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Numero d'incarto:
52.1996.253
Data decisione, Autorità:
03.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00253
Lugano
3 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 19 novembre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 30 ottobre 1996 del Consiglio di Stato (n. 5559) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 giugno
1996 con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso di costruire
una casa d'abitazione monofamiliare in località __________ (part. n.
__________ RFD);
viste le risposte:
-
4 dicembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
7 dicembre 1996 di __________;
-
9 dicembre 1996 del Dipartimento
del territorio;
-
17 gennaio 1997 del comune di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario di
un fondo situato a __________ in località __________ sulle pendici della
montagna (part. n. __________ RFD). Il fondo è configurato come un quadrilatero
di m 30 x 20 al quale si aggiunge un corridoio lungo una ventina di metri che
scende verso la sottostante strada comunale allargandosi in modo da permettere
l'edificazione di un'autorimessa. La parte superiore del fondo figura inclusa
nella zona boschiva “F” definita dal PR comunale. La propaggine che scende
verso la strada è invece inclusa nella zona residenziale “B” del piano
suddetto.
Il 24 aprile 1995 l'impresa di costruzioni __________ ha
chiesto al Consiglio di Stato di accertare la natura boschiva del fondo in
questione.
Con decisione 30 agosto 1995 il Governo ha stabilito che il
fondo non è di natura boschiva, poiché risulta coperto da alberi silvestri per una
superficie inferiore a 300 mq. Il provvedimento è cresciuto in giudicato.
B. Fondandosi su questo
accertamento, il 22 marzo 1996 la __________ (in seguito __________) ha chiesto
al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione sulla
part. n. __________ RFD.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti,
proprietari della part. n. __________, ed il Dipartimento del territorio, che
ha rilevato come il fondo risultasse escluso dalla zona edificabile e non
fossero date le premesse per il rilascio di un'autorizzazione retta dall'art.
24 LPT.
C. Preso atto dell'opposizione
dell'autorità cantonale, il municipio di __________ ha respinto la domanda di
costruzione con risoluzione del 17 giugno 1996.
D. Con giudizio 30 ottobre 1996
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dalla __________. In sostanza il Governo ha ritenuto
che l'accertamento forestale effettuato l'anno prima non avesse modificato
l'azzonamento del fondo, che è rimasto escluso dalla zona edificabile anche se
dichiarato libero da vincoli forestali.
E. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata. L'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure
sollevate senza successo in prima istanza.
La natura indicativa della zona forestale, argomenta, fa sì
che i fondi adiacenti alla zona edificabile debbano venire aggregati a
quest'ultima nel caso in cui venga accertato che non soggiacciono alla
legislazione forestale. In questa direzione andrebbe peraltro la prassi
pluriennale sviluppata dal municipio in applicazione dell'art. 10.6 NAPR;
disposizione che in caso di dissodamento all'interno della zona edificabile
dichiara applicabili le norme della zona limitrofa.
F. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dai vicini opponenti, che
contestano partitamente le tesi dell'insorgente.
Il municipio di __________ postula invece l'accoglimento dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente sono invero
pacificamente date.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Giusta l’art. 18 cpv.
3 LPT "l’area boschiva è definita e protetta dalla legislazione
forestale", ovvero dalla legge federale sulle foreste (LFo), che a partire
dal 1. gennaio 1993 è subentrata alla legge federale concernente l’alta
vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (LVPF).
In base alla nuova legge forestale, la delimitazione fra
l’area boschiva e le zone edificabili ha luogo mediante formale accertamento
del carattere forestale dei fondi (cfr. art. 10 cpv. 2 e 13 LFo). Analoga
soluzione vigeva nel regime retto dalla LVPF, che pur non disciplinando
espressamente la problematica, attribuiva importanza decisiva all’accertamento
della natura forestale dei fondi, indipendentemente dal loro azzonamento (cfr.
DTF 118 Ib 434 consid. 3; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 18 N. 17 seg.).
In quest’ordine di idee, tenuto anche conto della natura
dinamico-evolutiva del concetto di "bosco" (art. 1 LVPF; art. 2 Fo;
DTF 116 Ib 187 consid. 4), l’art. 10.6 NAPR di __________ dispone che la zona
forestale è inserita a titolo indicativo nel piano delle zone e che la stessa è
soggetta alla legislazione forestale federale e cantonale.
2.2. Le zone edificabili sono
costituite da comparti di territorio cartograficamente delimitati o
delimitabili che includono i terreni idonei all’edificazione (cfr. art. 14 cpv.
2 e 15 LPT). Ad esse si contrappongono le zone agricole e le altre zone di
utilizzazione, nelle quali l’attività edilizia è ammessa soltanto a determinate
condizioni.
A differenza dell’area boschiva, che può modificarsi ed
evolvere, le zone edificabili non sono definite a titolo indicativo. La delimitazione
fissata dai piani di utilizzazione è imperativa. I limiti stabiliti in base
alla morfologia del terreno ed ai criteri elencati dall’art. 15 LPT non sono
flessibili.
Una riserva a questa regola va tuttavia fatta nel caso in cui
i limiti della zona edificabile sono definiti in funzione di aree boschive
riportate dai piani di utilizzazione a titolo meramente indicativo in quanto
non ancora formalmente accertate giusta gli art. 10 cpv. 2 e 13 cpv. 2 LFo.
In questi casi, l'esatta estensione della zona edificabile
può essere definita soltanto sulla base di formali accertamenti forestali. Se
in base a tali verifiche l'area boschiva risulta più estesa di quella indicata
dal piano delle zone, la zona considerata edificabile si riduce di conseguenza
(stante che l'assegnazione di un terreno boschivo alla zona edificabile non è
comunque atto a sottrarlo alla legislazione forestale; DTF 122 II 279 consid.
2b). Se in base all'accertamento forestale l'area boschiva risulta invece meno
estesa di quella indicata dal piano delle zone, la zona edificabile si estende
all'area risultante libera da vincoli forestali (cfr. STA 26.1.95 in re __________).
Queste regole sono comunque applicabili soltanto al caso in
cui i limiti della zona edificabile sono definiti esclusivamente in funzione
dell'estensione di aree boschive che non sono ancora state oggetto di un
formale accertamento. Non valgono invece nel caso in cui i limiti della zona
edificabile confinante con l'area boschiva riportata a titolo indicativo dal
piano delle zone risultano comunque chiaramente definiti da altri criteri,
riconducibili alla morfologia del terreno, ai confini dei fondi o ad altri
riferimenti certi (p. es. perimetro del PGC, strade, sentieri, corsi d’acqua
ecc.).
- In concreto, si deve
escludere che l'accertamento forestale operato dal Consiglio di Stato possa
aver indotto un corrispondente adattamento dell’estensione della zona
edificabile. Il piano delle zone non delimitava in effetti la zona edificabile
in funzione della sovrastante zone boschiva, fissata dal piano a titolo
indicativo, bensì in funzione del confine che separa il fondo della ricorrente
dalla sottostante part. n. __________ RFD. Tale azzonamento è pure confermato
dal perimetro del PGC approvato dal Dipartimento delle opere sociali nel 1973.
A torto pretende la ricorrente di veder attribuito il suo
fondo alla zona edificabile in applicazione dell'art. 10.6 NAPR.
Questa norma, che in caso di dissodamento all'interno della zona
edificabile dichiara applicabili le disposizioni della zona limitrofa, non è
applicabile al caso concreto sia perché il fondo non è situato all'interno
della zona edificabile, sia perché lo stesso non è mai stato oggetto di
dissodamento: intervento, quest'ultimo, che per sua natura può peraltro
riferirsi unicamente a fondi appartenenti all'area forestale.
Né possono essere accreditate le considerazioni sviluppate dall'insorgente
con riferimento all'autonomia comunale. L'autonomia del comune si esaurisce
nella delimitazione delle zone edificabili. Una volta definito l'azzonamento,
l'autonomia del comune cessa.
Essendo il fondo escluso dalla zona edificabile e non essendo
date le premesse per il rilascio di una licenza fondata sull'art. 24 LPT, il
ricorso va quindi respinto.
-
In via abbondanziale, si
può comunque ancora rilevare che la licenza non potrebbe essere rilasciata
anche perché lesiva della distanza minima di 10 m dal bosco prescritta
dall'art. 18a LALFo. La costruzione verrebbe infatti a sorgere a soli 5 m dal
confine a monte del fondo, che - salvo miglior accertamento - coincide con il
limite del bosco.
-
La tassa di giustizia segue
la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 10, 13 LFo; 18a LALFo; 10.6 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60,
61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
900.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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