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Numero d'incarto:
52.1996.5
Data decisione, Autorità:
26.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00005
DP 5/96
cm
Lugano
26 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del
giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 gennaio 1996 di
contro
la
decisione 19 dicembre 1995, no. 6898, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 ottobre
1995 con cui il Consiglio comunale di __________ stanzia crediti per
complessivi fr. 1'821'000.-- per opere di sistemazione di via __________ e
del lungolago __________;
viste le risposte:
-
19 gennaio 1996 del municipio di
__________;
-
23 gennaio 1996 di __________;
-
23 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione 14 giugno
1993, adottata a larga maggioranza, il Consiglio comunale di __________ ha
stanziato un credito straordinario di fr. 89'030.-- per l'elaborazione di un
progetto di sistemazione del lungolago __________ e della via __________. Parte
di quest'importo era destinato all'allestimento del progetto definitivo e del
relativo preventivo per la sistemazione di via __________.
B. Con messaggi 14-16/95 del 3
aprile 1995 il municipio di __________ ha chiesto al Consiglio comunale di:
-
approvare
il progetto per la sistemazione di via __________ e l'arredo del lungolago
__________, stanziando un credito straordinario di fr. 1'351'400.--;
-
stanziare
un credito di fr. 235'600.-- per il rifacimento degli impianti di illuminazione
su via __________ e sul lungolago __________;
-
stanziare
un credito di fr. 234'000.-- per il rifacimento della rete di distribuzione
dell'acqua potabile su via __________ e sul lungolago __________;
I messaggi erano corredati da un progetto d'assieme (via
__________), da progetti particolareggiati degli elementi di arredo (panchine e
lampade del lungolago), da preventivi dettagliati e da una relazione tecnica
che descriveva le modalità dei singoli interventi.
Raccolte ulteriori informazioni, la maggioranza della
commissione edilizia ha preavvisato favorevolmente le opere in questione
esprimendo comunque alcune riserve su singole posizioni del preventivo. Il
ricorrente, membro della stessa commissione, ha inoltrato un rapporto di
minoranza, contestando in particolare la posa di fasce trasversali di granito
lungo la guidovia centrale di via __________.
Con alcune riserve, anche la commissione della gestione ha
espresso preavviso favorevole.
C. Con risoluzione del 26
ottobre 1995 il Consiglio comunale ha sostanzialmente aderito ai messaggi
sottopostigli, stralciando tuttavia alcune posizioni degli interventi previsti.
Contro le predette risoluzioni __________ è insorto davanti
al Consiglio di Stato, contestando il grado di definizione dei progetti e
l'attendibilità dei preventivi.
D. Con giudizio 19 dicembre
1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Illustrati i principi generali che regolano la materia, il
Governo ha in sostanza ritenuto che il progetto ed i preventivi sottoposti al
legislativo comunale presentassero un sufficiente grado di definizione.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo implicitamente che venga annullato assieme alle
determinazioni del Consiglio comunale.
In sostanza, l'insorgente ribadisce in questa sede le censure
sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il presidente
del Consiglio comunale, con osservazioni che verranno semmai riprese più
avanti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la
tempestività del gravame sono incontestabilmente date dagli art. 208 LOC, 43 e
46 PAmm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 13 cpv.
1 lett. g LOC, il Consiglio comunale decide l'esecuzione delle opere pubbliche
sulla base di preventivi e di progetti definitivi, accorda i crediti necessari
e se del caso autorizza la contrazione dei relativi prestiti o stabilendo i relativi
piani di rimborso.
Scopo della norma, come giustamente rileva il Consiglio di Stato,
è quello di permettere al legislativo comunale di esercitare compiutamente le
sue competenze in tema di decisioni riguardanti la realizzazione di opere
pubbliche, evitandogli, grazie ad una progettazione accurata, di trovarsi
successivamente confrontato con la necessità di dover successivamente stanziare
crediti suppletori per spese non previste, ancorché prevedibili (STA 6.10.1988
in re F.; 28.6.1989 in re B., 21.12.92 in re P.).
Per progetto definitivo, si deve essenzialmente intendere un
progetto elaborato anche nei particolari, pronto per essere realizzato dopo
l'allestimento dei capitolati necessari. Definitivo è quindi un progetto che ha
già superato lo stadio del semplice progetto di massima, ma non ha ancora
raggiunto quel grado di affinamento e di maturazione, che caratterizza i progetti
esecutivi.
Analogamente, per preventivo esecutivo occorre intendere una
previsione dettagliata ed attendibile dei costi.
2.2. In concreto, il Consiglio comunale ha adottato le
decisioni censurate fondandosi su un progetto che definisce in modo preciso i
limiti spaziali e le caratteristiche dell'intervento di sistemazione di via
__________. Dalla planimetria annessa al preventivo e dalla relazione tecnica
che l'accompagna si può chiaramente dedurre che l'intervento consiste
nell'eliminazione dei marciapiedi, nella posa di una doppia guidovia centrale e
di un'intelaiatura di granito volta a definire una serie di moduli pavimentati
con i dadi di porfido recuperati dallo smantellamento dell'attuale rivestimento
del campo stradale. Altrettanto precisa è la definizione degli interventi
previsti sul lungolago.
Il preventivo, dal canto suo, elenca in dettaglio i lavori
previsti, suddividendoli in singoli capitoli, corrispondenti alle singole fasi
dell'intervento. Per ogni singolo capitolo indica chiaramente i materiali, i
quantitativi ed i prezzi unitari.
Orbene, di fronte a questa messe di dati, non si può
ragionevolmente negare al progetto sottoposto al Consiglio comunale la
qualifica di progetto definitivo a sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC.
Analoghe considerazioni valgono per il preventivo. L'analisi
dei costi appare anche agli occhi di un profano sufficientemente dettagliata e
precisa. Tale insomma da ridurre ad un minimo ragionevole il margine di
incertezza sul consuntivo.
Irrilevanti sono gli arrotondamenti operati dai progettisti
sulle singole voci di costo del preventivo. Siffatte correzioni, del tutto
palesi, sono soltanto l'espressione di una valutazione prudente della spesa
prevedibile.
Né giova al ricorrente contestare la scala del progetto su
cui si fonda il preventivo. Considerata la natura dell'opera, il grado di
definizione scelto dai progettisti appare perfettamente atto a soddisfare le
esigenze di informazione del legislativo comunale.
Prova ne è che questo consesso ha addirittura deliberato, con
votazione separata, sull'opportunità di posare anche le fasce di granito
trasversali previste ai lati della guidovia centrale.
- Così stando le cose,
l'impugnativa va quindi senz'altro respinta. La tassa di giustizia segue la
soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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