AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.41
Data decisione, Autorità:
04.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00041
Lugano
4 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 febbraio 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 16 gennaio 1996, n. 169, del Consiglio di Stato che annulla la
licenza edilizia 14 settembre 1995 rilasciatagli dal municipio di __________
per la posa di un tetto a falde e la formazione di un posteggio coperto sullo
stabile situato sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
-
12 febbraio 1996 del Consiglio di
Stato
-
14 febbraio 1996 di __________;
-
15 febbraio 1996 del Dipartimento
del territorio;
-
27 febbraio 1996 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
proprietario di uno stabile d'appartamenti situato ad __________, a valle della
strada che sale verso __________ (part. n. __________ RFD; zona R3).
L'edificio, strutturato su tre livelli, sorge a circa m 2.50 dal confine S del
fondo ed è dotato di un tetto piano, situato a livello della strada e
parzialmente destinato a posteggio.
La resistente __________ è invece proprietaria di una casa
d'abitazione plurifamiliare, situata nelle immediate vicinanze, sul lato a
monte della strada (part. no. __________ RFD), in posizione sopraelevata.
Il 5 giugno 1995 il ricorrente ha chiesto al municipio il
permesso di posare sulla soletta sommitale del suo stabile un tetto a falde
conglobante, sul lato rivolto verso monte, un'autorimessa per tre auto. Alla
domanda si è opposta la vicina __________, obiettando, fra l'altro, che
l'intervento non rispettava le disposizioni di PR poste a tutela del punto
panoramico di seconda categoria definito dal piano del paesaggio sulla
sovrastante strada per __________.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il
14 settembre 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione della vicina.
B. Con giudizio 16 gennaio 1996
il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa
contro di esso interposta dell'opponente.
Disattese le censure d'ordine sollevate dall'insorgente, il
Governo ha rilevato che sul lato S l'edificio da trasformare non rispetta né la
distanza minima di 5 m dal confine prescritta dall'art. 16 NAPR, né il
"canale di vista" di ugual larghezza prescritto dall'art. 38 cifra 2
NAPR.
Considerata l'importanza della trasformazione prevista, il
Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che la licenza non potesse essere
confermata, poiché eccedeva i limiti posti dall'art. 39 RLE per gli interventi
su costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca
successiva alla loro edificazione.
C. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza rilasciatagli dal municipio di __________.
Rievocata la fattispecie, l'insorgente rileva che il nuovo
tetto verrebbe ad invadere in misura trascurabile (m 2,50) il canale di vista
protetto dall'art. 38 cifra 2 NAPR. Osserva inoltre che l'art. 17 NAPR permette
comunque di sopraelevare di 3 m gli edifici che non rispettano le distanze dai
confini privati e dalle linee di arretramento.
D. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dalla vicina __________, che
contesta invece partitamente le tesi dell'insorgente.
Il municipio di __________ si è dal canto suo rimesso al
giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impu-gnativa sono invero pacificamente date.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati
dalle risultanze del sopralluogo esperito da questo Tribunale.
- 2.1. Giusta l'art. 39 RLE,
"edifici e impianti esistenti in contrasto con il nuovo diritto possono
essere riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali.
Trasformazioni più importanti", soggiunge la norma, "possono tuttavia
essere autorizzate, se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo
apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini".
Riprendendo la giurisprudenza di questo Tribunale, il
Consiglio di Stato ha ricordato che la norma in questione si prefigge essenzialmente
di permettere il mantenimento di opere edilizie legittimamente realizzate, ma
venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca
successiva.
Al pari del previgente art. 33 RLE 1974, anche l'attuale
disposizione di regolamento si riallaccia alla garanzia della proprietà, intesa
come tutela delle situazioni acquisite, per assicurare la possibilità di
mantenere e riparare le costruzioni non conformi al nuovo diritto. Lo scopo
della norma è soltanto quello di sancire la legittimità degli interventi volti
a preservare queste opere dal decadimento conseguente all'usura del tempo; non
è anche quello di perpetuarne l'esistenza oltre i normali limiti di durata.
Esclusi sono quindi i lavori di trasformazione sostanziali, ossia gli
interventi che incidono nella sostanza di queste costruzioni, alterandone
l'identità. In linea di massima, non sono di conseguenza ammessi nemmeno
interventi radicali, implicanti costi sproporzionati rispetto al valore
(residuo) di tali costruzioni.
A differenza di quanto stabiliva l'ordinamento abrogato,
l'art. 39 RLE prevede tuttavia la possibilità di autorizzare
"trasformazioni più importanti", a condizione che "il contrasto
col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico o
quello dei vicini". La facilitazione introdotta a favore degli interventi
che eccedono i semplici lavori di riparazione e di manutenzione, ma non
integrano ancora gli estremi della trasformazione sostanziale, ossia non
incidono in misura significativa sull'identità della costruzione esistente, è
da interpretare alla luce del principio di proporzionalità. Non ha una portata
propria analoga a quella dell'art. 70 cpv. 2 LALPT: norma, che - a determinate
condizioni - permette di ampliare edifici e impianti esistenti in contrasto con
la destinazione di zona.
Per "contrasto che non pregiudichi in modo apprezzabile
l'interesse pubblico o quello dei vicini" occorre quindi intendere una
difformità di rilevanza trascurabile dal profilo degli interessi suddetti. Tale
insomma da far apparire sproporzionato il divieto di effettuare interventi che
eccedono la semplice manutenzione, senza tuttavia alterare la sostanza della
costruzione (cfr. in tal senso DTF 11.2.97 in re K., in cui si è addirittura
ritenuto inammissibile negare la licenza per interventi edilizi non
sostanziali, ma eccedenti la semplice manutenzione riferiti ad un edificio ove
il contrasto con il diritto posteriore pregiudica in modo significativo gli
interessi del vicino).
2.2. Secondo l'art. 17 NAPR, "per gli edifici costruiti
antecedentemente all'entrata in vigore del PR 9.2.79 e che non rispettano le
vigenti distanze dai confini privati e dalle linee di edificazione, qualora
l'indice di sfruttamento e l'altezza lo consentano, è permessa nel rispetto
delle caratteristiche dell'edificio, la sopraelevazione di 3 m. Le parti
aggiunte non devono fuoriuscire dal perimetro dell'edificio esistente".
In deroga al divieto generale di modificare le costruzioni
esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva,
questa disposizione permette un limitato ampliamento verticale degli edifici
che non rispettano gli arretramenti dai confini privati e dalle linee di
edificazione, ossia dalle linee di arretramento e di allineamento sancite
dall'art. 9 NAPR.
2.3. Per la zona R3, l'art. 16 NAPR prescrive una distanza
minima di 5 m dal confine.
Identica distanza è prescritta dall'art. 38 cifra 2 NAPR a
tutela dei punti panoramici di seconda categoria definiti dal piano del
paesaggio. In base a questa particolare disposizione, le costruzioni poste in
prossimità di punti di vista di seconda categoria designati dal piano delle
zone e dal piano del paesaggio devono permettere la creazione canali di vista,
rispettando una distanza dai confini di 5 m.
- Nel caso in esame,
l'edificio del ricorrente, costruito prima dell'entrata in vigore del PR 1979,
sorge a m 2.50 dal confine verso la part. n. __________ RFD (confine S).
L’edificio è inoltre situato a valle del punto panoramico di seconda categoria
fissato dal piano del paesaggio sulla strada che sale verso __________.
La costruzione non rispetta pertanto né la distanza minima di
5 m dal confine prescritta dall'art. 16 NAPR per la zona R3, né la distanza
minima prescritta dall'art. 38 cifra 2 NAPR a tutela del sovrastante punto
panoramico.
Si tratta quindi di un edificio esistente in contrasto con le
distanze dal confine entrate in vigore dopo la sua costruzione.
3.1. Per quel che attiene all'inosservanza della distanza
minima dal confine prescritta dall'art. 16 NAPR, è sufficiente rilevare che
l'intervento può comunque essere autorizzato in base alla facilitazione
prevista dall'art. 17 NAPR per la sopraelevazione di costruzioni realizzate
prima dell'entrata in vigore del PR 1979. La posa del tetto a falde e la
formazione dell'autorimessa non comportano infatti alcun sorpasso dell'indice
di sfruttamento e dell'altezza. Verso valle e sui lati, l'altezza rimane
infatti immutata. Sul lato verso monte, la copertura dei posteggi determina
invero un innalzamento della costruzione, ma l'altezza rimane comunque
contenuta nel limite di m 10,50 prescritto dall'art. 25 cifra 1 NAPR per la
zona R3.
3.2. Per quanto concerne il mancato rispetto del canale di
vista connesso al punto panoramico definito sulla strada che passa a monte
dell'edificio, l'agevolazione prevista dall'art. 17 NAPR non soccorre invece il
ricorrente, poiché la distanza dal confine imposta dall'art. 38 cifra 2 NAPR
per formare i cosiddetti canali di vista non rientra nel novero delle distanze
da confine che giustificano il rilascio di autorizzazioni in deroga per
sopraelevazioni sino a 3 m. Né il municipio, né l'insorgente sostengono invero
che l'art. 17 NAPR si applichi anche in caso di inosservanza delle distanze da
confine che l'art. 38 cifra 2 NAPR pone a tutela dei punti panoramici di
seconda categoria.
Occorre quindi verificare se la licenza possa nondimeno
essere accordata in base alla facilitazione prevista dall'art. 39 RLE per
"trasformazioni più importanti" di costruzioni esistenti in contrasto
con il diritto entrato in vigore dopo il 1979. Facilitazione, questa, che può
essere accordata soltanto se l'intervento, pur eccedendo i limiti di un
semplice lavoro di riparazione o di manutenzione, non costituisce una trasformazione
sostanziale e solo se il contrasto con il diritto posteriore appare irrilevante
dal profilo dell'interesse pubblico e di quello dei vicini.
Ora, è pacifico che l'intervento in contestazione non rientra
nel novero dei lavori di manutenzione e di riparazione ammessi dall'art. 39
RLE. Nemmeno l'insorgente pretende il contrario.
Evidente è pure che non si tratta di un lavoro di
trasformazione sostanziale, comunque vietato all'art. 39 RLE. La modifica della
costruzione esistente indotta dalla posa di un tetto a falde e dalla formazione
di un'autorimessa coperta non è particolarmente significativa. Anche se
percettibile, l'aumento della volumetria non altera in misura significativa
l'aspetto esterno della costruzione. Considerata la natura relativamente
indeterminata del concetto di trasformazione sostanziale, si può quindi
ammettere che le modifiche in contestazione non sovvertano l'identità della
costruzione preesistente.
In quanto non sostanziale, l’intervento può quindi essere
configurato alla stregua di una "trasformazione più importante" a
sensi dell'art. 39 RLE.
Individuata la qualifica attribuibile all'intervento, rimane
ancora da verificare se il contrasto dell’edificio esistente col nuovo diritto
sia tale da ostare al rilascio della licenza in quanto lesivo dell'interesse
pubblico o di quello del vicino.
La questione va risolta negativamente.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la
difformità è in effetti irrilevante dal profilo dell'interesse pubblico. La
compromissione del canale di vista conseguente alla minor distanza della
costruzione dal confine è comunque di scarso rilievo. Tanto più ove si
consideri che il difetto è in parte compensato dalla maggior distanza dal
confine della costruzione esistente sul fondo contermine.
Insignificante, per non dire inesistente, è d’altra parte il
pregiudizio derivante alla costruzione della ricorrente, che situata ad una
quota superiore a quella dello stabile del ricorrente non subisce alcuna
menomazione della vista sul golfo di __________.
- Ferme queste premesse, la
decisione governativa impugnata va quindi annullata, siccome lesiva dell’art.
39 RLE. Il ricorso va di conseguenza accolto, ripristinando la licenza edilizia
rilasciata dal municipio di __________ all’insorgente.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 39 RLE; 17, 38 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 gennaio 1996 del
Consiglio di Stato (n. 169) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 14 settembre
1995 rilasciata dal municipio di __________ al ricorrente è confermata.
-
La tassa e le spese di fr.
900.-- sono a carico della resistente che rifonderà fr. 1'600.-- al ricorrente
a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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