AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.39
Data decisione, Autorità:
17.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00039
DP 30/96
cm
Lugano
17 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 gennaio 1996 del
Comune
di __________
patr.
da: st.leg. __________
contro
la
decisione 16 gennaio 1996 (no. 163) del Consiglio di Stato, che ha
parzialmente accolto l'impugnativa presentata da __________ avverso l'obbligo
di versare la somma di fr. 30'000.- quale contributo sostitutivo alla
formazione di 20 posteggi contenuta nella licenza edilizia 23 novembre 1994
rilasciatagli dal municipio di __________ per la formazione di una veranda
coperta al mapp. no. __________ RFD;
viste
le risposte:
-
9
febbraio 1996 del Dipartimento del territorio;
-
13 febbraio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
16 febbraio 1996 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In esito ad una procedura di
notifica, il 15 febbraio 1994 il municipio di __________ ha autorizzato
__________ a riattare il __________ sito nel nucleo del paese (mapp. no.
__________ RFD; zona NV). L'intervento, del costo preventivato di fr. 90'000.-,
consisteva nel rinnovo totale della cucina, nella creazione di un nuovo locale
economato (al posto dello spazio adibito al servizio) e di due servizi igienici
(in luogo di quello già esistente al 1° piano), nonché nella sostituzione degli
arredi del bar e della saletta.
B. In data 8 settembre 1994 il
proprietario ha chiesto al municipio il permesso di chiudere e coprire la
terrazza esterna del ristorante in modo da formare, con un investimento di ca.
150'000.- fr., una veranda da adibire a sala da pranzo.
Raccolto il preavviso dell'autorità cantonale, il 23 novembre
1994 l'Esecutivo di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, subordinando
l'inizio dei lavori al versamento della somma di fr. 30'000.- quale contributo
sostitutivo per l'esonero dalla formazione di 20 posti auto necessari allo
stabile (art. 52 NAPR).
C. In parziale accoglimento
dell'impugnativa presentatagli dal beneficiario del permesso, con giudizio 16
gennaio 1996 il Consiglio di __________ ha ridotto il predetto contributo a fr.
4'500.-.
Riconosciuta la legittimità intrinseca del tributo,
l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato in sostanza che in base
all'art. 52 NAPR il municipio poteva pretendere la realizzazione di soli 3
posteggi a dipendenza della maggior superficie di mq 28,38 risultante
dall'ampliamento della terrazza. Donde la riforma della decisione impugnata e
la riduzione del querelato contributo a fr. 4'500.- (fr. 1'500.- x 3).
D. Avverso questa pronunzia il
comune di __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente sottolinea innanzi tutto che nel corso del 1994
__________ ha ristrutturato interamente l'esercizio pubblico realizzando opere
che non erano neppure previste nella notifica del dicembre 1993 e, a lavori
ultimati, ha presentato la domanda di costruzione per l'ampliamento esterno.
Constatata l'entità di quanto effettivamente eseguito e la continuità
progettuale dei due interventi, il municipio ha deciso di imporre il
controverso tributo per tutta la SUL del ristorante.
Il comune osserva poi che la mancata imposizione del
contributo sostitutivo in occasione del rilascio della prima licenza edilizia
avente per oggetto lavori interni di piccola entità non può essere interpretata
come una rinuncia all'assoggettamento. La totale riattazione interna in realtà
effettuata, associata all'ampliamento esterno, giustificherebbe invece la
riscossione del contributo nella misura pretesa. Il resistente non può
prevalersi della "tattica del salame", ovvero degli interventi a
spizzico mai notificati nella loro giusta dimensione, per opporsi alle
legittime richieste del municipio.
L'insorgente rimprovera infine al Consiglio di Stato di aver
misconosciuto il cpv. 2 dell'art. 52 NAPR, che in caso di ampliamento di una
certa entità consente di prendere in considerazione tutta la SUL della
costruzione (parte esistente + aggiunta) ai fini del calcolo dei posteggi. La
formazione della veranda, che estende di ben 70 mq la superficie interna
esistente di 90 mq, legittimerebbe pertanto la calcolazione allestita dal
municipio in base all'intera SUL dell'esercizio pubblico; inammissibile sarebbe
per contro la tesi del Governo laddove ritiene che i posteggi mancanti siano 3
in funzione di un ampliamento di soli 28 mq dato dalla differenza tra la superficie
della veranda e quella dell'attuale terrazza.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma della decisione
impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________, annotando in
specie come nella corte interna dell'esercizio pubblico esista la possibilità
di parcheggiare alcune vetture. D'altro canto, a mente del resistente la
riattazione e l'ampliamento non sarebbero di un'importanza tale da giustificare
il prelievo del tributo richiesto dal municipio; prova ne sia che il
Dipartimento delle istituzioni gli ha concesso l'esonero dalla formazione del
rifugio PCi senza imporre alcun contributo sostitutivo.
Il Dipartimento del territorio - vista la natura del contenzioso
- si esime invece dal prendere posizione.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43
e 46 PAmm.
Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Considerata la
natura delle contestazioni poste a giudizio può essere deciso sulla base degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Come in prima istanza,
anche in questa sede la materia del contendere si concentra essenzialmente sul
quesito a sapere se in base all'art. 52 NAPR il municipio di __________ possa
pretendere la formazione di 20 posteggi (e quindi il versamento del relativo
contributo sostitutivo) a dipendenza della riattazione e dell'ampliamento del
__________.
Giusta l'art. 52 NAPR di __________:
"Per ogni costruzione, per
riattazione o ampliamenti di una certa importanza, per cambiamenti di
destinazione, è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse
dimensionate secondo le norme VSS.
Nel caso di un ampliamento di una
certa entità per il calcolo dei posteggi, fa stato l'intera superficie utile
lorda della costruzione (parte esistente + aggiunta).
In particolare si richiedono:
-
1 posto auto
per ogni appartamento, ritenuto un minimo di 1 posto auto per ogni 100 mq di
superficie utile lorda (SUL) o frazione superiore a 50 mq di SUL.
-
1 posto auto
per ogni 30 mq di superficie utile lorda di negozi e 40 mq di superficie utile
lorda per uffici.
-
per aziende
artigianali, industrie, laboratori, il numero dovrà essere determinato caso per
caso in proporzione al personale occupato nell'azienda.
Di
regola vale la norma di un posto auto per ogni addetto.
-
1 posto auto
per ogni 8 mq di superficie utile lorda di esercizi pubblici quali ristoranti e
bar.
-
1 posto auto
per ogni 2,5 letti d'albergo.
-
1 posto auto
per ogni 5 posti a sedere per sale ad uso spettacoli, teatri, cinema o di
riunione.
-
nel caso di
esercizi pubblici misti, che comprendono le categorie di cui sopra, il computo
del numero di posteggi e autorimesse, deve essere fatto in senso cumulativo.
Nel caso di costruzioni non
esplicitamente indicate nel presente articolo, il municipio imporrà la
formazione dei posteggi conformemente a quanto previsto dalle norme VSS.
Deroghe alle norme
sopramenzionate possono essere concesse dal municipio qualora la formazione dei
posteggi o autorimesse sia tecnicamente impossibile.
In tal caso il municipio impone un contributo pari al 25 %
del costo reale del posteggio (terreno + costo di costruzione) che dev'essere
utilizzato per la creazione di posteggi pubblici in vicinanza."
Chiamato di recente a pronunciarsi
su una fattispecie per certi versi analoga a quella qui dedotta in giudizio, il
Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di precisare che la locuzione
"di una certa importanza" di cui all'art. 52 NAPR di __________ si
riferisce unicamente agli ampliamenti di edifici esistenti, cosicché la
semplice riattazione è sufficiente per assoggettare il proprietario alla
formazione di posteggi (STA 27 settembre 1995 in re C./W. c. Comune di
__________).
Il ricorrente ritiene invece che solo "riattazioni o
ampliamenti di una certa importanza" possono legittimare l'imposizione di
posteggi e contributi sostitutivi in virtù dell'art. 52 NAPR.
Ai fini della presente pronunzia non occorre tuttavia
disquisire ulteriormente sulla questione, poiché sia i lavori eseguiti nel
1994, sia l'ampliamento oggetto della licenza edilizia 23 novembre 1994 si avverano
di un'importanza tale da giustificare il prelievo di un contributo sostitutivo
alla formazione di parcheggi; a maggior ragione se si pon mente all'unitarietà
che sostanzialmente contraddistingue i due interventi.
In effetti, nel corso del 1994 l'esercizio pubblico è stato
completamente rimodernato: oltre alle opere notificate ed autorizzate (rinnovo
totale della cucina, creazione di un nuovo locale economato e di due servizi
igienici, sostituzione degli arredi del bar e della saletta) sono stati rifatti
i serramenti (porte, finestre), i pavimenti e l'impianto di riscaldamento. Una
volta terminata la consistente rinnovazione interna, il proprietario ha chiesto
il permesso di chiudere e coprire la terrazza esterna del ristorante in modo da
formare una vasta veranda di 70 mq utilizzabile tutto l'anno come sala da
pranzo: l'intervento divisato è certamente significativo ove solo si consideri
che la superficie coperta aumenterebbe di 28 mq (attualmente solo 42 mq della
terrazza sono protetti da una dimessa tettoia in plastica ondulata) e che la
SUL del ristorante - stante la chiusura del balcone (cfr. art. 38 cpv. 1 LE;
RDAT I-1991 N. 33; STA 24 settembre 1992 in re Condominio B., parz. pubbl.
nella RDAT I-1993 N. 80) - passerebbe dagli odierni 90 mq a ca. 160 mq., con un
incremento del 78%. Quanto all'unitarietà delle opere in discussione, non v'è
chi non veda come la trasformazione e l'ampliamento del terrazzo siano
strettamente correlati alla pregressa rinnovazione interna nell'ottica di un
ammodernamento globale dell'esercizio pubblico.
Poste queste premesse, appare evidente che il municipio di
__________ poteva legittimamente pretendere da __________ il versamento di un
contributo sostitutivo ex art. 52 NAPR partendo dal presupposto che l'ampiezza
dei lavori eseguiti all'interno ed il progetto relativo alla costruzione della
veranda avrebbero imposto la realizzazione di 20 posteggi, uno per ogni 8 mq di
SUL.
- A mente del Consiglio di
Stato, l'esecutivo comunale poteva esigere la realizzazione di soli 3 posteggi
a dipendenza della maggior superficie di mq 28,38 risultante dall'ingrandimento
della terrazza. Questa deduzione si appalesa manifestamente errata. Ammessa a
giusto titolo la sussistenza di un ampliamento "di una certa importanza"
e riconosciuto quindi l'onere per il proprietario di formare un certo numero di
posteggi, l'autorità di ricorso di prime cure avrebbe dovuto attenersi alle
modalità di calcolo di quel fabbisogno contemplate dall'art. 52 NAPR e tutelare
di conseguenza l'impugnata decisione municipale.
In effetti, quand'anche si volesse accreditare la tesi
governativa secondo cui l'obbligo di realizzare i parcheggi sarebbe generato
dal solo ampliamento del terrazzo, in virtù dell'art. 52 NAPR l'esercizio
pubblico necessiterebbe comunque di 20 parcheggi, ovvero di 1 posto auto ogni 8
mq di SUL della costruzione (parte esistente + aggiunta, aventi una superficie
complessiva di ca. 161 mq).
- In sede di osservazioni al
ricorso, il resistente __________ sostiene che la riattazione e l'ampliamento
non sono di un'importanza tale da giustificare il prelievo del tributo
richiesto dal municipio, tant'è che il Dipartimento delle istituzioni gli ha
concesso l'esonero dalla formazione del rifugio PCi senza imporre alcun
contributo sostitutivo. Afferma inoltre che nella corte interna dell'esercizio
pubblico esiste la possibilità di posteggiare alcune vetture, per cui l'obbligo
sarebbe parzialmente soddisfatto in natura.
Entrambe le censure vanno disattese.
La rinuncia al prelievo di un contributo sostitutivo alla
formazione del rifugio di PCi non ha infatti alcuna rilevanza nella fattispecie
qui all'esame, vuoi perché la decisione in tal senso adottata dai competenti
organi di PCi si fonda su apposite leggi federali e cantonali che impongono
criteri di valutazione propri, vuoi perché il giudizio espresso da quelle
autorità non è comunque suscettibile di influenzare (né tanto meno di
vincolare) il municipio nell'applicazione di disposizioni di diritto comunale
autonomo quali le NAPR.
Per quanto attiene invece alle possibilità di parcheggio
attualmente offerte dal Ristorante __________, si deve dar atto al resistente
che accanto alla terrazza - segnatamente sul sub. g del mapp. __________ -
esiste spazio sufficiente (ca. ml 9 x 4.50) per lasciare in sosta tre
autovetture di grandezza medio/piccola. Trattasi tuttavia di posteggi che non
rispettano in alcun modo le norme VSS richiamate dall'art. 52 NAPR e questo sia
dal profilo delle dimensioni della superficie destinata allo stazionamento dei
veicoli, sia dal profilo dell'area necessaria alle manovre di accesso e
parcheggio (cfr. RDAT 1988 N. 39), invero particolarmente difficoltose a causa
della configurazione della corte e dell'angustia che contraddistingue il
passaggio verso quest'ultima. D'altra parte, ed è ciò che più conta, __________
non ha ottenuto la licenza edilizia (secondo la procedura semplificata della
notifica: cfr. art. 4 lett. c 5 e 6 cpv. 1 lett. a cifra 6 RLE) che gli
consentirebbe di realizzare un posteggio in loco o quantomeno di destinare il
sub. g del fondo allo stazionamento di veicoli. Nel caso in cui riuscisse in
futuro a conseguire le autorizzazioni necessarie e quindi a soddisfare in modo
reale una parte dell'obbligo di formazione del parcheggio sancito dall'art. 52
NAPR, avrà diritto alla restituzione del contributo versato proporzionalmente
al numero dei posti auto disponibili (RDAT II-1992 N. 38; STA 27 settembre 1995
in re C./W. c. Comune di __________).
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e ripristinando
la licenza edilizia alle condizioni decise dal municipio.
La tassa di giudizio segue la soccombenza del resistente, il
quale deve essere altresì condannato a rifondere al Comune di __________
patrocinato da uno studio legale un adeguato importo a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 38 LE; 52 NAPR di __________; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 gennaio 1996 (no.
163) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la licenza edilizia 23 novembre
1994 rilasciata dal municipio di __________ a __________ è confermata integralmente.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.- (ottocento) è posta a carico del resistente __________, con l'ulteriore
obbligo di versare al comune di __________ fr. 1'200.- (milleduecento) a titolo
di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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