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Numero d'incarto:
52.1996.220
Data decisione, Autorità:
20.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00220
Lugano
20 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 25 settembre 1996 di
contro
la
decisione 11 settembre 1996 (no. 4664) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 luglio 1996
con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli
ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 14 ottobre 1996 del
consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18 settembre 1995, attorno
alle ore 13.10, una pattuglia della Polizia comunale di __________ ha potuto
constatare, mediante apparecchiatura radar, che lungo via __________, laddove
vige il limite generale di 50 km/h, è transitata ad una velocità di 90 km/h
(dedotta la tolleranza) una motocicletta di marca Yamaha 125, targata TI
__________, intestata al ricorrente __________
Il conducente del predetto veicolo non è stato fermato dalla
polizia.
B. Per i fatti sopra descritti,
il Dipartimento delle istituzioni con decisione 3 novembre 1995, no. 32062/910,
ha inflitto __________ una multa di fr. 460, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 100.-- e alle spese di fr. 30.--, per violazione dei limiti di velocità.
Contro la predetta decisione dipartimentale il __________ ha
interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, il quale con sentenza
10 maggio 1996, cresciuta in giudicato, ha confermato il giudizio impugnato,
individuando nel ricorrente il vero autore dell'infrazione in questione.
Atteso l'esito del procedimento penale, la Sezione della
circolazione ha risolto il 4 luglio 1996 di revocare a __________ la licenza di
condurre a scopo di ammonimento per un periodo di 6 mesi, tra il 5 settembre
1996 e il 4 marzo 1997.
Nella commisurazione del provvedimento, l'autorità
amministrativa ha tra le altre cose tenuto conto del fatto che il __________ è
già stato oggetto di due misure di revoca della licenza di condurre per eccesso
di velocità dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993 e dal 30 maggio 1994 al 29
agosto 1994, per cui egli è da considerare recidivo ai sensi della LCS.
La predetta decisione è stata resa in applicazione degli art.
16 cpv. 3 lett. a), 17 cpv. 1 lett. c), 32 cpv. 2 e 3 LCS; 4a cpv. 1 e 5 ONC.
C. Con ricorso 19 luglio 1996,
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento
della decisione di revoca.
In quella sede ha sostenuto di non essere l'autore
dell'infrazione erroneamente imputatagli dalle autorità: infatti, come già
inutilmente esposto nel corso del procedimento contravvenzionale, al momento
dei fatti in oggetto la sua motocicletta era guidata da tale __________, al
quale l'aveva ceduta in prestito in quei giorni.
D. Con giudizio 11 settembre
1996, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso.
Il Governo cantonale, rilevato come nel caso di specie
l'autorità amministrativa sia in pratica vincolata dagli accertamenti di fatto
operati dalle istanze penali, ha ritenuto che alla luce delle argomentazioni
contenute nella sentenza 10 maggio 1996 del Tribunale cantonale amministrativo
non vi sia più spazio per mettere in dubbio l'identità dell'autore
dell'infrazione.
Il Consiglio di Stato ha poi considerato sostanzialmente
proporzionata alle circostanze del caso la durata del provvedimento pronunciato
nei confronti dell'insorgente, visto tra l'altro che quest'ultimo è recidivo.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento.
Contestando nuovamente di essere l'autore dell'infrazione addebitatagli,
chiede che al fine di accertare nel modo corretto i fatti in oggetto, siano
assunte delle testimonianze atte a dimostrare che il 18 settembre 1995 alla
guida della sua motocicletta vi era il signor __________ e che da parte sua non
vi è mai stata alcuna ammissione di responsabilità davanti agli organi di polizia.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle argomentazioni poste a
fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS.
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle
prove notificate dall'insorgente, che non appaiono invero idonee a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art
18 PAmm).
A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale
ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico
dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in
linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia
intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso
sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid.
2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid.
3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della
licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto
contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare
l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale
anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una
procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la
decisione penale si basi essenzialmente su rilevamenti operati mediante
strumentazione tecnica e su di un rapporto allestito dalla Polizia comunale di
__________. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista
la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere (come nel caso in
oggetto) che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento
concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di
far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa
o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il
procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che
era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede
penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro
il giudizio emanato in tale procedura.
Ora, nel caso in esame il ricorrente ha di fatto accettato la
sentenza 10 maggio 1996 del Tribunale cantonale amministrativo in materia contravvenzionale,
non avendo contro di essa inoltrato alcun ricorso al Tribunale federale. Così
facendo, egli ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il
contenuto, motivo per il quale non è più legittimato a rimettere in discussione
fatti ormai definitivamente accertati in altra sede.
- Secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della
revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di
una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1
CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti
amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante
di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione
della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und
Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der
Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta
norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul
ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone
in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in
re Canonica; STA 21. 10. 1996 in re Terzi).
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata
se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art.
16 cpv. 3 LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv.
2 OAC).
La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore
ad un periodo di sei mesi se la licenza gli deve essere revocata a causa di
un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art.
17 cpv. 1 lett. c) LCS).
- Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità
massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre
anche quando le condizioni della circolazione erano nel caso concreto favorevoli
e la reputazione del conducente è buona (DTF 119 Ib 154, consid. 2a; 113 Ib
143, consid. 3c; 108 Ib 65, consid. 1).
Qualora venga accertato un superamento chiaramente superiore
a 30 km/h del limite di velocità le competenti autorità cantonali sono
obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a)
LCS, senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso ( DTF 119 Ib 145, consid.
2a; 118 IV 188, consid. 2b).
- Nella fattispecie in esame,
risulta dagli atti ed è stato accertato in modo vincolante in sede penale, che
il ricorrente ha circolato nell'abitato di __________ con la sua motocicletta
targata TI __________ ad una velocità di 90 km/h (già dedotto il margine di
tolleranza) laddove vige il limite generale di 50 km/h.
Il ricorrente ha quindi oltrepassato di ben 40 km/h la
velocità consentita.
Considerati i principi giurisprudenziali sopra esposti, la
revoca della licenza di condurre si impone dunque come una misura
amministrativa obbligatoria.
- Quanto alla durata del
provvedimento, richiamati i criteri di commisurazione sanciti dall'art. 33 cpv.
2 OAC, va detto quanto segue.
Dagli atti trasmessi dalla Sezione della circolazione, è
emerso che il 19 gennaio 1993 quest'ultima ha pronunciato nei confronti del
ricorrente la revoca della licenza di condurre per un periodo di 6 mesi per
avere circolato con un'autovettura a velocità eccessiva ed inadeguata, per poi
perdere la padronanza di guida e uscire dal campo stradale.
Inoltre il 3 giugno 1994 la Sezione della circolazione ha
proceduto a nuovamente revocargli la licenza per un periodo di 3 mesi tra il 30
maggio 1994 e il 29 agosto 1994 sempre per velocità eccessiva e altre peripezie
al volante.
__________ non è dunque affatto persona che gode di buona
reputazione quale conducente di veicoli a motore; anzi, i precedenti a suo
carico dimostrano semmai una scarsissima propensione al ravvedimento.
Da quanto appena esposto emerge inoltre che egli è chiaramente
recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c), essendo trascorsi solo dodici
mesi e mezzo tra il momento in cui si sono svolti i fatti qui in esame e il
termine del precedente periodo di revoca.
Già questo basta a giustificare la durata del provvedimento
litigioso; durata che - va sottolineato - è comunque stata contenuta al minimo
previsto dalla legge per i casi di recidiva, mentre che la gravità
dell'infrazione commessa, nonché la totale assenza di attenuanti a favore del
ricorrente avrebbero anche potuto giustificare una misura amministrativa più
severa. Malgrado ciò la decisione impugnata merita di essere integralmente
confermata. Infatti, tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa
effettiva, dei precedenti e dell'assenza di ogni necessità a far uso del
veicolo per motivi professionali, la commisurazione della durata del periodo di
revoca operata dalle precedenti istanze appare tutto sommato ancora conforme al
diritto ed adeguata alle circostanze.
Stante tutto quanto precede, il gravame va dunque respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm)
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. a), 17 cpv. 1 lett. c), 32 cpv. 2 e 3, 90 LCS;
4a cpv. 1 e 5 ONC, 30 cpv. 2 OAC; 12a LALCS; 3, 18, 31, 60, 61, 62, PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- (ottocento) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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