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Numero d'incarto:
52.1996.32
Data decisione, Autorità:
27.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00032
DP 23/96
52.96.00035
DP 26/96
leo
Lugano
27 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 gennaio 1996 di
a)
b)
26
gennaio1996 del
Comune
di __________
29
gennaio 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 10 gennaio 1996 del Consiglio di Stato (n. 46) che annulla
parzialmente la licenza edilizia 2 novembre 1995 rilasciata in variante dal
municipio di __________ agli insorgenti __________ e __________ per la
costruzione di uno stabile di appartamenti in località __________ (part. n.
__________ RFD);
viste le risposte:
-
5 febbraio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
9 febbraio 1996 del Dipartimento
del territorio;
-
12 febbraio 1996 di __________;
-
12 febbraio 1996 di __________;
-
16 febbraio 1996 di __________ e
__________;
al ricorso di cui sub a)
-
2 febbraio 1996 del Municipio di
__________;
-
5 febbraio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
9 febbraio 1996 del Dipartimento
del territorio;
-
12 febbraio 1996 di __________;
-
12 febbraio 1996 di __________;
al ricorso sub b)
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 17 aprile 1990 __________ ha chiesto al municipio di
__________ il permesso di costruire una casa di appartamenti destinati alla
residenza primaria in località __________ (part. n. __________ RFD, zona R4);
che con decisioni dell'11 marzo e 12 aprile 1991 il
Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ hanno
rilasciato l'autorizzazione cantonale e la licenza edilizia per costruire "una
casa di appartamenti ad uso abitazione primaria" (cfr. risoluzione n.
__________ del 26.3/12.4.1991 del municipio di __________);
che la licenza edilizia era fra l'altro subordinata alla
"condizione" che venissero "ossequiate le disposizioni di cui
all'art. 10 bis NAPR, circa l'obbligo di destinazione degli edifici";
norma, questa, che nella zona di situazione dell'immobile limitava gli insediamenti
residenziali secondari al 75 % della SUL;
che i suddetti provvedimenti, già allora avversati dalle qui
resistenti __________ e __________, sono stati confermati in ultima istanza da
questo Tribunale alla condizione che l'altezza della costruzione venisse
ridotta di un metro, interrando le fondamenta in misura corrispondente;
che il 4 luglio 1995 __________ e __________, nuovi
proprietari del fondo, hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda
di costruzione in variante volta a sanare alcune modifiche apportate al
progetto approvato;
che la domanda ribadiva che la costruzione era destinata ad
abitazione primaria (cfr. formulario domanda di costruzione punto 12);
che con decisione 2 novembre 1995 il municipio di __________
ha rilasciato ai ricorrenti __________ e __________ la licenza chiesta in
sanatoria, respingendo nel contempo le opposizioni delle vicine qui resistenti;
che nei considerandi del provvedimento (punto 13), l'autorità
comunale ha ritenuto che la costruzione non soggiacesse al divieto di
insediamenti residenziali secondari sancito dall'art. 49 delle NAPR entrate in
vigore il 3 ottobre 1995;
che con giudizio 10 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha
annullato questa considerazione, accogliendo il ricorso contro di essa
inoltrato dalle opponenti; dei motivi addotti dal Governo a sostegno del
proprio giudizio si dirà più avanti;
che contro il predetto giudizio governativo insorgono davanti
al Tribunale cantonale amministrativo tanto il comune di __________, quanto i
rilasciatari della licenza in oggetto, chiedendone l'annullamento;
che secondo i ricorrenti l'uso della costruzione a scopo di
residenza secondaria sarebbe stato autorizzato già con la licenza del 12 aprile
1991 nei limiti fissati dall'art. 10 bis NAPR allora vigenti (75 % della SUL);
lo attesterebbe il richiamo di questa norma contenuto nella licenza in
questione a titolo di condizione;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalle
opponenti con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso;
considerato, in
diritto
che i ricorsi sono ricevibili in ordine giusta gli art. 21
LE, 43 e 46 PAmm;
che le impugnative possono essere evase con un unico giudizio
(art. 51 PAmm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
considerati i termini della vertenza, le prove chieste dai ricorrenti
__________ e __________ appaiono in effetti del tutto inidonee a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che per gli stessi motivi del tutto infondati appaiono i
rimproveri che i ricorrenti muovono all'indirizzo del Consiglio di Stato con
riferimento al loro diritto di essere sentiti ed al rigetto delle prove
offerte;
che, per principio, soltanto il dispositivo delle decisioni
può essere oggetto di ricorso; i motivi sono impugnabili unicamente nella
misura in cui vengono esplicitamente richiamati dal dispositivo (cfr. Imboden
Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 42 B II, 35 B VI a);
che, in concreto, alle considerazioni sviluppate dal
municipio nella controversa licenza edilizia in ordine all'assoggettamento
dello stabile al regime dell'abrogato art. 10 bis NAPR non inerisce natura di
decisione amministrativa, ovvero di atto mediante il quale vengono costituiti,
modificati od annullati diritti od obblighi dell'amministrato o ne viene
accertata l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. Scolari, Diritto amministartivo,
parte generale N 200);
che non essendo richiamata dal dispositivo del provvedimento
impugnato, tale determinazione non è per principio atta ad esplicare effetti
giuridici;
che, non partecipando al dispositivo della licenza, le
considerazioni con cui il municipio ha escluso l'applicabilità del divieto di
insediamenti residenziali secondari introdotto dall'art. 49 delle nuove NAPR
non potevano nemmeno essere oggetto di impugnazione;
che, per lo stesso motivo, il Consiglio di Stato non poteva annullarle;
che in tali circostanze questo Tribunale deve limitarsi a
dare atto dell'inesistenza di una decisione accertante l'assoggettamento dello
stabile al regime retto dall'abrogato art. 10 bis NAPR;
che, abbondanzialmente e per evitare ulteriori contestazioni,
giova comunque rilevare che il giudizio governativo impugnato va esente da
critiche nella misura in cui disconosce ai ricorrenti __________ e __________
un "diritto acquisito" a destinare lo stabile all'insediamento
residenziale secondario nei limiti ammessi dal previgente art. 10 bis NAPR (75
% SUL);
che, in effetti:
-
la domanda di costruzione iniziale aveva per oggetto uno stabile
di appartamenti da destinare integralmente ad abitazione primaria,
-
la licenza edilizia 12 aprile 1991 ha autorizzato il
richiedente a costruire un immobile destinato all'insediamento residenziale
primario,
-
la "condizione" richiamante l'ossequio delle "disposizioni
di cui all'art. 10 NAPR circa l'obbligo di destinazione degli edifici"
non non può essere intesa alla stregua di un'implicita autorizzazione a
destinare il 75 % della SUL dell'edificio all'insediamento residenziale
secondario,
-
la domanda in sanatoria presentata nel 1995 ribadiva che
l'immobile era destinato a residenza primaria;
-
la licenza in contestazione non contiene, a livello di
dispositivo, alcuna riserva a favore di una parziale utilizzazione
dell'immobile a scopo di residenza secondaria;
che, ferme queste premesse e fatto comunque salvo il diritto
dei ricorrenti __________ e __________ di presentare una formale domanda di
costruzione volta a cambiare l'attuale destinazione residenziale primaria di
singoli appartamenti per trasformarli in abitazioni secondarie e di rivendicare
nell'ambito di quella procedura l'applicazione dell'art. 10 bis NAPR, i ricorsi
possono quindi essere evasi a sensi dei considerandi, ovvero dando atto
dell'inesistenza di un accertamento vincolante circa l'assoggettamento dello
stabile al regime retto dalla norma precitata;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
visti
gli art. 21 LE, 10 bis NAPR 1988; 49 NAPR 1995 di __________; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono evasi nel
senso del penultimo considerando.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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