receivable under the administrative procedure rules.

Questione giuridica chiave

Whether the reconstructed dog kennel was exempt from the building permit requirement under the small-construction exceptions.

Decisione estratta

The kennel did not fall within the permit exemptions for elementary garden sheds or small animal stalls/cages.

Motivazione estratta

A kennel is not a stall, a cage for farmyard animals, or an elementary tool shed; permit exemptions apply only to minor works that are planning-law irrelevant, and the environmental impact of housing animals differs from that of storage structures.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs.

Decisione estratta

The judicial fee was charged to the appellant as the losing party.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome of the case.

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