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Numero d'incarto:
52.1996.61
Data decisione, Autorità:
04.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00061
DP 52/96
cm
Lugano
4 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 marzo 1996 di
contro
la
decisione 27 febbraio 1996, no. 790, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le decisioni:
- 30 giugno 1994 del Consiglio
comunale di __________;
- 29 settembre 1994 dell'Assemblea
comunale di __________
- 6 marzo 1995 del Dipartimento
delle istituzioni
relative all'istituzione del Consorzio
scolastico dell'alta __________;
viste le risposte:
-
15 marzo 1996 della Sezione enti
locali;
-
21 marzo 1996 dei municipi di
__________, __________ e __________
-
26 marzo 1996 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 6 luglio 1973 il
Consiglio di Stato ha ratificato una convenzione sottoscritta dai comuni di
__________, __________ e __________ __________ "per amministrare una
scuola elementare consortile", con sede a __________ (I. ciclo) e
__________ (II. ciclo);
che verso la fine degli anni '80 i comuni di __________,
__________, __________ e __________ hanno elaborato un progetto di statuto per
istituire un nuovo consorzio scolastico;
che tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, la proposta è
stata ratificata dai legislativi di __________, __________ __________ e
__________; l'Assemblea comunale di __________ l'ha invece respinta con
risoluzione del 28 marzo 1991, dissentendo dalla prospettiva di ubicare il
nuovo centro a __________;
che su suggerimento del Dipartimento dell'istruzione e della
cultura, i tre comuni favorevoli si sono comunque accordati per costituire un
consorzio fra loro, rinunciando alla partecipazione di Bidogno;
che con decisioni del 13 giugno, del 30 giugno e del 29 settembre
1994 i legislativi dei comuni di __________, __________ e __________ hanno
approvato lo statuto del nuovo consorzio; le relative risoluzioni, pubblicate
agli albi comunali, non sono state impugnate nel termine di 15 giorni dalla
data di pubblicazione;
che il 6 marzo 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha
ratificato lo statuto del Consorzio scolastico dell'__________;
che contro le predette risoluzioni dell'autorità cantonale e
dei legislativi comunali il comune di __________ è insorto davanti al Consiglio
di Stato, obiettando che prima di istituire un nuovo consorzio scolastico si
sarebbe dovuto sciogliere quello esistente;
che con giudizio 27 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha respinto
l'impugnativa siccome tardiva (in quanto rivolta contro le risoluzioni dei
legislativi comunali), rispettivamente infondata (in quanto riferita alla
ratifica della statuto del nuovo consorzio);
che contro il predetto giudizio governativo il comune soccombente
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ponendo a giudizio le
richieste avanzate senza successo in prima istanza; contestata la tardività del
ricorso di prima istanza, esso ribadisce in particolare che prima di costituire
un nuovo consorzio si dovrebbe sciogliere quello esistente;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato ed i comuni che hanno dato vita al nuovo consorzio;
considerato, in
diritto
che nella misura in cui il
ricorso ha per oggetto le risoluzioni di approvazione dello statuto del nuovo
consorzio, rese dai legislativi dei comuni di __________ (30.6.94) e di
__________ (29.9.94), la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data dagli art. 38 LCCom e 208 LOC;
che, entro questi limiti, date per soddisfatte le ulteriori
condizioni di ricevibilità (legittimazione attiva e tempestività),
l'impugnativa può di per sé essere esaminata nel merito;
che, da questo profilo, il ricorso va comunque senz'altro
respinto, poiché l'impugnativa che il comune di __________ ha interposto
davanti al Consiglio di Stato contro le predette risoluzioni era manifestamente
tardiva;
che, in effetti, quando il comune di __________ è insorto
contro di esse davanti al Governo (26 aprile 1995), il termine di 15 giorni
dalla data di pubblicazione all'albo (art. 213 cpv. 2 LOC) era scaduto da
almeno sei mesi;
che non essendo tenuti i predetti comuni a notificare al
comune di __________ le decisioni prese dai loro legislativi in ordine al
consorziamento con altri comuni, non sono nemmeno dati i presupposti per far
capo alla regola che in assenza di intimazione fa decorrere il termine dalla
conoscenza del provvedimento (art. 46 cpv. 2 PAmm);
che il ricorso è invece irricevibile in ordine nella misura
in cui è rivolto contro la decisione 6 marzo 1995 con cui il Dipartimento delle
istituzioni, agente per delega del Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 4 Legge
competenze organizzative), ha approvato gli statuti del nuovo consorzio;
che questa risoluzione configura in effetti un provvedimento
dell'autorità di vigilanza (cfr. art. 38 LCCom e 207 LOC), contro il quale ha
diritto di ricorrere soltanto chi è leso nei suoi legittimi interessi (RDAT
1992 N 5): ipotesi, questa, che nel caso del comune di Bidogno non si realizza,
poichè il provvedimento censurato non modifica minimamente la sua precedente
situazione giuridica;
che comunque, anche riconoscendo al ricorrente la legittimazione
attiva in considerazione del pregiudizio che il nuovo consorzio è suscettibile
di arrecare ai suoi interessi, il ricorso andrebbe respinto, poichè la
risoluzione dipartimentale censurata non viola il diritto (art. 61 PAmm): nulla
impedisce infatti ad un comune di aderire a più consorzi aventi le stesse
finalità;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
visti
gli art. 38 LCCom; 207, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
In quanto ricevibile il
ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né spese,
né tasse di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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