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Numero d'incarto:
52.1996.29
Data decisione, Autorità:
25.04.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00029
DP 19/96
cm
Lugano
25 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 gennaio 1996 di
Comune
di __________
contro
la
decisione 10 gennaio 1996, no. 43, del Consiglio di Stato che annulla la
decisione 5 settembre 1995 con cui il municipio ha sospeso per due anni al massimo
l'esame della domanda di costruzione inoltrata da __________ per
l'edificazione di due stabili d'appartamenti e commerciali sulla part. n.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
5 febbraio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
8 febbraio 1996 del Dipartimento
del territorio;
-
28 febbraio 1996 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16 marzo 1993 il
municipio di __________ ha rilasciato ad __________ il permesso di costruire
due stabili ad uso abitativo/commerciale su un terreno (part. no. __________
RFD; zona R5) confinante con via __________.
B. Il 27 giugno 1994 __________
ha sollecitato il municipio a rinnovarle il permesso scaduto per mancata
utilizzazione nel termine annuale di validità sancito dall'art. 47 LE 1973 in
vigore al momento in cui era stato rilasciato.
A quel momento l'autorità comunale ha tuttavia ritenuto che
il progetto si ponesse in contrasto con gli studi pianificatori in corso, che
in quel comprensorio avrebbero previsto di ridurre l'altezza delle costruzioni
da 5 a 3 piani e di imporre un massiccio arretramento dalla strada antistante.
Ha quindi sollecitato l'istante a modificare il progetto in modo da rispettare
il previsto arretramento.
Dando seguito alla richiesta __________ ha inoltrato una
nuova domanda di costruzione per un edificio a forma di "L",
strutturato su 5 piani, ubicato nella parte Sud del fondo e staccato di ben 25
m "da via __________, secondo le direttive del PR allo studio" (cfr.
relazione tecnica allegata alla domanda di costruzione).
Pubblicata la nuova domanda e raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 18 maggio 1995 il municipio ha rilasciato
la licenza per il progetto così rielaborato. Considerato che la nuova
costruzione sarebbe sorta a notevole distanza dalla strada, il municipio ha in
pratica ritenuto che il superamento dell'altezza massima prevista dal PR allo
studio non giustificasse l'adozione di un provvedimento di salvaguardia della
pianificazione.
C. Il 7 giugno 1995 __________
ha comunque chiesto al municipio di statuire anche sulla domanda di
"rinnovo" della licenza accordatale nel 1993.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il
5 settembre 1995 il municipio ha deciso di sospendere l'esame della domanda
giusta l'art. 65 LALPT. La decisione non è stata ulteriormente motivata.
D. Con giudizio 10 gennaio 1996
il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Respinte le censure d'ordine sollevate dall'insorgente con
riferimento alla carente motivazione del provvedimento, il Governo ha in
sostanza ritenuto che il contrasto ravvisato dal municipio fra la domanda di
costruzione e le previsioni del PR allo studio non fosse tale da giustificare
l'adozione di una misura retta dall'art. 65 LALPT. Non lo giustificherebbero nè
le differenze d'altezza, nè il distacco, asseritamente insufficiente da via
__________.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
misura adottata dal municipio per salvaguardare la pianificazione allo studio.
Secondo il ricorrente, il progetto in discussione, che
prevede di costruire uno stabile ad una distanza di 4 m da via __________, si
porrebbe in palese contrasto con l'arretramento che il PR allo studio prevede
di fissare a 20 m dalla strada. Il fatto che la resistente abbia aderito alle
sollecitazioni del municipio, inoltrando una domanda di costruzione
alternativa, rispettosa di questo vincolo proverebbe l'esistenza di uno studio
pianificatorio incompatibile con il progetto in esame.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la resistente, che contesta
partitamente le tesi dell'insorgente, allegando in particolare che
l'arretramento prospettato dai pianificatori non è mai stato concretamente
quantificato.
G. A titolo di complemento
istruttorio, il Tribunale cantonale amministrativo ha acquisito agli atti la
lettera 4 settembre 1992 inviata dai pianificatori comunali al municipio per
sollecitare la sospensione della domanda di costruzione inoltrata nel 1992,
siccome contraria alle previsioni del PR già allora allo studio, nonché una
sezione di via __________, datata 13.5.93, che riporta un edificio di m 10,5 ad
una distanza di 20 m dal ciglio della strada.
Delle osservazioni inoltrate dalla resistente al riguardo si
dirà semmai più avanti.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso è ricevibile in
ordine. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono in effetti
chiaramente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
-
Giusta l'art. 65 LALPT, in
mancanza di una zona di pianificazione, il municipio deve sospendere per due
anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione appare in
contrasto con uno studio pianificatorio in atto.
Lo studio pianificatorio è considerato in atto a sensi di
tale norma, quando esista un progetto sommario di piano (art. 24 RLALPT).
Una domanda di costruzione è considerata in contrasto con uno
studio pianificatorio in atto quando l'esecuzione dell'opera intralcerebbe o
comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso (art. 25 cpv. 1
RLALPT); in particolare, nel caso di costruzione di edifici e impianti su
sedimi riservati ad attrezzature o costruzioni d'interesse pubblico (cpv. 2
lett.a) o di sfruttamento del suolo non compatibile con la destinazione
prevista dal progetto di piano o di superamento sostanziale dell'indice di sfruttamento
o di edificabilità (cpv. 2 lett. b).
Differenze nelle altezze, nelle distanze e nell'indice di
occupazione non giustificano, di regola, una decisione di sospensione, tranne
nel caso di grave contrasto con il contenuto del progetto di piano (cpv. 3).
Scopi e limiti delle disposizioni che disciplinano l'adozione
di misure di salvaguardia della pianificazione sono stati correttamente ed
adeguatamente illustrati dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata. Ai
fini del presente giudizio è sufficiente un rinvio a quelle considerazioni.
- Controversa, in concreto, è
soprattutto la questione a sapere se esista uno studio pianificatorio sufficientemente
elaborato da giustificare l'adozione di un provvedimento di salvaguardia della
pianificazione retto dall'art. 65 LALPT. Non tanto in considerazione del
superamento dell'altezza prevista per la zona in questione, quanto piuttosto in
considerazione del mancato rispetto di una linea di arretramento di 20 m dal
ciglio di via __________ che il municipio sostiene di essere intenzionato ad imporre
sul fondo della resistente.
Orbene, gli accertamenti esperiti da quest'istanza non hanno
permesso di reperire elementi atti ad accreditare la tesi addotta dall'autorità
comunale, circa l'esistenza della linea di arretramento che l'ha indotta ad
adottare la misura in contestazione. Nè lo scritto 4 settembre 1992 dei
pianificatori al municipio, nè la sezione datata 13.5.93 di via __________, di
cui si è detto in narrativa configurano in effetti un progetto sommario di
piano suscettibile di giustificare l'adozione del provvedimento censurato.
Tanto meno quando si consideri che la distanza di 20 m dalla
strada indicata dalla predetta sezione non è stata ripresa dai piani elaborati
successivamente a tale data.
Vero è che il piano d'indirizzo sottoposto per preavviso
all'autorità cantonale preannuncia prescrizioni particolari sugli arretramenti
dal campo stradale, ma a tutt'oggi gli atti pianificatori non permettono di
trarre alcuna conclusione circa l'entità di questo arretramento. Se ne deve
quindi dedurre che dal profilo della distanza da via __________ non esiste uno
studio pianificatorio sufficientemente concreto a sensi dell'art. 24 RLALPT,
che permetta di sospendere la decisione sulla domanda di costruzione in base
all'art. 65 LALPT.
Invano pretende l'autorità comunale di giustificare la
controversa decisione con l'acquiescenza dimostrata dalla resistente nel 1994
di fronte alla richiesta di rielaborare il progetto in modo da rispettare un
arretramento di oltre 20 m dalla strada. La rinuncia della resistente ad
insistere per ottenere una decisione sulla domanda di "rinnovo" della
licenza originaria, che aveva lasciato scadere per mancata utilizzazione, non
sopperisce alla mancanza di uno studio pianificatorio conforme ai requisiti minimi
posti dall'art. 24 RLALPT.
Nè il provvedimento in esame si giustifica in considerazione
del superamento delle altezze previste dal PR allo studio. Non lo pretende
nemmeno il municipio, che il 18 maggio 1995 ha già rinunciato a prevalersi
delle prerogative concessegli dall'art. 65 LALPT, rilasciando alla resistente
una licenza per costruire uno stabile a 5 piani sulla parte alta del fondo.
- Così stando le cose, la
decisione governativa impugnata va senz'altro confermata siccome immune da
violazioni del diritto.
Gli atti vanno quindi rinviati al municipio, affinché,
esperita la procedura di pubblicazione tutt'ora mancante, statuisca senza
ulteriori indugi sulla domanda di costruzione ("rinnovo") inoltrata
da __________ il 27 giugno 1994.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del soccombente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 47 LE 1973; 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Il comune di __________
rifonderà alla resistente fr. 800.- (ottocento) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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