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Numero d'incarto:
52.1996.211
Data decisione, Autorità:
20.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00197-211
Lugano
20 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 5 e 20 settembre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
le
decisioni 27 agosto (n. 2051) e 6 settembre 1996 (n. 2124) mediante le quali
il municipio di __________ ha inflitto all'insorgente tre multe di fr. 100.-,
150.- e 200.- per violazione dell'ordinanza municipale sugli esercizi
pubblici;
viste le risposte 19 settembre e 7
ottobre 1996 del municipio di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzioni del 27
agosto e del 6 settembre 1996, il municipio di __________ ha inflitto al
ricorrente __________, gerente dell'esercizio pubblico __________, in via
__________ tre multe di fr. 100.-, 150.- e 200.- per altrettante violazioni dell'art.
4 cpv. 2 dell'ordinanza municipale sugli esercizi pubblici (OMEP), che
prescrive di cessare alle 2200 il servizio di ristorazione all'aperto.
Oltre alla norma succitata, le decisioni richiamavano gli art.
145 e segg. LOC ed indicavano la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato
entro il termine di 15 giorni.
B. Contro le predette
risoluzioni municipali __________ è insorto direttamente davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che le prescrizioni emanate dal municipio sugli
orari di chiusura del servizio all'aperto degli esercizi pubblici non sono
sorrette da un sufficiente interesse pubblico e ledono il principio di
proporzionalità
C. All'accoglimento dei gravami
si oppone l'esecutivo di __________, con argomenti che saranno ripresi, per
quanto necessario, qui di seguito.
Considerato, in
diritto
- Prima di eventualmente
entrare nel merito dei ricorsi, occorre verificare se siano ricevibili dal
profilo della competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm)
Il ricorso a questo Tribunale non è infatti dato per clausola
generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo, ovvero soltanto nei
casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm).
1.1. Giusta l'art. 72 LEsPub 1994, "contro le
decisioni dei municipi e del Dipartimento delle istituzioni in materia contravvenzionale,
l'interessato ha la facoltà di ricorrere nel termine di 15 giorni al Tribunale
cantonale amministrativo".
Di principio, le decisioni di multa adottate dai municipi
sono appellabili al Consiglio di Stato (art. 148 cpv. 2 LOC). Contro le decisioni
del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Le
decisioni dei dipartimenti in materia contravvenzionale sono invece
direttamente impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo (art. 4 LPContr).
Ai procedimenti contravvenzionali promossi dai municipi sono
applicabili gli art. 145 seg. LOC. Quelli avviati dall'autorità cantonale soggiaciono
invece alle disposizioni della LPContr.
Per motivi che sfuggono a questo tribunale, l'art. 72 LEsPub
si scosta dall'ordinamento delle competenze definito dagli art. 148 cpv. 2 e 3
LOC e 4 LPContr, permettendo di impugnare direttamente davanti al Tribunale
cantonale amministrativo le decisioni di multa pronunciate dai municipi in
applicazione della LEsPub. Parallelamente, l'art. 66 LEsPub sottopone i
procedimenti contravvenzionali alla LPContr, senza operare alcuna distinzione
tra quelli promossi dall'autorità cantonale e quelli avviati dal municipio.
A questa deroga all'ordinamento delle competenze definito
dagli art. 148 cpv. 2 e 3 LOC e 4 LPContr ci si deve in ogni caso attenere in
forza del principio lex specialis derogat legi generali.
1.2. La deroga introdotta dall'art. 72 LEsPub all'ordinamento
delle competenze sancito dall'art. 148 cpv. 2 e 3 LOC vale comunque soltanto
nell'ambito delle contravvenzioni inflitte dal municipio in base alla LEsPub.
Non è quindi applicabile nei casi in cui la decisione di multa adottata dal
municipio si fonda su altre disposizioni.
Per stabilire quali decisioni di multa rese dal municipio
siano direttamente impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo occorre
far capo all'art. 67 LEsPub, che delimita lo ius puniendi delegato ai municipi
dalla stessa LEsPub.
La norma in questione stablisce che "le infrazioni in
materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura e di
deroghe sono punite dall'autorità concedente. Ogni altra infrazione è invece di
competenza del dipartimento". Lo ius puniendi riservato ai municipi
dalla LEsPub non va quindi oltre i limiti delle competenze decisionali che la
stessa legge delega all'autorità comunale.
Sono pertanto impugnabili direttamente a questo tribunale unicamente
le decisioni di multa pronunciate dal municipio nell'ambito di infrazioni
riferite a permessi accordati dalla stessa autorità comunale in applicazione
delle competenze delegatele dalla LEsPub. In particolare, possono essere
direttamente dedotte davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni
di multa adottate dal municipio in seguito ad infrazioni a permessi speciali
rilasciati in forza dell'art. 31 LEsPub, ad inosservanza delle deroghe d'orario
concesse in base all'art. 38 LEsPub ed a violazioni degli orari di apertura e
di chiusura dei locali notturni fissati dallo stesso municipio giusta l'art. 39
LEsPub.
- Nell'evenienza concreta, le
multe inflitte dal municipio di __________ al ricorrente si fondano su asserite
violazioni dell'art. 4 cpv. 2 OMEP, che impone determinati limiti d'orario al
servizio esterno degli esercizi pubblici.
Le infrazioni ascritte all'insorgente sono invero riferite ad
orari di apertura, rispettivamente di chiusura degli esercizi pubblici. Esse
non sono tuttavia riconducibili ad una violazione di prescrizioni d'orario
fissate dal municipio in forza di competenze delegategli dalla LEsPub. Non
hanno in particolare per oggetto inosservanze di orari di apertura o di
chiusura "concessi" dal municipio in base a competenze decisionali
delegategli dagli art. 31, 38 o 39 LEsPub.
Hanno per oggetto violazioni di orari di apertura o di
chiusura degli esercizi pubblici, che il municipio di __________, a torto od a
ragione, ha fissato in modo autonomo e non in base ad una corrispondente delega
della LEsPub. In tema di orari d'apertura, la LEsPub attribuisce infatti
all'autorità comunale unicamente la facoltà di imporre, all'interno delle fasce
d'orario prescritte (0500 - 0100), aperture superiori alle otto ore imposte
come minimo, rispettivamente di coordinare i giorni di riposo settimanale, per
garantire un minimo di esercizi pubblici aperti (cfr. art. 37 cpv. 1 e 2 LEsPub).
Non essendo riferite alla violazione di prescrizioni
d'apertura o chiusura emanate dal municipio in base a competenze delegategli
dalla LEsPub, il perseguimento delle stesse non può quindi nemmeno fondarsi
sulle competenze penali delegate all'autorità comunale dall'art. 67 LEsPub. Ne
discende che le multe inflitte dal municipio di __________ non sono
direttamente impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo giusta l'art. 72
LEsPub.
I ricorsi devono quindi essere dichiarati irricevibili e
trasmessi al Consiglio di Stato, competente ad evaderli giusta l'art. 148 cpv.
2 LOC (art. 4 PAmm).
- Dato l'esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 37 cpv. 1 e 2, 38, 39, 66, 67, 72 LEsPub 1994, 4 LPContr, 148 cpv. 2 e
3 LOC, 3, 18, 28, 31, 51, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono irricevibili.
-
Gli atti sono trasmessi al
Consiglio di Stato per competenza.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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