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Numero d'incarto:
52.1996.30
Data decisione, Autorità:
04.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00030
DP 21/95
cm
Lugano
4 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 gennaio 1996 di
contro
la
risoluzione 10 gennaio 1996 (n. 51) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso 21 giugno 1995 degli insorgenti avverso lo scritto 6 giugno 1995 con
cui il municipio di __________ ha loro richiesto il rimborso dei costi
concernenti l'allacciamento alla fognatura comunale del mapp. __________ di
quel comune;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nell'ottobre 1994 il
municipio di __________ ha fatto eseguire l'allacciamento del mapp. __________,
di proprietà dei ricorrenti, alla fognatura comunale a cura di un'impresa di
costruzioni e di uno studio di ingegneria designati dallo stesso;
che, richiamandosi all'art. 4 cpv. 2 del regolamento comunale
delle canalizzazioni (RC), giusta il quale "l'esecuzione e la manutenzione
dell'allacciamento .... sono eseguite dal comune, il quale ne addebita i costi
al proprietario", con scritto 13 marzo 1995 il municipio di __________
ha trasmesso ai ricorrenti i giustificativi dei costi sopportati, nei confronti
dei quali ha staccato il 16 marzo successivo una fattura di fr. 13'422,10, di
cui fr. 10'208,40 per opere da capomastro, fr. 3'013,70 per progettazione e
direzione lavori, e fr. 200.-- quale tassa unica di allacciamento ai sensi
dell'art. 24 RC;
che in evasione degli scritti 24 marzo e 24 maggio 1995 dei ricorrenti,
i quali avevano contestato - in quanto eccessiva - la fatturazione per
l'esecuzione dell'allacciamento (ad esclusione dunque della tassa unica di
allacciamento di fr. 200.--), con lettera 6 giugno 1995 il municipio di
__________ ha confermato la bontà della pretesa di fr. 13'222,10 vantata dal
comune nei loro confronti, indicando la facoltà di appellarsi contro quella
"decisione" al Consiglio di Stato;
che il 21 giugno 1995 __________ e __________ si sono aggravati
contro quella comunicazione al Consiglio di Stato, chiedendo il suo
annullamento per i motivi già spiegati al municipio;
che con risoluzione 10 gennaio 1996 il Consiglio di Stato, ammessa
la competenza a decidere, ha respinto il gravame nel merito;
che con ricorso 26 gennaio 1996 __________ e __________ hanno
impugnato l'anzidetto giudicato governativo innanzi a questo Tribunale,
domandandone l'annullamento, riprendendo ed ampliando le censure già svolte
davanti all'autorità di ricorso inferiore;
che il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ed il
municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame;
considerato, in
diritto
che, giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di una
istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;
che, per l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli
organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono
appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non
disponga altrimenti;
che, giusta l'art. 44 LALIA, costruzioni ed impianti
esistenti entro il perimetro del PGC devono essere allacciati a spese dei proprietari
alla rete delle canalizzazioni e tutte le acque di rifiuto devono essere
immesse nella stessa;
che il fatto che, giusta l'art. 4 cpv. 2 RC (cfr. nello stesso
senso l'art. 7 RC), l'allacciamento é eseguito dal comune, il quale anticipa i
relativi costi ed in seguito li addebita al proprietario del fondo allacciato,
non trasforma il rapporto creditorio che sorge tra comune e proprietario in un
rapporto di diritto pubblico (cfr. sentenze inedite TCA 10.6.1994 in re R. per
quanto concerne i costi di allacciamento di una proprietà privata alla
fognatura comunale, 10.6.1994 in re R. e 21.7.1994 in re C. per quanto concerne
i costi di allacciamento di proprietà private alla rete di distribuzione
dell'acqua potabile);
che pertanto l'ente pubblico, per recuperare quanto
anticipato, non può adottare una decisione fondata sul diritto pubblico e
vincolante per il proprietario ai sensi dell' art. 5 PA applicabile per analogia
nel diritto cantonale (cfr. RDAT I-1991 N. 20) e quindi, per lo stesso motivo,
impugnabile, bensì deve procedere all'incasso seguendo la via giudiziaria
ordinaria, ossia civile (cfr., nello stesso senso, Ratti, Il Comune, vol. I,
pag. 149 in fine): le contestazioni sollevate dai ricorrenti, denuncianti
l'esosità di fatture emesse da un'impresa di costruzioni e da un ingegnere, rivestono
d'altra parte carattere squisitamente civilistico (cfr. per analogia DTF
13.2.1996 in re M. e llcc, consid. 3d, concernente la contestazione di tasse
per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile);
che diverso sarebbe il caso, che qui non ricorre, in cui
l'ente pubblico procede all'esecuzione di un allacciamento a spese di un
proprietario che, diffidato a procedere a tanto, è rimasto passivo (cosiddetta
esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato: cfr. art. 61 cpv. 1 e 5, 94 cpv. 2
lett. c LALIA, 34 cpv. 3 e 5 PAmm; Grisel, Traité de droit administratif
suisse, pag. 639, I, 1, e; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung,
Nr. 52 V);
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere accolto:
il Consiglio di Stato ha infatti ammesso la propria competenza a decidere in
violazione del diritto (art. 208 cpv. 1 LOC, 1 cpv. 1, 3, 61 PAmm): esso avrebbe
invece dovuto semplicemente dichiarare irricevibile il ricorso presentato
davanti allo stesso il 21 giugno 1995 da parte dei qui ricorrenti;
che per ripristinare la legalità è tuttavia bastevole
annullare il giudicato governativo: sulla scorta delle motivazioni che precedono
lo scritto 6 giugno 1995 del municipio di __________ non può infatti essere
qualificato di decisione e non può pertanto essere annullato;
che, visto l'esito, non si giustifica di prelevare una tassa
di giudizio (art. 28 PAmm);
visti
gli art. 9, 208 LOC; 44 LALIA; 1, 3, 28, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. La risoluzione governativa 10 gennaio 1996 (n.51) è annullata.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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