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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.4
Data decisione, Autorità:
26.05.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00004
Lugano
26 maggio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 dicembre 1995 di
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 29 novembre 1995 (no. 6454) del Consiglio di Stato mediante la
quale è stata respinta l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso il
dispositivo no. 1. della risoluzione 21 settembre 1995 con cui il municipio
di __________ gli ha negato la licenza edilizia per la trasformazione in
appartamento degli uffici esistenti all'interno dello stabilimento industriale
situato sul mappale no. __________ RFD di __________;
la
decisione del Consiglio di Stato;
rilevato
che in occasione dell’udienza di sopralluogo del 22 aprile 1997, dopo ampia discussione,
il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. Il diniego della licenza è
confermato.
Il ricorrente ritira il
ricorso.
-
Il Dipartimento del territorio e
il comune prescindono da un ordine di ripristino alla condizione che il
ricorrente versi al comune la somma di fr. 20'000.-- a titolo di sanzione
pecuniaria.
-
In caso di accettazione il Tribunale cantonale
amministrativo stralcerà la causa dai ruoli senza spese e ripetibili.
-
In caso di rifiuto il Tribunale cantonale
amministrativo statuirà sul ricorso senza ulteriori formalità ritenuto che le
parti non hanno altre prove da indicare e rinunciano alle conclusioni e al
dibattimento finale.
-
Alle parti è assegnato un termine di 30 giorni
per pronunciarsi sulla proposta transattiva, ritenuto che il silenzio varrà
come accettazione della transazione".
in
aggiunta alla proposta di transazione 22 aprile 1996, le parti hanno
ulteriormente convenuto quanto segue:
"6. il pagamento della sanzione
pecuniaria di fr. 20'000.-- viene suddiviso in 5 rate di
fr. 4'000.-- con scadenza al 30 settembre 1997, 31 dicembre 1997, 31 marzo
1998, 30 giugno 1998 e 30 settembre 1998.
- in caso di mancato pagamento la transazione viene
considerata decaduta; il comune restituirà le rate incassate sino a quel
momento. In tal caso, il ricorso verrà considerato come ritirato e il diniego
della licenza come cresciuto in giudicato.
Il municipio potrà in tal caso avviare le
pratiche volte al ripristino di una situazione conforme al diritto.
- Le parti dichiarano seduta stante di accettare la
transazione."
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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