AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.210
Data decisione, Autorità:
04.12.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00210
Lugano
4 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 settembre 1996 di
contro
la
risoluzione 28 agosto 1996 (n. 4235) del Consiglio di Stato che, in
accoglimento del ricorso 12 giugno 1996 di __________, ha annullato le
deliberazioni 3 giugno 1996 con cui il consiglio comunale di __________ ha
nominato __________, qui ricorrente, membro della commissione della gestione
e membro delegato dal comune nel consiglio consortile del consorzio centro
sociale per anziani della __________;
viste le risposte:
a) al ricorso 16 settembre 1996:
-
27 settembre 1996 del municipio di
__________;
-
30 settembre 1996 del Presidente
del Consiglio comunale di __________;
-
30 settembre 1996 di __________;
-
30 settembre 1996 di __________;
-
3 ottobre 1996 del Consiglio di
Stato;
b) alla domanda di revoca dell'effetto sospensivo 30
settembre 1996 di __________:
-
10 ottobre 1996 di __________;
-
10 ottobre 1996 del municipio di __________;
-
14 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
c)
alla completazione del ricorso 30 ottobre 1996:
-
13 novembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
15
novembre 1996 del Presidente del Consiglio comunale di __________;
-
15
novembre 1996 di __________;
-
16
novembre 1996 di __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il consiglio comunale di
__________ é stato convocato in seduta costitutiva il giorno 3 giugno 1996 per
deliberare, tra l'altro, sulla nomina delle commissioni permanenti del
Legislativo e sull'elezione dei membri delegati dal comune nei consorzi cui
esso partecipa.
b) Trattandosi di nominare i membri della commissione della gestione
(trattanda n. 6) il capogruppo __________ /Indipendenti (in seguito:
__________), __________, ha proposto a nome del suo gruppo egli stesso e
__________, presidente del Legislativo. A questo punto il sindaco ha eccepito
l'incompatibilità di __________ ad occupare quella carica, essendo egli già membro
della commissione amministratrice dell'azienda acqua potabile. Dopo una
sospensione della seduta, il gruppo __________ ha riconfermato la proposta di
__________. __________, membro del detto gruppo, ha a questo punto proposto
__________, parimenti facente parte del gruppo __________. Messe ai voti le due
proposte, il candidato __________ ha raccolto 11 voti, il candidato __________
14, per cui é stato dichiarato eletto quest'ultimo.
c) Trattandosi di nominare i membri del consiglio consortile
delegati dal comune nel consorzio centro sociale per anziani della __________ (trattanda.
n. 7) il gruppo __________, per il tramite del capogruppo __________, ha
proposto a membri __________ e __________ ed a supplenti __________ ed
__________. Quest'ultimo si é tuttavia autoproposto quale membro e non quale
supplente. Ai voti la proposta __________ ha raccolto 6 voti favorevoli, mentre
quella di __________ 13, per cui quest'ultimo é stato dichiarato eletto quale
membro. Il capogruppo __________ ha di conseguenza notificato che quale seconda
supplente veniva designata __________.
B. __________, __________,
__________, __________ e __________ hanno impugnato le menzionate nomine con
ricorso 12 giugno 1996 innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato
di annullarle per disattenzione dell'art. 73 LOC. Con risoluzione 28 agosto
1996 il Governo ha accolto il gravame a motivo di evidente disattenzione
dell'art. 73 cpv. 6 LOC, applicabile anche all'elezione da parte dei consigli
comunali dei membri dei consigli consortili attraverso l'art. 15 cpv. 2 LCCom,
secondo cui i membri delle commissioni sono designati dai rispettivi gruppi. Il
Consiglio di Stato ha dunque annullato le deliberazioni impugnate. Esso non si
é tuttavia premurato né di sentire __________, né di trasmettergli copia della
risoluzione.
C. a) Venuto a conoscenza
dell'esistenza della predetta risoluzione, con scritto 9 settembre 1996
__________ ha sollecitato al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato la
trasmissione del ricorso, delle relative risposte e della decisione medesima. Richiesta
che é tuttavia stata respinta attraverso il seguente scritto, datato 13 settembre
1996, del capo del servizio citato:
"...
Egregio signor __________,
Con riferimento ed in risposta al suo scritto del 9
settembre 1996 con la presente le comunichiamo e precisiamo quanto segue:
Il Consiglio di Stato con ris. gov. no. 4235 del 28 agosto
1996 ha accolto il ricorso presentato con atto 12 giugno 1996 da __________,
contro la designazione da parte del Consiglio comunale di __________, nella
seduta del 3 giugno 1996, della sua persona quale rappresentante in seno alla
Commissione della gestione del Comune ed in seno al Consiglio consortile del
Centro sociale della __________.
A giudizio dello scrivente servizio, in applicazione
dell'art. 46 LPAmm, parti strettamente in causa nella suddetta vertenza sono,
oltre ai citati ricorrenti, l'autorità comunale ed il presidente del
legislativo, quest'ultimo in qualità di rappresentante dell'organo comunale che
ha adottato le impugnate decisioni.
Di conseguenza, l'intimazione del ricorso per la
presentazione delle osservazioni, nonché la successiva notifica della decisione
governativa, è stata fatta unicamente alle parti strettamente interessate.
Spettava poi a queste ultime, in particolare in questo
caso il presidente del legislativo, dare la dovuta informazione a lei ed alle
altre persone toccate.
Dal suo scritto 9 settembre 1996 risulta comunque che lei
è stato informato su quanto deciso dal Consiglio di Stato, e quindi vi sono
fondate ragioni per ritenere che le osservazioni presentate dalle singole
parti, e contenute nella suddetta risoluzione, nonché le motivazioni a
fondamento della stessa, le siano note.
Quindi non risulterebbe comunque necessario trasmetterle
quanto da lei richiesto.
Non da ultimo va messo in evidenza come, anche in presenza
di vizi nell'ambito della notifica di atti giudiziari, il Tribunale cantonale
amministrativo abbia stabilito che, giusta l'art. 46 LPAmm, lex specialis
rispetto alle norme del CPCT sulla notifica degli atti giudiziari,
l'intimazione irrita o comunque mancante di una decisione permette al suo destinatario
di impugnarla entro 15 giorni dal momento in cui ne ha avuto altrimenti
conoscenza (RDAT 1986 no. 26).
Con quanto qui sopra osservato riteniamo di aver così
evase le richieste formulate nel suo scritto 9 settembre 1996. "
b) Con ricorso 16 settembre 1996 __________ ha impugnato
davanti a questo Tribunale tanto la risoluzione 28 agosto 1996 che la decisione
13 settembre 1996 del servizio dei ricorsi, chiedendo che gli fossero intimati
il ricorso, le relative risposte nonché la risoluzione 28 agosto 1996.
c) Il Consiglio di Stato, __________, __________ ed
__________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il municipio di
__________ ha rinviato alle osservazioni presentate davanti all'istanza ricorsuale
inferiore, ove chiedeva l'evasione del ricorso a norma di legge.
d) In sede di risposta __________ ha domandato che al ricorso
venisse tolto l'effetto sospensivo: questa richiesta, votata all'insuccesso -
il suo accoglimento permetterebbe infatti al consiglio comunale di __________
di sostituire il ricorrente nelle cariche cui era precedentemente stato eletto
senza sapere se l'annullamento della sua elezione sia legittimo e dunque, in
definitiva, se dette cariche siano effettivamente vacanti - viene superata dall'evasione
nel merito del gravame.
e) Con decreto 21 ottobre 1996 il Presidente del Tribunale ha
intimato all'insorgente copia del ricorso inoltrato il 12 giugno 1996 al
Consiglio di Stato da __________, le risposte presentate in quella sede e la
risoluzione governativa 28 agosto 1996, fissandogli un termine di 15 giorni per
completare la motivazione e le domande ricorsuali.
f) Con memoria 30 ottobre 1996 __________ ha sollecitato l'annullamento
dell'anzidetta risoluzione governativa e la conseguente conferma delle
deliberazioni 3 giugno 1996 mediante le quali il consiglio comunale di
__________ lo aveva nominato membro della commissione della gestione e delegato
del comune in seno al consiglio consortile del consorzio centro sociale per
anziani della . Il ricorrente chiede anzitutto che le osservazioni
presentate da __________ in veste di presidente del Legislativo siano
stralciate dagli atti, essendo parte in causa ed inoltre membro della
commissione amministratrice del. Egli afferma di essere stato
designato all'interno del gruppo per ricoprire le menzionate cariche: indicazione
che non é però stata seguita dal capogruppo.
g) Chiamati a prendere posizione sulla completazione del
ricorso il Consiglio di Stato, __________, __________ ed __________ hanno
sollecitato la sua reiezione. Il municipio di __________ non ha formulato
osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso, così come la relativa completazione,
sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa
(art. 209 LOC). L'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre
essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Le osservazioni di __________ vengono prese in considerazione nella sua veste
di presidente del Legislativo solo nella misura in cui concernono l'elezione
dei membri del consiglio consortile; per quanto interessa invece la nomina di
un membro della commissione della gestione il predetto viene infatti
considerato alla stregua di parte e le sue osservazioni sono pertanto
ricevibili solo a quest'ultimo titolo.
-
2.1. Il ricorrente ha
chiesto in primo luogo al Tribunale di obbligare il Consiglio di Stato ad
intimargli il ricorso 12 giugno 1996 di __________, le relative risposte ed
infine la risoluzione 28 agosto 1996 con cui il Consiglio di Stato medesimo
aveva annullato la sua nomina in seno alla commissione della gestione e quale
membro del consiglio consortile del consorzio centro sociale per anziani della
__________. Atti dei quali l'insorgente aveva sollecitato invano la notifica al
servizio dei ricorsi del Governo con lettera del 9 settembre 1996, tosto avuto
conoscenza del giudicato in parola. A ragione.
2.2. Giusta l'art. 49 cpv. 1 PAmm, se il ricorso non sembra inammissibile
o manifestamente infondato, esso viene intimato all'autorità che ha pronunciato
la decisione impugnata ed a eventuali altri interessati con l'assegnazione di
un congruo termine per la risposta. Per l'art. 26 cpv. 1 PAmm invece ogni decisione
deve essere motivata per iscritto ed intimata aIle parti ed all'autorità che ha
giudicato.
2.3. La PAmm non fornisce la definizione di parte: concetto
cui deve tuttavia necessariamente fare ampio ricorso (si vedano, oltre
all'appena menzionato art. 26 cpv. 1, gli art. 2, 8 cpv. 1, 15 cpv. 1 e 3, 16
cpv. 1, 18 cpv. 1, 19 cpv. 1, 20 cpv. 1 e 6, 21 cpv. 1, 22 cpv. 1, 25 cpv. 1 e
2, 31 cpv. 1, 32 cpv. 5, 35 lett. a, 37 cpv. 2, 40, 46 cpv. 1, 52, 71 lett. b,
72, 78, 80 cpv. 3). La carenza é - invero - di rilievo, se si tien conto che
l'esercizio od anche solo la titolarità dei diritti assicurati dalla procedura
amministrativa sono limitati alle persone cui spetta la qualità di parte (Rhinow/Koller/Kiss-Peter,
Oeffentliches Prozessrecht, N. 577 e 829; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, N. 110; Knapp, Précis de droit administratif, N. 628bis). In un
procedimento amministrativo deve ad ogni buono conto essere per lo meno
considerato parte chi ha il diritto di ricorrere contro la decisione che
l'autorità emetterà a conclusione del procedimento amministrativo stesso. Per
la determinazione della qualità di parte assume dunque un ruolo decisivo la
definizione della legittimazione a ricorrere (Grisel, Traité de droit administratif
suisse, pag. 838 seg., il quale critica quanto dispone a livello federale
l'art. 6 PA; Rhinow/Koller/Kiss-Peter, op. cit., N. 828; Kölz/Häner, op. cit.,
N. 109): presupposto che, nell'ordinamento procedurale amministrativo generale
ticinese, é regolamentato all'art. 43 PAmm, giusta il quale hanno qualità per
interporre ricorso le persone o gli enti pubblici lesi direttamente nei loro
legittimi interessi dalla decisione impugnata (cfr. sul concetto di legittimo
interesse RDAT I-1993 N. 22 consid. 1.2. e rinvii). Per quanto concerne più
specificatamente lo scambio di allegati in ambito contenzioso il Tribunale
aveva già avuto modo di spiegare che l'art. 49 cpv. 1 PAmm accomuna sotto la
generica voce di "interessati" tanto le parti (nel senso
appena descritto) quanto gli interessati in senso stretto (cfr. STA inedita 28
dicembre 1992 in re __________ e llcc, consid. 5, e la distinzione operata dal
corrispondente art. 57 cpv. 1 PA; inoltre, sul concetto di interessati, Grisel,
Traité de droit administratif suisse, pag. 850 seg.; Rhinow/Koller/Kiss-Peter,
op. cit., N. 1085).
2.4. E' indubbio che ad __________ spettasse il ruolo di
parte nella procedura ricorsuale introdotta dinanzi al Governo da __________.
Costoro contestavano infatti la sua nomina in seno alla commissione della
gestione ed al consiglio consortile del consorzio centro sociale per anziani
della __________ per cui la decisione che il Consiglio di Stato avrebbe emesso
in evasione del ricorso era suscettibile di pregiudicare direttamente i suoi
personali interessi, e segnatamente di privarlo delle prerogative (e relativi
oneri) che il Legislativo comunale gli aveva conferito nella seduta del 3
giugno 1996: da ciò il suo diritto di impugnare un eventuale giudizio che gli
fosse stato sfavorevole (come si é del resto avverato).
Il Consiglio di Stato avrebbe di conseguenza dovuto intimare
copia del gravame 12 giugno 1996 inoltrato da __________ anche ad __________,
fissargli un termine per presentare una risposta, trasmettergli copia delle
risposte presentate dalle altri parti ed infine notificargli copia della
risoluzione 28 agosto 1996. Omettendo quegli atti il Governo ha
indubitabilmente violato il diritto (art. 61 PAmm): in particolare gli art. 49
cpv. 1 e 26 cpv. 1 PAmm.
2.5. Per rimediare all'appena menzionata illegalità, con
decreto 21 ottobre 1996 il Presidente del Tribunale ha intimato all'insorgente
copia del ricorso inoltrato il 12 giugno 1996 al Consiglio di Stato da
__________, le risposte presentate in quella sede e la risoluzione governativa
28 agosto 1996, fissandogli in pari tempo un termine di 15 giorni per
eventualmente completare la motivazione e le domande ricorsuali, fino a quel
momento limitate alla richiesta di intimazione del giudizio governativo e delle
memorie che l'avevano preceduto. Al ricorrente spettava infatti il diritto di
decidere, nel termine di 15 giorni da quando gli erano stati intimati quei
documenti, se inoltrare o meno ricorso innanzi a questo Tribunale contro la
risoluzione 28 agosto 1996: contrariamente a quanto ha assunto il servizio dei
ricorsi nella parte finale dello scritto 13 settembre 1996, con "conoscenza"
della decisione ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 PAmm - che fa decorrere il termine
di ricorso anche in assenza di intimazione - si deve intendere, nel caso in cui
una parte abbia diritto di ricevere personalmente una decisione che non gli é
però stata notificata, l'intimazione posteriore della decisione a questa parte
dietro richiesta della (parte) stessa formulata in ossequio al principio della
buona fede, ovvero non appena la parte sia venuta a sapere dell'esistenza della
decisione. Non basta infatti la conoscenza generica dell'esistenza di una
decisione per potersi determinare se impugnarla o meno: a questo scopo é invece
essenziale poter disporre anche delle sue motivazioni oltre che del dispositivo
(STA inedite 25 luglio 1995 in re Parma, consid. 3.1.; 20 settembre
1993 in re Mossi & Cie. SA, consid. 1.2.; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 32 N. 1.6.). E'
pertanto più che plausibile che l'insorgente non abbia contestato subito nel
merito il giudizio governativo, di cui non conosceva il fondamento.
- 3.1. L'insorgente ha quindi
contestato, nel merito, la risoluzione governativa che, in accoglimento del
ricorso 12 giugno 1996 di __________, ha annullato le deliberazioni 3 giugno
1996 con cui il consiglio comunale di __________ lo ha nominato membro della
commissione della gestione e lo ha eletto delegato dal comune nel consiglio
consortile del consorzio centro sociale per anziani della __________.
3.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LOC nelle commissioni del
consiglio comunale devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di
cui si compone il consiglio. I membri delle commissioni sono designati dai
rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei
seggi di diritto decide il consiglio comunale (art. 73 cpv. 6 LOC). L'art. 73
LOC si applica, per analogia, anche all'elezione dei membri del consiglio
consortile di un consorzio di comuni da parte del consiglio comunale (art. 15
cpv. 2 LCCom).
3.3. La nomina, in sede di consiglio comunale, dei membri di
una commissione e dei membri del consiglio consortile avviene dunque, in
principio, senza votazione (art. 73 cpv. 6 1.a frase LOC; rapporto della
commissione della legislazione del 14 gennaio 1987, pubbl. in RVGC, sessione
ordinaria autunnale 1986, vol. 3, pag. 1820; cfr. inoltre, relativamente
all'art. 56 LOC 1950, RDAT 1976 N. 10, pag. 8; 1981 N. 125, pag. 44; STA
inedita 15.12.1986 in re __________ e llcc, consid. B). La designazione di
detti membri spetta infatti ai gruppi rappresentati in consiglio comunale: la
funzione di quest'ultimo consesso si esaurisce pertanto, su questo oggetto, nel
prendere atto dei nominativi dei prescelti annunciati dai rispettivi capigruppo.
Una votazione da parte del consiglio comunale é necessaria solo quando il numero
dei membri designati (dai gruppi) differisca da quello dei seggi (art. 73 cpv.
6 2.a frase LOC).
- 4.1. Trattandosi di
nominare i membri della commissione della gestione (trattanda n. 6) il
capogruppo __________, __________, ha proposto a nome del suo gruppo egli
stesso e __________, presidente del Legislativo. A questo punto il sindaco ha
eccepito l'incompatibilità di __________ ad occupare quella carica, essendo
egli già membro della commissione amministratrice dell'azienda acqua potabile.
Dopo una sospensione della seduta, il gruppo PSI ha riconfermato la proposta di
__________. __________, membro del detto gruppo, ha a questo punto proposto il qui
ricorrente __________, parimenti facente parte del gruppo __________. Messe ai
voti le due proposte, il candidato __________ ha raccolto __________ voti, il
candidato __________, per cui é stato dichiarato eletto quest'ultimo.
4.2. Come ha rilevato il Consiglio di Stato, questo modo di
procedere é illegale. Il Presidente del Legislativo avrebbe infatti dovuto
limitarsi a prendere atto della scelta del gruppo __________ e dichiarare
eletto il consigliere comunale __________, come dispone l'art. 73 cpv. 6 1.a
frase LOC. La proposta di __________ doveva infatti essere considerata come non
ricevibile, i singoli consiglieri comunali non essendo abilitati a proporre
membri in seno alle commissioni. La votazione che il consiglio comunale é stato
chiamato ad effettuare era pertanto illegittima: ben ha quindi fatto il
Consiglio di Stato ad annullarla.
4.3. La circostanza secondo cui il sindaco avesse preliminarmente
eccepito l'incompatibilità di __________ ad occupare quella carica, essendo
egli già membro della commissione amministratrice dell'azienda acqua potabile,
non permette di mutare la soluzione anzidetta. Dovesse realizzarsi una simile
eventualità - non é infatti necessario risolvere quel quesito ai fini del presente
giudizio, ove é in discussione il solo annullamento della nomina di __________
- spetterebbe comunque sempre al solo gruppo __________ di designare un (altro)
consigliere comunale facente parte dello stesso gruppo cui affidare il mandato
di membro in seno alla commissione della gestione (ed a condizione ancora che
l'eletto non dichiari di rinunciare all'altra carica).
- 5.1. Trattandosi di
nominare i membri del consiglio consortile delegati dal comune nel consorzio
centro sociale per anziani della __________ (trattanda n. 7) il gruppo __________,
per il tramite del capogruppo __________, ha proposto a membri __________ e
__________ ed a supplenti __________ ed __________. Quest'ultimo si é tuttavia autoproposto
quale membro e non quale supplente. Ai voti la proposta __________ ha raccolto
__________ voti favorevoli, mentre quella di __________, per cui quest'ultimo é
stato dichiarato eletto quale membro. Il capogruppo __________ ha di
conseguenza notificato che quale seconda supplente veniva designata __________.
5.2. Anche su questo oggetto valgono le considerazioni svolte
sub 4.2. che precede. Il Legislativo non doveva essere chiamato a votare,
poiché il Presidente del consiglio comunale non doveva dare alcun seguito alle
rivendicazioni sottopostegli dal qui ricorrente. Le persone designate dal
capogruppo __________, tra cui il qui ricorrente, dovevano pertanto essere
dichiarate elette nelle funzioni loro assegnate come da annuncio del capogruppo
stesso. Anche su questo oggetto la decisione del Governo di annullare la
deliberazione del Legislativo appare corretta.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve dunque essere respinto. Invano il ricorrente rimprovera
al capogruppo __________ di aver notificato dei nominativi non rispondenti alle
scelte operate in seno al gruppo. Quest'affermazione non può infatti
corrispondere al vero, già per il fatto che i ricorrenti innanzi al Consiglio
di Stato, che hanno contestato la sua nomina, sono 5 consiglieri comunali del
gruppo __________ (rispetto ad un gruppo di 7 membri).
-
La tassa di giudizio deve
essere posta a carico dell'insorgente, soccombente (art. 28 PAmm). Il Consiglio
di Stato ha tuttavia violato il suo diritto di essere sentito, omettendo di
offrirgli la possibilità di presentare delle osservazioni sul ricorso di
__________ e di intimargli il giudizio emesso in esito al detto ricorso. Nella
fissazione della tassa il Tribunale tiene pertanto nella debita considerazione
il fatto che __________ ha dovuto insorgere fin davanti allo stesso per potere
conseguire il rispetto di quel diritto e che il suo gravame appare dunque,
sotto questo aspetto, legittimo e fondato.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 73, 208, 209 LOC, 15 LCCom, 18, 26, 28, 46, 49 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
100.--, é posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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