Forest clearance does not enlarge building zone

52.1996.253Altro tribunale3 mar 1997Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The applicant challenged the refusal of a permit to build a single-family house on a parcel partly shown as forest area and partly as residential zone. After a prior final decision had found the land not to be forest, the applicant argued that the building zone should extend to the newly unencumbered part and relied on municipal zoning rule art. 10.6 NAPR. The Administrative Court held that the forest-status ruling did not alter the zoning boundary, because the plan had delimited the building zone by objective terrain and parcel boundaries, not solely by the indicative forest line. The appeal was dismissed and costs of CHF 900 were imposed on the applicant.

Massima Omnilex

Art. 18 cpv. 3 LPT; art. 10 cpv. 2 e 13 LFo; art. 24 LPT; zoning boundaries and forest-status findings: a formal forest determination affects the extent of the building zone only where the zoning limit was defined exclusively by an indicative, as yet unconfirmed forest perimeter. Where the plan fixes the building zone by other objective and certain criteria, such as parcel boundaries, terrain morphology, roads or approved perimeter plans, the later forest assessment does not expand the building zone onto the freed area. Municipal provisions on dissodamento within the building zone are inapplicable to land outside the building zone.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1996.253

Data decisione, Autorità: 03.03.1997, TRAM

Incarto n. 52.96.00253

Lugano 3 marzo 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 novembre 1996 di

__________ patrocinato da: avv. __________

contro

la decisione 30 ottobre 1996 del Consiglio di Stato (n. 5559) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 giugno 1996 con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località __________ (part. n. __________ RFD);

viste le risposte:

  • 4 dicembre 1996 del Consiglio di Stato;

  • 7 dicembre 1996 di __________;

  • 9 dicembre 1996 del Dipartimento del territorio;

  • 17 gennaio 1997 del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. __________ è proprietario di un fondo situato a __________ in località __________ sulle pendici della montagna (part. n. __________ RFD). Il fondo è configurato come un quadrilatero di m 30 x 20 al quale si aggiunge un corridoio lungo una ventina di metri che scende verso la sottostante strada comunale allargandosi in modo da permettere l'edificazione di un'autorimessa. La parte superiore del fondo figura inclusa nella zona boschiva “F” definita dal PR comunale. La propaggine che scende verso la strada è invece inclusa nella zona residenziale “B” del piano suddetto.

Il 24 aprile 1995 l'impresa di costruzioni __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di accertare la natura boschiva del fondo in questione.

Con decisione 30 agosto 1995 il Governo ha stabilito che il fondo non è di natura boschiva, poiché risulta coperto da alberi silvestri per una superficie inferiore a 300 mq. Il provvedimento è cresciuto in giudicato.

B. Fondandosi su questo accertamento, il 22 marzo 1996 la __________ (in seguito __________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione sulla part. n. __________ RFD.

Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, proprietari della part. n. __________, ed il Dipartimento del territorio, che ha rilevato come il fondo risultasse escluso dalla zona edificabile e non fossero date le premesse per il rilascio di un'autorizzazione retta dall'art. 24 LPT.

C. Preso atto dell'opposizione dell'autorità cantonale, il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione con risoluzione del 17 giugno 1996.

D. Con giudizio 30 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________. In sostanza il Governo ha ritenuto che l'accertamento forestale effettuato l'anno prima non avesse modificato l'azzonamento del fondo, che è rimasto escluso dalla zona edificabile anche se dichiarato libero da vincoli forestali.

E. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata. L'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza.

La natura indicativa della zona forestale, argomenta, fa sì che i fondi adiacenti alla zona edificabile debbano venire aggregati a quest'ultima nel caso in cui venga accertato che non soggiacciono alla legislazione forestale. In questa direzione andrebbe peraltro la prassi pluriennale sviluppata dal municipio in applicazione dell'art. 10.6 NAPR; disposizione che in caso di dissodamento all'interno della zona edificabile dichiara applicabili le norme della zona limitrofa.

F. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dai vicini opponenti, che contestano partitamente le tesi dell'insorgente.

Il municipio di __________ postula invece l'accoglimento dell'impugnativa.

Considerato, in diritto

  1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente sono invero pacificamente date.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

  1. 2.1. Giusta l’art. 18 cpv. 3 LPT "l’area boschiva è definita e protetta dalla legislazione forestale", ovvero dalla legge federale sulle foreste (LFo), che a partire dal 1. gennaio 1993 è subentrata alla legge federale concernente l’alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (LVPF).

In base alla nuova legge forestale, la delimitazione fra l’area boschiva e le zone edificabili ha luogo mediante formale accertamento del carattere forestale dei fondi (cfr. art. 10 cpv. 2 e 13 LFo). Analoga soluzione vigeva nel regime retto dalla LVPF, che pur non disciplinando espressamente la problematica, attribuiva importanza decisiva all’accertamento della natura forestale dei fondi, indipendentemente dal loro azzonamento (cfr. DTF 118 Ib 434 consid. 3; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 18 N. 17 seg.).

In quest’ordine di idee, tenuto anche conto della natura dinamico-evolutiva del concetto di "bosco" (art. 1 LVPF; art. 2 Fo; DTF 116 Ib 187 consid. 4), l’art. 10.6 NAPR di __________ dispone che la zona forestale è inserita a titolo indicativo nel piano delle zone e che la stessa è soggetta alla legislazione forestale federale e cantonale.

2.2. Le zone edificabili sono costituite da comparti di territorio cartograficamente delimitati o delimitabili che includono i terreni idonei all’edificazione (cfr. art. 14 cpv. 2 e 15 LPT). Ad esse si contrappongono le zone agricole e le altre zone di utilizzazione, nelle quali l’attività edilizia è ammessa soltanto a determinate condizioni.

A differenza dell’area boschiva, che può modificarsi ed evolvere, le zone edificabili non sono definite a titolo indicativo. La delimitazione fissata dai piani di utilizzazione è imperativa. I limiti stabiliti in base alla morfologia del terreno ed ai criteri elencati dall’art. 15 LPT non sono flessibili.

Una riserva a questa regola va tuttavia fatta nel caso in cui i limiti della zona edificabile sono definiti in funzione di aree boschive riportate dai piani di utilizzazione a titolo meramente indicativo in quanto non ancora formalmente accertate giusta gli art. 10 cpv. 2 e 13 cpv. 2 LFo.

In questi casi, l'esatta estensione della zona edificabile può essere definita soltanto sulla base di formali accertamenti forestali. Se in base a tali verifiche l'area boschiva risulta più estesa di quella indicata dal piano delle zone, la zona considerata edificabile si riduce di conseguenza (stante che l'assegnazione di un terreno boschivo alla zona edificabile non è comunque atto a sottrarlo alla legislazione forestale; DTF 122 II 279 consid. 2b). Se in base all'accertamento forestale l'area boschiva risulta invece meno estesa di quella indicata dal piano delle zone, la zona edificabile si estende all'area risultante libera da vincoli forestali (cfr. STA 26.1.95 in re __________).

Queste regole sono comunque applicabili soltanto al caso in cui i limiti della zona edificabile sono definiti esclusivamente in funzione dell'estensione di aree boschive che non sono ancora state oggetto di un formale accertamento. Non valgono invece nel caso in cui i limiti della zona edificabile confinante con l'area boschiva riportata a titolo indicativo dal piano delle zone risultano comunque chiaramente definiti da altri criteri, riconducibili alla morfologia del terreno, ai confini dei fondi o ad altri riferimenti certi (p. es. perimetro del PGC, strade, sentieri, corsi d’acqua ecc.).

  1. In concreto, si deve escludere che l'accertamento forestale operato dal Consiglio di Stato possa aver indotto un corrispondente adattamento dell’estensione della zona edificabile. Il piano delle zone non delimitava in effetti la zona edificabile in funzione della sovrastante zone boschiva, fissata dal piano a titolo indicativo, bensì in funzione del confine che separa il fondo della ricorrente dalla sottostante part. n. __________ RFD. Tale azzonamento è pure confermato dal perimetro del PGC approvato dal Dipartimento delle opere sociali nel 1973.

A torto pretende la ricorrente di veder attribuito il suo fondo alla zona edificabile in applicazione dell'art. 10.6 NAPR.

Questa norma, che in caso di dissodamento all'interno della zona edificabile dichiara applicabili le disposizioni della zona limitrofa, non è applicabile al caso concreto sia perché il fondo non è situato all'interno della zona edificabile, sia perché lo stesso non è mai stato oggetto di dissodamento: intervento, quest'ultimo, che per sua natura può peraltro riferirsi unicamente a fondi appartenenti all'area forestale.

Né possono essere accreditate le considerazioni sviluppate dall'insorgente con riferimento all'autonomia comunale. L'autonomia del comune si esaurisce nella delimitazione delle zone edificabili. Una volta definito l'azzonamento, l'autonomia del comune cessa.

Essendo il fondo escluso dalla zona edificabile e non essendo date le premesse per il rilascio di una licenza fondata sull'art. 24 LPT, il ricorso va quindi respinto.

  1. In via abbondanziale, si può comunque ancora rilevare che la licenza non potrebbe essere rilasciata anche perché lesiva della distanza minima di 10 m dal bosco prescritta dall'art. 18a LALFo. La costruzione verrebbe infatti a sorgere a soli 5 m dal confine a monte del fondo, che - salvo miglior accertamento - coincide con il limite del bosco.

  2. La tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 10, 13 LFo; 18a LALFo; 10.6 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 900.-- è a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

zoningforest lawbuilding permitforest boundaryexceptional permitmunicipal autonomysetback distanceland-use planning

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the prior forest-status finding automatically enlarged the building zone onto the cleared land

Decisione estratta

No. The forest-status decision only removes forest-law constraints; it does not change zoning where the zone boundary was fixed by other objective criteria.

Motivazione estratta

The zoning plan had delimited the building zone by reference to the lower parcel boundary and the approved perimeter plan, not solely by the indicative forest line. The exceptional rule that the building zone expands or shrinks with a later forest determination applies only when the zoning limit was defined exclusively by an unconfirmed forest area.

Questione giuridica chiave

Whether municipal ordinance art. 10.6 NAPR entitled the applicant to build on the disputed land

Decisione estratta

No. The rule on dissodamento within the building zone was inapplicable because the parcel lies outside the building zone and was never the object of forest clearing.

Motivazione estratta

Dissodamento can only concern forest land, and the ordinance presupposes land already within the building zone.

Questione giuridica chiave

Whether a permit could be granted under Art. 24 LPT despite the zoning situation

Decisione estratta

No. The land remained outside the building zone and the conditions for an exception under Art. 24 LPT were not met.

Motivazione estratta

Since the parcel is not in the building zone, ordinary building rights do not apply and no sufficient basis for an exceptional permit was shown.

Questione giuridica chiave

Whether the project complied with the minimum distance from the forest

Decisione estratta

The court observed in passing that the project would also likely violate the 10-meter forest setback because the building would stand only 5 meters from the upper boundary, which appears to coincide with the forest edge.

Motivazione estratta

This was an additional, alternative reason reinforcing refusal of the permit.

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