AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.251
Data decisione, Autorità:
17.12.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00251
Lugano
17 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 19 novembre 1996 di
patr.
da avv. __________
contro
la
decisione 30 ottobre 1996, no. 5561, del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 16 luglio
1996 con cui il municipio di __________ ha parzialmente revocato la licenza
edilizia 12 settembre 1995 rilasciata loro in variante per la costruzione in
corso sulla part. no. __________ RFD ed ha respinto due ulteriori domande di
variante inoltrate per il medesimo oggetto;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16 gennaio 1995 il
municipio di __________ ha rilasciato ad __________, __________ e __________ il
permesso di costruire uno stabile di 12 appartamenti su un terreno situato
all'intersezione fra il torrente __________ e la strada cantonale che conduce a
__________ (part. n. __________ RF; zona R3P). Il progetto approvato prevedeva
la realizzazione di 22 posteggi esterni e di un'autorimessa interrata con 12 posteggi.
B. Nel luglio 1995 il fondo
dedotto in edificazione è stato frazionato, scorporando la superficie sulla
quale era prevista la costruzione dell'immobile, che è andata a costituire la
nuova part. n. __________ RFD. L'area riservata alla costruzione di 22 posteggi
esterni è rimasta attribuita alla part. n. __________ RFD. Il 3 luglio 1995 l'autorità
comunale ha dato il suo benestare al frazionamento.
C. Il 18 luglio 1995 i
beneficiari della licenza hanno notificato al municipio di __________
l'intenzione di modificare la suddivisione interna degli appartamenti,
riducendoli da 12 a 9. La volumetria e la SUL dell'immobile rimanevano immutate.
I piani annessi alla notifica prevedevano pure di ridurre il
numero di posteggi sotterranei da 12 a 10 (8 interrati e 2 esterni), riducendo
le dimensioni dell'autorimessa interrata sul lato W dello stabile. Nessun cenno
veniva fatto in relazione ai 22 posteggi esterni previsti sulla part. no.
__________ RFD.
Previa pubblicazione, il 12 settembre 1995 il municipio di
__________ ha approvato la variante notificatagli.
D. Il 27 novembre 1995 i
beneficiari della licenza hanno venduto ai qui ricorrenti __________ e
__________ il fondo sul quale era prevista la costruzione dell'immobile (part.
n. __________ RFD). I nuovi proprietari del fondo hanno iniziato i lavori nel
gennaio del 1996.
E. Il 22 maggio,
rispettivamente il 10 giugno 1996, __________ e __________ hanno notificato al
municipio l'intenzione di ridurre le dimensioni dell'autorimessa interrata,
spostando in superficie 6 dei 10 posteggi interrati previsti dalla variante
approvata il 12 settembre 1995.
F. Con decisione 16 luglio 1996
il municipio di __________ ha parzialmente revocato la licenza 12 settembre
1995 che aveva rilasciato in variante ai precedenti proprietari del fondo,
limitandola alla riduzione del numero degli appartamenti.
L'autorità comunale ha considerato che con la riduzione del numero
degli appartamenti da 12 a 9 si sarebbero comunque ancora dovuti realizzare 15
posteggi (12 per i 6 appartamenti di 104 mq ed altri 3 per i rimanenti 3
appartamenti di 84 mq). Contestualmente ha quindi stabilito che la notifica di
variante del 18 luglio 1995 inoltrata dai precedenti proprietari era respinta
nella misura in cui era riferita alla riduzione a 10 del numero dei posteggi.
Con la stessa decisione il municipio ha poi respinto anche le
varianti del 22 maggio e del 10 giugno 1996 ed ha ingiunto ai ricorrenti di
presentare una variante che prevedesse la realizzazione di 15 posteggi.
G. Con giudizio 30 ottobre 1996
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________ e __________.
Dopo aver rilevato che la licenza 12 settembre 1995 non rispettava
il numero minimo di posteggi prescritto dall'art. 40 NAPR, il Governo ha
anzitutto ritenuto che le ultime varianti non potessero essere approvate perché
indirettamente legittimavano una situazione non conforme al diritto.
Fatta questa premessa, il Consiglio di Stato ha poi
confermato la parziale revoca della licenza 12 settembre 1995, ritenendo che
l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo prevalesse su quello dei
ricorrenti alla sicurezza del diritto.
H. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa
risoluzione municipale. Nel contempo sollecitano l'approvazione delle varianti
22 maggio e 10 giugno 1996.
Rievocata la fattispecie, i ricorrenti ripropongono in questa
sede le censure sollevate senza successo con riferimento alla revoca della
licenza con cui il municipio ha fra l'altro autorizzato la riduzione a 10 del
numero di posteggi inizialmente previsti. Il provvedimento, argomentano, non
sarebbe sorretto da un sufficiente interesse pubblico e risulterebbe lesivo dei
principi della buona fede e della sicurezza del diritto.
I. All'accoglimento del
ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti sono pacificamente
date (art. 21 LE e 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni in esame, il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo
chiesto dai ricorrenti non è per nulla necessario, poiché i fatti sono chiari e
non richiedono ulteriori accertamenti.
- Revoca
2.1. La revoca di un atto amministrativo dipende per
principio dall'esito del confronto tra due interessi antitetici: quello
riferito all'attuazione del diritto oggettivo e quello relativo alla sicurezza
del diritto. Se quest'ultimo prevale, l'atto è irrevocabile (DTF 115 I b 155;
109 I b 252; 107 I b 35 seg; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung
V ed. N. 41 B II; Scolari, Diritto amministrativo, vol I N. 219).
Ciò si verifica soprattutto nel caso in cui la decisione è
stata adottata nell'ambito di un procedimento in cui gli interessi pubblici e
privati sono stati esaurientemente esaminati, rispettivamente nel caso in cui
l'interessato abbia in buona fede fatto uso dei diritti riconosciutigli.
Permessi di costruzione rilasciati in contrasto con il
diritto edilizio sostanziale possono in linea di massima essere revocati
soltanto prima dell'inizio dei lavori. Una revoca successiva è possibile
soltanto nel caso in cui la licenza disattenda interessi pubblici
particolarmente significativi. Di regola, in questi casi, è dovuto un risarcimento
(Imboden Rhinow, op. cit. N 41 B V a 1; Scolari, Commentario della LE, ad art.
44 N 31 e rimandi).
2.2. Con la risoluzione 16 luglio 1996, il municipio di
__________ ha revocato la decisione 12 settembre 1995 con cui aveva autorizzato
in variante i titolari della licenza edilizia 16 gennaio 1995 a ridurre da 12 a
9 il numero degli appartamenti e da 34 a 10 quello dei posteggi.
E' pacifico che il numero di posteggi previsto dalla variante
in questione (10) non è conforme alle prescrizioni (art. 40 NAPR). Nemmeno i
ricorrenti contestano che per i 9 appartamenti occorrano almeno 15 posteggi: 12
per i 6 appartamenti di 104 mq e 3 per i 3 appartamenti di 84 mq.
Pacifico è pure che la revoca è intervenuta quando i lavori
di costruzione erano da tempo iniziati.
Controversa è unicamente la questione a sapere se la
violazione del diritto tardivamente riscontrata dal municipio pregiudichi l'interesse
all'attuazione del diritto oggettivo in misura talmente grave da legittimare un
provvedimento di revoca.
Orbene, contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze,
l'interesse alla sicurezza del diritto appare chiaramente prevalente sul
principio di legalità dell'amministrazione.
A differenza di altri interessi pubblici, quali sono quelli
riferiti alla sicurezza ed all'igiene delle costruzioni, quello concernente la
disponibilità di posteggi per le auto non è di importanza tale da giustificare
la revoca di una licenza cresciuta in giudicato formale e già utilizzata. Prova
ne è che l'interesse che suffraga l'obbligo di dotare le costruzioni di un
numero sufficiente di posteggi non esclude a priori la possibilità di sostituire
la prestazione reale richiesta con un contributo in denaro.
E' ben vero che al momento della decisione di revoca, i
lavori di sistemazione esterna non erano ancora iniziati. Tale circostanza non
permette tuttavia di deludere la fiducia riposta dai ricorrenti nella licenza
rilasciata ai precedent proprietari del fondo. Determinante è in effetti
l'apertura del cantiere e non l'avvio dei lavori di realizzazione di una
singola parte della costruzione.
Ne discende che la controversa decisione di revoca deve
essere annullata assieme al giudizio governativo che perviene a tutelarla
attraverso una palese sopravvalutazione dell'interesse riferito alla sicurezza
del diritto.
Va da sé che non essendo date le premesse per revocare parzialmente
la licenza in questione non sono nemmeno dati i presupposti per imporre un
contributo sostitutivo per posteggi mancanti.
- Con la decisione 16 luglio
1996 qui in esame, il municipio di __________ si è pure rifiutato di
autorizzare la variante 22 maggio / 10 giugno 1996 volta a realizzare in
superficie 4 degli 8 posteggi interrati.
A torto, perché la variante in discussione aveva per oggetto
soltanto le modalità di realizzazione dei 10 posteggi previsti dalla licenza 12
settembre 1995, che il municipio intendeva parzialmente revocare. Vero è che il
numero di questi posteggi non era conforme alle prescrizioni dell'art. 40 NAPR.
Tale circostanza è tuttavia irrilevante, poiché la variante in oggetto non
toccava minimamente questo aspetto. I ricorrenti si limitavano a chiedere di
essere autorizzati a costruire in superficie 4 degli 8 posteggi che avevano
inizialmente previsto di costruire nel sottosuolo. Contrariamente a quanto
assume il Consiglio di Stato, approvando la variante, di per sè conforme al
diritto edilizio, il municipio non avrebbe quindi affatto confermato che i
ricorrenti erano tenuti a realizzare soltanto 10 posteggi invece dei 15
prescritti. L'autorità comunale avrebbe soltanto stabilito che 4 dei posteggi
che i ricorrenti erano tenuti a realizzare potevano essere approntati in
superficie invece che sotto il livello del suolo.
In altri termini: non potendosi comunque esigere che i
ricorrenti realizzino più dei 10 posteggi previsti dalla licenza del 12 settembre
1995, non v'è motivo per imporre che queste opere vengano allestite in un modo
piuttosto che in un altro.
Così stando le cose, il ricorso va accolto anche su questo
punto, annullando interamente la decisione governativa impugnata e rinviando
gli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta per le ultime due
varianti.
- Dato che il comune non è
comparso in difesa di suoi interessi specifici, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 40 NAPR di Gerra Piano; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto:
§. di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 30 ottobre 1996, no.
5561, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 16 luglio 1996 del
municipio di __________
-
Gli atti sono rinviati al
municipio di __________ affinché rilasci la licenza per le varianti
22.5/10.6.96.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Il comune di
____________________ rifonderà ai ricorrenti fr. 1'200.-- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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